Direttiva 2019/983
Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza il quadro UE di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale ad agenti cancerogeni o mutageni, aggiornando la direttiva 2004/37/CE. Introduce nuovi valori limite vincolanti per alcune sostanze e prevede periodi transitori per i settori maggiormente esposti o per le situazioni in cui l’adeguamento appare più difficoltoso. Prevede inoltre una futura valutazione da parte della Commissione su cadmio e suoi composti inorganici, nonché sui farmaci pericolosi, inclusi i citotossici. La direttiva va recepita dagli Stati membri entro l’11 luglio 2021.
Modifica la direttiva 2004/37/CE rafforzando la protezione dei lavoratori contro l’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, con nuovi valori limite e misure transitorie per alcune sostanze.
Ambito di applicazione
Si applica alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni o mutageni ai sensi della direttiva 2004/37/CE, in particolare alle sostanze, miscele e procedimenti rientranti nell’allegato I di tale direttiva e alle sostanze classificate come cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. La modifica riguarda in modo specifico cadmio e suoi composti inorganici, berillio e suoi composti inorganici, acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico, formaldeide e 4,4′-metilen-bis(2-cloroanilina) (MOCA). Non disciplina in questa sede i farmaci pericolosi, ma impone alla Commissione una valutazione futura su uno strumento normativo adeguato per i lavoratori esposti a tali farmaci, compresi i citotossici. È una direttiva di modifica della 2004/37/CE, destinata agli Stati membri e da recepire nell’ordinamento nazionale entro il termine previsto.
Direttiva (UE) 2019/983: protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni o mutageni
La direttiva interviene sulla direttiva 2004/37/CE per rafforzare la prevenzione dei rischi professionali connessi all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. Il testo richiama il pilastro europeo dei diritti sociali, la necessità di un elevato livello di protezione della salute e sicurezza sul lavoro e l’esigenza di basare i valori limite su evidenze scientifiche aggiornate e su un approccio graduale di riduzione del rischio.
Finalità e impianto normativo
La direttiva conferma che i valori limite vincolanti di esposizione professionale sono strumenti centrali della strategia di tutela prevista dalla direttiva 2004/37/CE. Tali valori non esauriscono però gli obblighi del datore di lavoro: restano fermi gli obblighi di riduzione dell’uso degli agenti cancerogeni o mutageni, di prevenzione o limitazione dell’esposizione e di adozione delle misure tecnicamente possibili, inclusa la sostituzione con sostanze, miscele o procedimenti meno nocivi e, ove possibile, il ricorso a sistemi chiusi.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i lavoratori esposti, durante il lavoro, ad agenti cancerogeni o mutageni disciplinati dalla direttiva 2004/37/CE. Il perimetro comprende sia le sostanze o miscele classificate come cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sia le sostanze, miscele e procedimenti già elencati nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE. La modifica introduce o aggiorna i limiti per cadmio, berillio, arsenico, formaldeide e MOCA.
Nuovi valori limite di esposizione professionale
L’allegato III della direttiva 2004/37/CE viene integrato con nuovi valori limite:
- cadmio e suoi composti inorganici: 0,001 mg/m3;
- berillio e composti inorganici del berillio: 0,0002 mg/m3;
- acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico: 0,01 mg/m3;
- formaldeide: 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm come valore medio su 8 ore; 0,74 mg/m3 o 0,6 ppm per breve durata;
- 4,4′-metilene-bis(2-cloroanilina) (MOCA): 0,01 mg/m3.
La direttiva ribadisce la necessità di considerare, nella definizione dei valori, la base scientifica, la misurabilità, la fattibilità tecnica ed economica, l’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli di misurazione. È altresì richiamata l’importanza del controllo periodico dei valori in coerenza con il regolamento REACH.
Note di rischio e vie di assorbimento
Per alcune sostanze sono introdotte indicazioni specifiche sulla sensibilizzazione o sul rischio di assorbimento cutaneo:
- berillio: nota su sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie;
- formaldeide: nota su sensibilizzazione cutanea;
- MOCA: nota "Cute", per segnalare l’assorbimento cutaneo significativo.
Il testo sottolinea che, per alcune sostanze, la via inalatoria non esaurisce il rischio e che occorre tenere conto anche dell’assorbimento attraverso la pelle.
Misure transitorie e adattamenti settoriali
La direttiva prevede tempi di adeguamento differenziati per alcune sostanze e settori:
- cadmio: periodo transitorio di otto anni, fino all’11 luglio 2027, con valore limite temporaneo di 0,004 mg/m3; negli Stati membri con determinati sistemi di biomonitoraggio già in essere, la misura temporanea deve essere considerata come frazione respirabile;
- berillio: periodo transitorio di sette anni, fino all’11 luglio 2026, con valore temporaneo di 0,0006 mg/m3;
- acido arsenico: per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023;
- formaldeide: nei settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione il valore transitorio di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm si applica fino all’11 luglio 2024.
Queste misure mostrano un margine di adattamento settoriale, pur nel rispetto dell’obiettivo finale di allineamento ai nuovi limiti più restrittivi.
Obblighi della Commissione e prospettive di revisione
L’articolo 18 bis della direttiva 2004/37/CE è integrato con due impegni specifici per la Commissione:
- entro l’11 luglio 2022 deve valutare la possibilità di introdurre per il cadmio una combinazione di limite di esposizione nell’aria e valore limite biologico;
- entro il 30 giugno 2020 deve valutare se includere i farmaci pericolosi, compresi i citotossici, nella direttiva oppure proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti.
Il testo segnala inoltre che la questione dei farmaci pericolosi non è risolta dalla direttiva in esame, ma viene rinviata a un’ulteriore iniziativa normativa o a uno strumento alternativo.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l’11 luglio 2021. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Profili operativi per professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva implica un controllo dei processi aziendali e delle procedure di prevenzione nei settori esposti alle sostanze interessate, con attenzione particolare a:
- adeguamento dei valori limite e delle misure tecniche di contenimento;
- eventuale revisione di valutazioni del rischio, protocolli di monitoraggio e formazione;
- gestione delle fasi transitorie e delle specificità settoriali;
- coordinamento con la disciplina REACH e con la classificazione CLP.
Il recepimento nazionale potrà introdurre modalità applicative specifiche, ma non potrà abbassare il livello minimo di protezione perseguito dalla direttiva UE.
Disposizioni principali
Obiettivo di rafforzamento della protezione dei lavoratori
La direttiva modifica la direttiva 2004/37/CE per migliorare la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il legislatore UE ribadisce che i valori limite di esposizione professionale sono uno strumento essenziale di prevenzione, devono essere scientificamente fondati, proporzionati e periodicamente riesaminati.
Nuovi valori limite nell’allegato III della direttiva 2004/37/CE
Sono aggiunte nuove voci all’allegato III per: cadmio e suoi composti inorganici (0,001 mg/m3), berillio e composti inorganici del berillio (0,0002 mg/m3), acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico (0,01 mg/m3), formaldeide (0,37 mg/m3 oppure 0,3 ppm per 8 ore; 0,74 mg/m3 oppure 0,6 ppm per breve durata) e 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina) (MOCA) (0,01 mg/m3).
Note di pericolo e assorbimento cutaneo/respiratorio
Per il berillio è inserita la nota sulla sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie; per la formaldeide la nota sulla sensibilizzazione cutanea; per il MOCA la nota "Cute", a indicare la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle. Le note servono a segnalare vie di assorbimento rilevanti diverse da quella inalatoria.
Misure transitorie e termini settoriali
Per il cadmio è previsto un periodo transitorio fino all’11 luglio 2027 con valore limite temporaneo di 0,004 mg/m3; negli Stati membri che già applicavano, alla data di entrata in vigore della direttiva, un sistema di biomonitoraggio con valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine, il valore temporaneo va misurato come frazione respirabile. Per il berillio il valore transitorio di 0,0006 mg/m3 si applica fino all’11 luglio 2026. Per l’acido arsenico, nel settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023. Per la formaldeide il valore transitorio di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm si applica fino all’11 luglio 2024 nei settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione.
Obbligo di riesame e futura proposta della Commissione
L’articolo 18 bis è integrato con due obblighi di valutazione: entro l’11 luglio 2022 la Commissione deve valutare l’eventualità di modificare la direttiva per includere una combinazione di limite di esposizione nell’aria e valore limite biologico per il cadmio e i suoi composti inorganici; entro il 30 giugno 2020 deve valutare se modificare la direttiva per includere i farmaci pericolosi, compresi i citotossici, oppure proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti, presentando se del caso una proposta legislativa.
Recepimento e comunicazioni nazionali
Gli Stati membri devono adottare entro l’11 luglio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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