Ordinanza n. 259/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto sindacale di revoca della nomina ad assessore comunale, seguito da un ulteriore decreto di revoca impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (assessore comunale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto del Sindaco del Comune di Lattarico n. 3 del 7 gennaio 2026, avente a oggetto la revoca della nomina ad assessore comunale, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto sindacale n. 5 del 9 marzo 2026, anch’esso relativo alla revoca della nomina. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto delle specifiche censure dedotte, limitandosi a rilevare la necessità di un approfondimento nel giudizio di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., considerata la necessità di approfondire in quella sede le censure proposte. Non è stata quindi disposta la sospensione immediata degli effetti degli atti impugnati; l’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito, fissata al 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere soddisfatta mediante la fissazione celere dell’udienza di merito quando le esigenze cautelari e la necessità di approfondire le censure rendano preferibile una rapida definizione del giudizio, senza adottare una sospensione immediata dell’atto.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito, quando la tutela urgente sia adeguatamente assicurata dalla prossimità della decisione definitiva e l’esame delle censure richieda un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta necessariamente la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, potendo consistere nella sola fissazione ravvicinata della trattazione del merito.
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