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Ordinanza

Ordinanza n. 790/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - - del provvedimento di diniego del visto n. 295 del 2/1/2025 dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka; - della revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202503039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato e revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka e la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il ricorso è stato notificato esclusivamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il diniego del visto, tuttavia, risultava motivato dalla revoca del nulla osta disposta dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione, amministrazione incardinata nel Ministero dell’Interno. La questione specificamente rilevata dal Collegio riguarda quindi l’integrità del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione cui è riconducibile l’atto presupposto contestato.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare nel merito. Ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso anche al Ministero dell’Interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di documentare l’adempimento entro la successiva camera di consiglio, fissata per il 10 marzo 2026. La misura è stata disposta perché il diniego del visto era fondato sulla revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, sicché il Ministero dell’Interno doveva essere coinvolto nel giudizio. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente per la tutela della riservatezza.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato è motivato sulla base di un atto presupposto adottato da un’amministrazione diversa da quella cui appartiene l’autorità emanante, il contraddittorio deve essere esteso anche all’amministrazione competente per l’atto presupposto, se quest’ultimo è oggetto di contestazione o incide direttamente sulla decisione impugnata.
  • In presenza di una notificazione del ricorso incompleta rispetto alle amministrazioni coinvolte nella sequenza procedimentale, il giudice amministrativo può ordinare l’integrazione del contraddittorio, assegnando al ricorrente un termine per la notificazione e rinviando la trattazione a una successiva udienza camerale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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