Sentenza n. 52/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Rho, Area 5 Pianificazione del Territorio Servizio SUE senza data, notificato via pec il 25 settembre 2024 prot. Classificazione: 6-0-3; Fascicolo: 225/2024 prat.: 151/2024 del provvedimento del Comune di Rho, Area 5 Pianificazione del Territorio Servizio con il quale si avverte che ove il pagamento dell’intero importo della monetizzazione delle dotazioni di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico non venga effettuato entro i 7 giorni successivi verrà disposto l’annullamento del Permesso di costruire emesso in data 02/07/2024 e registrato al numero 151/24 del 01/03/2024 prot. 14904 e, nel contempo, si revoca l’autorizzazione alla rateizzazione degli importi a titolo di monetizzazione quantificati in sede di rilascio del permesso di costruire; dell’art. 32 delle NTA del PGT attualmente vigente del Comune di Rho; della Determinazione del Dirigente SUE n. 1471 del 7/12/2023 avente ad oggetto: adeguamento del costo di costruzione per l’anno 2024. di ogni altro atto ad essi presupposto conseguente o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che imponeva il pagamento entro sette giorni della monetizzazione degli standard, revocava la rateizzazione precedentemente autorizzata e prospettava l’annullamento del permesso di costruire; impugnazione anche dell’art. 32 delle NTA del PGT e della determinazione sul costo di costruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare del permesso di costruire)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale relativo al permesso di costruire per la realizzazione di 27 unità immobiliari, deducendo, in via principale, l’insussistenza dell’obbligo di versare le somme richieste a titolo di monetizzazione delle aree standard e contestando l’art. 32 delle NTA del PGT; in via subordinata, ha contestato la revoca della rateizzazione precedentemente ammessa dal Comune, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per omessa motivazione rafforzata, mancata considerazione dell’affidamento maturato e illegittimo esercizio dell’autotutela; infine, ha contestato l’importo richiesto a titolo di costo di costruzione, ritenendolo eccessivo e non conforme agli importi applicati da altri comuni. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la tardività della contestazione concernente la debenza della monetizzazione standard.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tardiva la parte del ricorso diretta a contestare in radice la debenza della monetizzazione standard. Ha affermato che l’obbligo di cessione delle aree standard, o il versamento sostitutivo, ha natura autoritativa perché costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 380/2001, requisito di validità del titolo edilizio; pertanto, la relativa contestazione deve essere proposta tempestivamente contro il permesso di costruire, nella parte in cui impone tale obbligo. Poiché la ricorrente aveva conosciuto il permesso il 3 luglio 2024 e aveva notificato il ricorso solo il 28 ottobre 2024, la relativa censura è stata dichiarata irricevibile. Il TAR ha invece accolto la censura contro la revoca della rateizzazione. La precedente ammissione della rateizzazione costituiva una determinazione autoritativa e la sua successiva rimozione integrava esercizio del potere di autotutela, soggetto all’art. 21-nonies l. 241/1990. Il Comune non poteva limitarsi a richiamare la necessità di adeguarsi al quadro normativo, ma avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata, considerando l’affidamento della società, che aveva scelto il pagamento rateizzato e procurato la garanzia finanziaria richiesta. Il motivo relativo al costo di costruzione è stato ritenuto eccessivamente generico, perché fondato soltanto sul confronto con gli importi applicati da altri comuni, senza individuare l’errore commesso dal Comune di Rho. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte accolto, con annullamento del provvedimento del 25 settembre 2024 limitatamente alla revoca della rateizzazione. Spese compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.P.R. 380/2001
L’obbligo di cessione delle aree standard, o il versamento sostitutivo mediante monetizzazione, costituisce requisito di validità del titolo edilizio e rientra quindi nella parte autoritativa del permesso di costruire.
art. 21-nonies l. 241/1990
La modifica o rimozione di una precedente determinazione autoritativa relativa alla rateizzazione delle somme dovute a titolo di monetizzazione standard costituisce esercizio di autotutela e richiede una motivazione rafforzata, con considerazione dell’affidamento del privato.
Massime di principio
- La previsione contenuta in un titolo edilizio dell’obbligo di cedere aree standard, ovvero di corrispondere una somma sostitutiva mediante monetizzazione, ha natura autoritativa perché incide sulla validità del titolo ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 380/2001; la sua contestazione deve quindi essere proposta tempestivamente mediante impugnazione del titolo edilizio.
- Le successive determinazioni amministrative che incidono su una precedente decisione autoritativa concernente la rateizzazione delle somme dovute per la monetizzazione degli standard costituiscono esercizio di autotutela e sono soggette ai presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- La rimozione della rateizzazione già autorizzata non può essere giustificata dal solo richiamo all’esigenza di adeguamento al quadro normativo, ma richiede una motivazione rafforzata che consideri anche l’affidamento maturato dal privato e le condotte da questi conseguentemente adottate.
- Una censura relativa alla quantificazione del costo di costruzione è generica se si limita a confrontare l’importo richiesto con quello applicato da altri comuni senza individuare l’errore specifico commesso dall’amministrazione competente.
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