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Sentenza

Sentenza n. 3604/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento 1. del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato presentata ai sensi del Decreto Legge 2022 n.73 convertito in Legge 4 agosto 2022 n. 122, notificato in data 8/9/2025, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli; 2. del provvedimento di avvio del procedimento di revoca del 20/3/2025; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202505072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato relativo a tre lavoratori stranieri, preceduta dall'avvio del procedimento di revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Napoli il nulla osta per lavoro subordinato relativo a tre lavoratori stranieri, i quali erano entrati regolarmente in Italia. Dopo una prima convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il legale rappresentante della società non aveva potuto presenziare per ragioni di salute e aveva chiesto un differimento, ossia una nuova convocazione. L'Amministrazione, dopo una prolungata inerzia nella gestione del procedimento, aveva invece proceduto alla revoca del nulla osta senza concedere il richiesto differimento e senza una nuova convocazione. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, con particolare riferimento alla lesione della partecipazione procedimentale, all'omessa considerazione della causa di forza maggiore documentata, alla violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché all'irragionevolezza della revoca adottata in tempi ravvicinati rispetto alla convocazione, dopo il precedente anomalo protrarsi del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto rilevanti: l'ingresso regolare dei lavoratori in forza del nulla osta; l'inerzia dell'Amministrazione nel convocare tempestivamente datore di lavoro e lavoratori; l'abnorme intervallo tra il rilascio del nulla osta e la revoca; la causa di forza maggiore, comprovata da certificazione medica, che aveva impedito al legale rappresentante di partecipare alla convocazione del 20 febbraio 2025; e la rapidità con cui, dopo tale convocazione, era stata adottata la revoca senza una nuova convocazione. Secondo il giudice, il differimento avrebbe consentito di verificare il possesso dei requisiti e la documentazione del datore di lavoro, anche considerando che la società aveva successivamente concluso contratti di soggiorno per altri due lavoratori. L'omessa nuova convocazione aveva inciso concretamente sul processo decisionale e aveva compromesso le prerogative partecipative della società, poiché l'Amministrazione avrebbe potuto pervenire a una diversa determinazione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 73/2022, convertito dalla Legge n. 122/2022

    Il nulla osta per lavoro subordinato era stato richiesto ai sensi della disciplina richiamata nel provvedimento; il testo non individua specifiche disposizioni della disciplina applicate nella motivazione.

  • Principi di partecipazione procedimentale

    La mancata nuova convocazione, nonostante una causa di forza maggiore documentata, ha leso la partecipazione della datrice di lavoro quando tale partecipazione avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento.

  • Principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell'azione amministrativa

    L'Amministrazione deve gestire il procedimento secondo tali principi e, in presenza di un impedimento giustificato del privato, concedere un differimento ragionevole quando ciò consenta di verificare i requisiti e definire correttamente il procedimento.

Massime di principio

  • Quando la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito del procedimento per lavoro subordinato non possa avvenire per una causa di forza maggiore documentata, l'Amministrazione non può procedere immediatamente alla revoca del nulla osta senza valutare la concessione di una nuova convocazione, soprattutto se il procedimento ha già subito un significativo ritardo non imputabile al privato.
  • La revoca del nulla osta adottata senza consentire al datore di lavoro impedito per ragioni documentate di partecipare a una nuova convocazione è illegittima quando tale partecipazione avrebbe potuto consentire di verificare il possesso dei requisiti prescritti e incidere concretamente sul contenuto della decisione.
  • I principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità impongono all'Amministrazione di evitare una gestione procedimentale contraddittoria, caratterizzata da inerzia protratta e successiva adozione accelerata dell'atto lesivo, quando un breve differimento sia idoneo a definire correttamente il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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