Cassazione Penale, Sentenza n. 12732/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Palumbo ricorreva avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'ex art. 12-quinquies legge 7/8/1992 n.356 (oggi art. 512-bis c.p.), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Contestava in particolare: l'insufficienza e l'ambiguità delle prove (con riferimento alle conversazioni intercettate, e all'uso del termine "cugino"), l'assenza di prova del dolo specifico di eludere le misure di prevenzione patrimoniale da parte sua e la contraddittorietà della motivazione rispetto all'assoluzione del presunto interposto Ragusa. Deduceva inoltre plurime violazioni normative e costituzionali richiamando vari articoli del codice penale, del codice di procedura penale e della Costituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto le doglianze generiche, inammissibili quando mirano a una rivalutazione del fatto o delle prove, e ha respinto il rilievo che i giudici di merito avessero proceduto in via deduttiva: la titolarità reale dell'azienda è stata ritenuta dimostrata da una molteplicità di elementi fattuali esaminati e motivati in sentenza. La Corte ha poi chiarito la giurisprudenza sul dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis, affermando che è sufficiente che uno dei concorrenti abbia il dolo specifico e che gli altri siano consapevoli di tale finalità; inoltre lo scopo elusivo può consistere anche nel mero fondato timore dell'avvio di misure di prevenzione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen. (ex art. 12-quinquies legge 356/1992)
oggi art. 512-bis cod. pen.; originariamente art. 12-quinquies legge 7/8/1992 n.356
Il delitto si concreta nell'attribuzione fittizia di titolarità o disponibilità di beni per eludere misure di prevenzione; il dolo specifico di elusione può essere realizzato anche dal solo interponente purché l'interposto sia consapevole della finalità o comunque dia il suo apporto cosciente; lo scopo elusivo può consistere nel timore fondato dell'instaurazione di un procedimento, non è richiesta la concreta adozione delle misure
art. 110 cod. pen.
Richiamato tra le norme contestate; dal testo non emerge una interpretazione specifica diversa dalla posizione generale sul concorso di persone nel reato
art. 99 cod. pen.
Richiamato tra le norme contestate; non è ricavabile dal provvedimento una interpretazione particolare diversa dall'uso difensivo nella censura
art. 126 c.p.p., comma 3
Richiamato nelle doglianze processuali dal ricorrente; la Corte non individua un'applicazione violata nella decisione impugnata
art. 192 c.p.p., commi 2 e 3
Richiamato dal ricorrente in ordine a presunte violazioni istruttorie; dalla decisione risulta che la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione delle prove compiuta in merito
art. 530 c.p.p., comma 2
Richiamato nelle censure difensive; la Suprema Corte non ha ritenuto fondato il rilievo di violazione di tale norma
art. 533 c.p.p.
Invocato dal ricorrente ma senza che la Corte ravvisi lesione tale da fondare il ricorso di cassazione
art. 24 Costituzione, comma 2
Richiamato in censura rispetto al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte non ha ritenuto violato tale principio nelle motivazioni della sentenza di merito
art. 101 Costituzione, commi 1 e 2
Invocato dal ricorrente in tema di funzione giurisdizionale; nessuna violazione desumibile dalla motivazione della Cassazione
art. 111 Costituzione, commi 6 e 7
Richiamato in riferimento ai limiti del controllo e alla motivazione; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato in sede di legittimità e i requisiti della motivazione giudiziaria
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna delle spese e la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende per la proposizione di un ricorso ritenuto inammissibile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per rinnovare la valutazione delle fonti di prova: i motivi di ricorso devono indicare specificamente vizi di legge o di motivazione rilevanti e non possono limitarsi a chiedere una diversa lettura delle prove
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) è sufficiente che almeno un partecipante abbia il dolo specifico di eludere le misure di prevenzione e che gli altri concorrenti ne siano consapevoli; non è sempre necessario che l'intestatario formale sia animato dal medesimo dolo specifico
- Lo scopo elusivo può consistere nel fondato timore dell'avvio di misure di prevenzione e non richiede la concreta adozione delle stesse o la pendenza formale di un procedimento
- Le censure generiche o promiscue (violazione di legge e vizio di motivazione insieme senza specificazione puntuale) sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso deve essere articolato e mirato
- L'assoluzione di un coimputato per insufficienza di prova sul suo elemento soggettivo non determina automaticamente l'innocenza degli altri concorrenti quando la prova nei loro confronti risulti autonoma e motivata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12654/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12655/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12658/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12661/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →