Cassazione Penale, Sentenza n. 10242/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. tra più condotte relative a delitti previsti dal D.P.R. 309/1990 (cessioni di sostanze stupefacenti e reato associativo). La tesi del ricorrente è che le cessioni e la partecipazione al sodalizio rientrino in un medesimo disegno criminoso ideato sin dall'ingresso nell'associazione, mentre il giudice di merito ha escluso la continuazione sulla base della rilevanza del lasso temporale (da agosto 2018 a marzo 2021) e della disomogeneità territoriale delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la decisione al giudice di merito per una nuova valutazione. La Corte ha censurato l'assenza di una motivazione adeguata da parte del giudice dell'esecuzione circa l'esclusione del vincolo della continuazione, evidenziando che il giudice non ha correttamente tenuto conto che i fatti (due cessioni di cocaina commesse a maggio-giugno 2020) ricadono temporalmente all'interno dell' arco (2018 - 4 marzo 2021) già valutato nella sentenza precedente in cui la Corte di appello aveva riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine. Pertanto la pronuncia è stata annullata con rinvio perché il giudice dell'esecuzione motivi adeguatamente la decisione alla luce dei criteri di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
art. 81 comma secondo cod. pen.
Disciplina della continuazione: per l'applicazione occorre una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo, individuabile attraverso un esame concreto di tempi, modalità, omogeneità del bene tutelato e condizioni di tempo/luogo. Non basta la mera reiterazione o la tendenza a delinquere; è richiesta una programmazione iniziale, anche generale, delle pluralità di condotte in vista di un unico scopo.
art. 73 D.P.R. 309/1990
art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990
Norma relativa ai delitti di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nel procedimento è uno dei reati considerati ai fini della verifica della continuazione tra cessioni e altri delitti.
art. 74 D.P.R. 309/1990
art. 74 comma 1 e 6 D.P.R. 309/1990
Rinvio a disposizioni aggravanti/assicuratrici attinenti a delitti connessi al traffico di stupefacenti e, nel contesto, al reato associativo o forme aggravate; rilevante in quanto i reati-fine contestati vengono valutati insieme al reato associativo ai fini della possibile continuazione.
art. 80 D.P.R. 309/1990
art. 80 comma 1 lett. b D.P.R. 309/1990
Norma che disciplina circostanze aggravanti/elementi normativi collegati ai delitti di stupefacenti citati nel giudizio; utilizzata per qualificare alcune delle condotte oggetto delle sentenze contestate.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione ex art. 81 cod. pen. il giudice deve svolgere un esame concreto di tempi, modalità e contesto delle condotte, valutando indici quali la ridotta distanza temporale, l'omogeneità delle modalità, l'identità del bene tutelato e le condizioni di tempo/luogo.
- La mera reiterazione del reato, l'abitualità delinquenziale o la generale propensione al profitto illecito non sono di per sé sufficienti a configurare la continuazione; è necessaria una visibile programmazione iniziale, anche se solo in linea generale, delle pluralità di condotte in vista di un unico fine.
- Quando la richiesta di continuazione riguarda reato associativo e reati-fine, è necessario accertare se i reati-fine fossero già programmati (almeno nelle linee essenziali) al momento in cui l'agente si è determinato a entrare nel sodalizio; non basta la mera appartenenza al medesimo contesto criminoso.
- Un consistente intervallo temporale tra episodi è indice logico di ideazione autonoma salvo che non emerga una giustificazione chiara che dimostri una attuazione frazionata di un unico fine specifico.
- Se il giudice dell'esecuzione discosta una valutazione di continuazione già compiuta dal giudice della cognizione, è tenuto a motivare espressamente le ragioni della disattesa valutazione precedente; la decisione deve confrontarsi con la valutazione pregressa e spiegare le ragioni del diverso esito.
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