Cassazione Penale, Sentenza n. 06003/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 108 c.p.p. per mancata concessione del termine a difesa e rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia nominato pochi giorni prima dell'udienza; 2) violazione degli artt. 603 e 606 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, con richiamo anche al diritto al giusto processo (art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza: la nullità relativa derivante dalla mancata concessione del termine a difesa doveva essere eccepita immediatamente dal difensore presente e non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione; inoltre il presunto legittimo impedimento del difensore non era dimostrato (mancavano specifiche sulle ragioni essenziali dell'impegno, sulla impossibilità di nominare un sostituto e l'impedimento risaliva a momento anteriore all'accettazione dell'incarico, quindi non legittimo). Sul secondo motivo ha dichiarato l'art. 603, comma 3-bis c.p.p. non pertinente (riguarda l'appello del pubblico ministero contro proscioglimenti per valutazione della prova dichiarativa) e, comunque, la rinnovazione dibattimentale è istituto eccezionale: la Corte territoriale aveva motivato implicitamente il rigetto ritenendo l'istruttoria di primo grado completa e la richiesta generica e non decisiva. Conseguenze: confermata la condanna di merito; ricorrente condannato alle spese; ordinato il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa ai sensi della legge n. 103/2017 e applicata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 8
Norma sostanziale che punisce le operazioni inesistenti finalizzate all'evasione fiscale; sulla base di essa è stata pronunciata la condanna di primo grado confermata in appello.
codice di procedura penale, art. 108
Riguarda il termine a difesa; la Corte ha ritenuto che l'eventuale nullità per mancata concessione del termine è una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
codice di procedura penale, art. 420-ter, comma 5
Disciplina il legittimo impedimento per il difensore per concomitanti impegni professionali; la giurisprudenza richiede che l'impedimento sopravvenga all'atto della nomina e che siano illustrate specifiche esigenze e l'impossibilità di nominare un sostituto.
codice di procedura penale, art. 102
Richiamato in relazione alla possibilità di nominare un sostituto processuale; l'assenza di verifica sulla impossibilità di sostituzione ha contribuito al rigetto dell'istanza di rinvio.
codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis
Norma sulla rinnovazione dibattimentale applicabile specificamente all'appello del pubblico ministero contro il proscioglimento per valutazione della prova dichiarativa; ritenuta non pertinente al caso in cui l'appello sia proposto dall'imputato contro una condanna.
codice di procedura penale, art. 606, lett. b) e c)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali); la Corte ha considerato i motivi o manifestamente infondati o inammissibili per i motivi esposti.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla luce della declaratoria di inammissibilità.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Ha introdotto la possibilità di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte, esercitando tale facoltà, ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato dalla difesa per la presunta violazione del diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondati gli analoghi rilievi processuali.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha valutato che il ricorso non fosse presentato con colpa determinante l'inammissibilità.
Massime di principio
- La mancata concessione del termine a difesa (art. 108 c.p.p.) costituisce una nullità che va eccepita immediatamente in udienza dal difensore presente; se non rilevata immediatamente, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
- Il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è riconosciuto solo se emergono chiaramente: l'impedimento sopravvenuto, le ragioni specifiche che rendono essenziale la presenza, l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di nominare un sostituto; un impegno assunto dopo avere già conoscenza di udienze fissate non legittima il rinvio.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è misura eccezionale: va richiesta con concretezza e solo se gli atti di primo grado risultano insufficienti o incerti e la prova richiesta è decisiva; il rigetto può avere motivazione implicita se dalla motivazione complessiva emerge la completezza dell'istruttoria.
- L'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, è specifico per il caso di appello del pubblico ministero contro proscioglimenti basati su valutazione della prova dichiarativa e non è direttamente utilizzabile dall'imputato che impugna una condanna.
- In cassazione, motivi genericamente formulati e non confrontati con le argomentazioni della corte territoriale sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; è quindi fondamentale specificare concrete ragioni di doglianza e contestare la motivazione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile sanzione alla Cassa delle ammende), soprattutto quando la Corte ritiene che l'inammissibilità non derivi da colpa rilevante ma comunque giustifichi una sanzione equitativa.
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