Cassazione Civile, Sentenza n. 22504/2020 del 16/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Borghi Antichi srl era stata destinataria di un avviso di liquidazione d'imposta e di sanzioni per non aver alienato entro il termine di legge (tre anni) un compendio immobiliare sito in Fermo (Contrada Torre di Palme, Località Cugnolo). La società ha impugnato l'avviso dinanzi alla CTP e alla CTR, che hanno respinto i ricorsi. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi, che la decadenza dal beneficio non poteva essere applicata perché nell'atto di acquisto aveva dichiarato la volontà di ritrasferire l'immobile (quindi non avrebbe affermato il falso) e che il ritardo era da imputare alla banca che non aveva tempestivamente eseguito il frazionamento del mutuo; inoltre ha contestato l'aliquota sanzionatoria applicata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo e secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'agevolazione fiscale richiede la cessione dell'immobile entro il termine previsto (tre anni) e che la mancata osservanza del termine determina la decadenza dal beneficio a prescindere dall'elemento soggettivo del contribuente; ha richiamato il principio secondo cui la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. La condotta della banca non è stata ritenuta causa di forza maggiore esonerativa, poiché la società aveva scelto l'istituto di credito e, quale soggetto specializzato, doveva curare con più sollecitudine l'ottenimento del frazionamento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicata l'aliquota che si riteneva erroneamente applicata. Non sono state disposte spese di lite, ma la Corte ha dichiarato l'obbligo per la società di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, articolo 1, comma 1, sesto periodo
agevolazione domandata spetti a condizione che l'immobile oggetto di causa sia ceduto entro il termine previsto dalla legge (tre anni)
La Corte interpreta la norma come imponente il requisito temporale della cessione entro tre anni: il mancato rispetto comporta la decadenza dal beneficio indipendentemente dalla volontà o buona fede del contribuente
d.P.R. n. 445 del 2000, articolo 75
La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti
La norma viene applicata per affermare che l'assenza successiva dei requisiti che avevano giustificato l'agevolazione determina la decadenza automatica, senza che sia necessario provare dolo o colpa della dichiarazione
d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
obbligo, per la società ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata
La norma viene applicata per imporre l'aggravio del contributo unificato in caso di ricorso per cassazione integralmente respinto notificato dopo la data fissata dalla legge
Massime di principio
- La decadenza da agevolazioni condizionate a un termine (es. alienazione entro tre anni) scatta automaticamente con la violazione del termine, a prescindere dalla buona fede o dalla volontà del dichiarante.
- La non veridicità o la successiva perdita dei requisiti dichiarati produce effetto di decadenza ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 e non richiede l'accertamento del dolo o della colpa del contribuente.
- Ritardi imputabili a terzi (es. banche) difficilmente costituiscono causa di forza maggiore esonerativa salvo che si tratti di eventi oggettivamente imprevedibili, inevitabili e non imputabili al contribuente; il soggetto che beneficia dell'agevolazione, specie se professionalmente qualificato, deve attivarsi per assicurare il rispetto delle condizioni.
- I motivi di cassazione devono essere specifici: la mancata indicazione esatta dell'errore o dell'aliquota impugnata comporta inammissibilità per difetto di specificità.
- Se il ricorso per cassazione è integralmente rigettato e notificato dopo la data prevista dalla norma, il ricorrente può essere condannato al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto.
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