Sentenza n. 649/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del Decreto del Prefetto della Provincia di Torino Prot. n. -OMISSIS-/D Area I/ter del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 14 aprile 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 39 TULPS e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Il provvedimento fondava il giudizio prognostico negativo su tre deferimenti: uno del 1998 per atti osceni, successivamente depenalizzato; uno del 2003 relativo a una violazione amministrativa in materia di medicinali veterinari, senza seguito sanzionatorio; e uno del 2020, ancora nell'ambito di un procedimento pendente, per esercizio abusivo della professione e maltrattamento di animali. Il ricorrente ha sostenuto che la Prefettura si fosse limitata a richiamare tali episodi senza verificarne adeguatamente natura ed esito e senza spiegare in che modo essi dimostrassero un concreto rischio di abuso delle armi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio. Il Collegio ha distinto il presupposto del divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS, costituito dal concreto pericolo di abuso delle armi, dal requisito della buona condotta richiesto per il diniego o la revoca delle licenze di polizia ai sensi degli artt. 11 e 43, comma 2, TULPS. La Prefettura aveva valorizzato genericamente gli addebiti e il venir meno di un rapporto fiduciario, senza individuare elementi concreti dai quali desumere un rischio di uso improprio, offensivo o non sicuro delle armi. Il mero richiamo a reati o illeciti amministrativi, anche se astrattamente indicativi di una condotta non rispettosa delle regole, non è sufficiente a fondare il divieto ex art. 39 TULPS in assenza di una specifica istruttoria e di una motivazione sul collegamento tra i fatti contestati e l'inaffidabilità nella detenzione, nell'uso o nella custodia delle armi. Le spese sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
Il divieto di detenzione richiede uno specifico e concreto pericolo di abuso delle armi, consistente nella mancanza di affidamento circa la detenzione, l'uso e la custodia delle armi in condizioni di sicurezza.
art. 11 TULPS
le autorizzazioni di polizia possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta
Il requisito della buona condotta opera per le autorizzazioni di polizia e ha una portata diversa e più ampia rispetto allo specifico pericolo di abuso richiesto dall'art. 39 TULPS.
art. 43, comma 2, TULPS
la licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
La disciplina delle licenze distingue la buona condotta dall'affidamento di non abusare delle armi; tale distinzione conferma che il divieto di detenzione ex art. 39 non può essere motivato con la sola carenza di buona condotta.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai dedotti vizi di istruttoria e motivazione; la decisione accoglie le censure sotto il profilo della mancata dimostrazione del concreto pericolo di abuso.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 TULPS presuppone un concreto e specifico pericolo di abuso delle armi, non la mera carenza del requisito generale della buona condotta.
- La buona condotta richiesta per il rilascio o il mantenimento delle licenze di polizia ha una portata distinta e più ampia rispetto al pericolo di abuso delle armi richiesto per il divieto di detenzione ex art. 39 TULPS.
- Il mero richiamo a denunce, deferimenti, reati o illeciti amministrativi non dimostra, di per sé, il pericolo di abuso delle armi, anche quando gli addebiti non siano connessi all'uso delle armi o il relativo procedimento sia ancora pendente.
- Un divieto di detenzione di armi è illegittimo quando l'amministrazione non svolge una compiuta istruttoria e non motiva specificamente sulle ragioni per cui i fatti contestati denoterebbero inaffidabilità nella detenzione, nell'uso o nella custodia delle armi, ovvero una personalità violenta, aggressiva o priva di autocontrollo.
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