Sentenza n. 676/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’atto del 4.11.2024 con cui l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER) ha avviato il procedimento, ex art. 7 della Legge n. 241/1990, teso al rilascio dell’alloggio in parola, ex art. 30 del Regolamento Regionale n. 11/2019; b) dell’Ordinanza n. 25/2025, dell’1.7.2025, notificata a mani il 2 successivo, adottata dal Sindaco di Polla con cui ha disposto, inter alia, il rilascio, entro il 30.7.2025, alle ore 10.00, dell’alloggio di proprietà dell’ACER, occupato senza titolo, sito in Polla in via Vico I di via della Massicella, n. 2, piano 4 - interno 7; c) di tutti gli atti richiamati nell’avviso di avvio del procedimento, ivi compreso il comunicato della Polizia Municipale acquisita al prot. n. 01911268 del 25.10.2024, laddove viene asserito che la ricorrente occupa, sine titulo, l’alloggio in controversia; d) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali, connessi e comunque funzionalmente collegati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avvio del procedimento per il rilascio dell'alloggio ERP e ordinanza sindacale di rilascio e sgombero per occupazione senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, figlia dei precedenti assegnatari dell'alloggio ERP, sosteneva di avere diritto al subentro nel rapporto locatizio già intestato alla madre defunta. Impugnava l'atto di avvio del procedimento adottato da ACER e l'ordinanza del Sindaco di Polla che le aveva imposto il rilascio dell'alloggio, deducendo violazione della l. 241/1990, del d.P.R. n. 1035/1972, della l.r. Campania n. 18/1997 e del regolamento regionale n. 11/2019; violazione delle garanzie partecipative; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quanto alla composizione del nucleo familiare e ai presupposti del subentro; erronea applicazione della disciplina sopravvenuta; violazione delle disposizioni regolamentari che avrebbero imposto una previa comunicazione al Comune e un provvedimento dichiarativo sulla mancanza dei requisiti per il subentro; nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento, difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione, oltre alla violazione degli artt. 3, 14, 15 e 97 Cost. e dell'art. 8 CEDU. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha applicato il criterio del petitum sostanziale, individuando la controversia non nella fase pubblicistica di assegnazione dell'alloggio, ma nella fase successiva all'assegnazione, relativa alle vicende del rapporto locatizio già instaurato. In tale fase la posizione dell'interessata è qualificata come diritto soggettivo e l'amministrazione opera su un piano paritetico, senza esercizio di discrezionalità amministrativa. La domanda sostanziale riguardava infatti il diritto della ricorrente a conservare il godimento dell'alloggio e a subentrare nel rapporto già intestato alla madre, opponendosi alla pretesa di rilascio per occupazione senza titolo. Le questioni relative a subentro, decadenza, risoluzione, estinzione del rapporto e rilascio dell'alloggio ERP appartengono, secondo il TAR, alla giurisdizione ordinaria, anche quando siano formalmente impugnati atti amministrativi e l'interessata deduca l'illegittimità del procedimento. La circostanza che l'amministrazione abbia adottato un'ordinanza di sgombero non trasforma la controversia in una questione di interesse legittimo, poiché i presupposti del subentro sono predeterminati dalla legge e non implicano valutazioni discrezionali. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario secondo la traslatio iudicii prevista dall'art. 11 c.p.a. Non si è provveduto sulle spese, data la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
La controversia dichiarata appartenente alla giurisdizione ordinaria può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo le regole della traslatio iudicii.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione prima della decisione.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative connesse all'avvio del procedimento.
artt. 1, 2, 3, 7 e ss. l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente per contestare la violazione dei principi dell'azione amministrativa, dell'obbligo di conclusione, della motivazione e della partecipazione procedimentale; tali questioni non sono state esaminate nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure di invalidità del procedimento e del provvedimento; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.
art. 30 del Regolamento regionale Campania n. 11/2019
Costituiva la base regolamentare dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'alloggio, senza incidere sulla qualificazione della controversia come relativa a un rapporto successivo all'assegnazione.
art. 19 del Regolamento regionale Campania n. 11/2019
Individua, secondo la sentenza, i presupposti legislativi e regolamentari del subentro; trattandosi di presupposti predeterminati, il loro accertamento non comporta discrezionalità amministrativa.
art. 16 del contratto di locazione
Richiamato quale disciplina contrattuale del subentro nel rapporto di locazione dell'alloggio ERP.
art. 26 del contratto di locazione
Prevede la facoltà di ricorrere a una commissione di conciliazione per le controversie derivanti dall'applicazione del contratto; la sentenza non ne ha esaminato l'operatività nel merito.
art. 2 l.r. Campania n. 18/1997
Indica, secondo il TAR, i presupposti del diritto del familiare alla successione nell'assegnazione; il loro accertamento rientra nella giurisdizione ordinaria perché non implica discrezionalità amministrativa.
d.P.R. n. 1035/1972
Richiamato quale disciplina dell'assegnazione e del rapporto di edilizia residenziale pubblica; la sentenza distingue la fase pubblicistica di assegnazione dalla successiva fase paritetica del rapporto locatizio.
Massime di principio
- Nell'edilizia residenziale pubblica, la fase di assegnazione dell'alloggio è pubblicistica e coinvolge interessi legittimi, mentre la fase successiva all'assegnazione, relativa al rapporto locatizio e alle sue vicende, ha natura privatistica e coinvolge diritti soggettivi.
- Le controversie riguardanti subentro, voltura, decadenza, risoluzione, estinzione del rapporto e rilascio di un alloggio ERP già assegnato appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando siano formalmente impugnati atti amministrativi di sgombero o rilascio.
- Il diritto del familiare al subentro nell'assegnazione o nel rapporto locatizio ERP, quando i relativi presupposti siano predeterminati dalla legge, non costituisce interesse legittimo pretensivo: il loro accertamento è attività vincolata e la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- L'ordine di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo, quando sia contestato facendo valere il diritto al mantenimento del godimento dell'immobile o al subentro nel rapporto già esistente, non esprime esercizio di discrezionalità amministrativa, ma attiene a contrapposti diritti soggettivi relativi al rapporto locatizio.
- Il criterio del petitum sostanziale impone di individuare la giurisdizione in base alla causa petendi e alla situazione giuridica effettivamente dedotta, indipendentemente dalla forma dell'atto impugnato e dalla qualificazione processuale utilizzata dalla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →