Sentenza n. 575/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto all’appello principale e all’appello incidentale della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 58/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 58/2024, che aveva riconosciuto alla docente euro 10.000 a titolo di risarcimento per perdita di chance
Esito
La controversia
La controversia trae origine dall’illegittima gestione, da parte dell’Università, della procedura finalizzata alla chiamata della docente, allora ricercatrice abilitata quale professore di seconda fascia, e dal successivo collocamento in quiescenza, poi annullato. Dopo precedenti pronunce che avevano imposto la riedizione della procedura e la reintegrazione della docente, l’interessata veniva immessa nel ruolo di professore associato soltanto nel 2020. Il TAR aveva respinto la domanda di annullamento e quella di risarcimento in forma specifica, riconoscendo però euro 10.000 per perdita di chance. L’Università ha proposto appello principale sostenendo l’insussistenza dell’illecito risarcibile, del danno e del nesso causale, deducendo di avere agito tempestivamente e che i rallentamenti sarebbero stati determinati anche dal contenzioso. La docente ha proposto appello incidentale chiedendo un maggiore risarcimento: ha sostenuto che il conseguimento del ruolo di professore associato dal 2015 fosse certo, con conseguente danno curriculare; ha chiesto le differenze retributive e contributive, comprese quelle derivanti dalla progressione stipendiale alla quale non avrebbe potuto partecipare per l’illegittimo collocamento a riposo; ha contestato la quantificazione della perdita di chance, ritenendola riferibile a ciascuno dei cinque anni di ritardo; ha inoltre dedotto la perdita della chance di conseguire, nel periodo 2015-2020, il ruolo di professore di prima fascia.
La decisione
Il CGARS ha respinto sia l’appello principale dell’Università sia l’appello incidentale della docente. Ha confermato che l’illegittima condotta amministrativa, già accertata nelle precedenti sentenze, aveva determinato la perdita di una chance acquisitiva, cioè della concreta possibilità di conseguire un risultato utile, e che i rallentamenti collegati al contenzioso non escludevano la responsabilità dell’Amministrazione, trattandosi di conseguenze di un errore amministrativo evitabile. Ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa di euro 10.000 effettuata dal TAR ai sensi dell’art. 1226 c.c., precisando che la valutazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno e serve soltanto a determinarne l’ammontare, non a supplire alla mancanza di prova dell’an debeatur. Ha escluso che la perdita di chance potesse essere trasformata in un danno curriculare certo: la necessità di bandire un posto di professore associato non garantiva alla docente l’esito favorevole della procedura, che avrebbe consentito a tutti gli interessati di concorrere. Ha inoltre escluso le differenze retributive e contributive, poiché la retribuzione effettivamente percepita dalla docente era sempre stata superiore a quella spettante nel ruolo di professore associato, sicché non risultava un pregiudizio patrimoniale. Ha escluso anche la quantificazione della perdita di chance anno per anno, ritenendola incompatibile con la natura della voce di danno. In applicazione del criterio della prevalenza causale nella soccombenza, ha posto a carico dell’Università i due terzi delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, compensando il restante terzo.
Norme richiamate
art. 1226 c.c.
«parametro di valutazione […] alternativo e sussidiario rispetto ai criteri legali di quantificazione del danno risarcibile»
La liquidazione equitativa riguarda esclusivamente la determinazione dell’ammontare di un danno del quale sia stata provata l’esistenza; non può colmare la mancanza di prova dell’an del danno.
artt. 1223 e 2056 c.c.
«criterio di misurazione di qualcosa (il danno contrattuale o aquiliano) che esiste nell’an»
La quantificazione del danno deve riferirsi a una perdita o a un mancato guadagno già provati nella loro esistenza.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese in caso di reciproca soccombenza è una facoltà e non un obbligo; il giudice deve individuare, secondo il principio di causalità, la parte cui siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali.
art. 26 c.p.a.
Rinvio ai criteri del codice di procedura civile per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 3, comma 57, l. 350/2003
Il TAR ne aveva escluso l’applicazione analogica; il CGARS non ha fondato su tale disposizione una diversa decisione.
art. 24, comma 6, l. 240/2010
Costituisce la base normativa della procedura di valutazione per la chiamata della docente a professore di seconda fascia; la decisione non riconosce però che tale procedura avrebbe garantito il conseguimento del ruolo in epoca anteriore.
Massime di principio
- L’illegittima condotta dell’amministrazione che ritardi la riedizione di una procedura e privi il soggetto interessato della concreta possibilità di conseguire un risultato utile può integrare una perdita di chance risarcibile, anche quando non sia provato che il risultato sarebbe stato certamente conseguito.
- La necessità di bandire un posto pubblico non equivale alla certezza del conseguimento del posto da parte dell’interessato: finché la procedura resta aperta alla partecipazione di più candidati, il pregiudizio da mancato conseguimento del bene della vita resta, in linea di principio, una perdita di chance e non un danno curriculare certo.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell’esistenza del danno e può operare soltanto come criterio sussidiario di quantificazione; non consente al giudice di supplire alla mancata prova dell’an debeatur.
- La perdita di chance, per la sua natura probabilistica, non può essere automaticamente liquidata mediante una quantificazione separata e cumulativa per ciascun anno del periodo nel quale il risultato favorevole non è stato conseguito.
- Non sussiste un danno patrimoniale da differenze retributive quando, considerando l’anzianità maturata, il trattamento economico effettivamente percepito dall’interessato sia stato superiore a quello spettante nel ruolo o nella qualifica che si assume tardivamente conseguita.
- In caso di reciproca soccombenza, la regolazione delle spese deve tenere conto della prevalenza causale delle condotte processuali e sostanziali, potendo il giudice porre la quota prevalente delle spese a carico della parte che abbia determinato in misura maggiore la controversia.
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