Ordinanza n. 1068/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'accertamento della nullità e/o l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, -A) della nota prot. CA/2025/022533 del 18 11 2025 del Direttore dell'Ufficio Concessioni - Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.) del Municipio Roma I Centro (doc A), avente a oggetto “Risultanze delle Conferenze dei Servizi propedeutiche all'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica”; -B) della determinazione dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23 12 2025 del E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole del Municipio Roma I Centro (doc B), avente a oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; -C) della determinazione dirigenziale prot. QH/92174/2025 del 23 12 2025 della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico di Roma Capitale (doc C), avente a oggetto “Proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi cd. a “rotazione” di cui all'art. 35 della D.A.C. n. 101/2023 in scadenza al 31.12.2025 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 214/2023”; -e di ogni atto a esse presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi espressamente inclusi il “Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025”, a oggi non conosciuto e del quale si chiede espressamente a codesto ill.mo Tribunale di ordinare l'immediata ostensione (già richiesta da AUS A1 a mezzo pec il 25 12 us), e gli atti delle Conferenze dei Servizi e le pec indicate nei provvedimenti impugnati (pure non conosciuti e dei quali si chiede espressamente a codesto ill.mo Tribunale di ordinare l'immediata ostensione); nonché per la condanna - dell'Amministrazione -anche mediante la contestuale nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla stessa in caso di inerzia- a provvedere in tempi strettissimi alla sollecita e corretta individuazione, e conseguente assegnazione ai ricorrenti di 63 postazioni di vendita su area pubblica nell'ambito del I Municipio per l'esercizio della loro storica attività, ripristinando le postazioni originarie o individuando e assegnando agli stessi postazioni a queste “equivalenti”, garantendo a tal fine la partecipazione attiva dell'Associazione Storica Urtisti A1 alle relative operazioni, come già ripetutamente, ma a oggi vanamente, imposto dai giudici amministrativi; e - al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento di tale obbligo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali relativi all'attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, alla proroga tecnica delle concessioni dei posteggi a rotazione e alle risultanze delle conferenze di servizi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento e/o l'accertamento della nullità, previa tutela cautelare, una nota del Direttore dell'Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche del Municipio Roma I Centro relativa alle risultanze delle conferenze di servizi propedeutiche all'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica; una determinazione dirigenziale municipale recante disposizioni applicative del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025; e una determinazione dirigenziale di Roma Capitale concernente la proroga tecnica delle concessioni dei posteggi a rotazione in scadenza il 31 dicembre 2025. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, compreso il Piano municipale e la documentazione delle conferenze di servizi, della quale è stata chiesta l'ostensione. I ricorrenti hanno domandato anche che l'amministrazione fosse condannata a individuare e assegnare 63 postazioni di vendita su area pubblica, ripristinando quelle originarie o assegnandone di equivalenti, con partecipazione dell'associazione rappresentativa, nonché al pagamento di un'astreinte per ogni giorno di ritardo. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né contiene una valutazione specifica delle censure, limitandosi a rilevare la necessità di un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito le domande di annullamento, nullità, ostensione, assegnazione delle postazioni o astreinte e non ha adottato una misura cautelare sostanziale. Ha ritenuto che la materia richiedesse un approfondimento proprio della fase di merito e ha fissato l'udienza pubblica del 5 giugno 2026 per la trattazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della fase cautelare, ma il Tribunale ha ritenuto necessario un approfondimento nella fase di merito e ha rinviato la trattazione alla pubblica udienza, senza concedere né negare espressamente una misura cautelare sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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