Cassazione Civile, Ordinanza n. 19774/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e accettata dai controricorrenti, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (risparmiatori)
La controversia
Due soggetti, contitolari di due buoni postali fruttiferi della serie Q/P emessi nel 1987, agivano con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. contro la società emittente chiedendo il pagamento degli importi risultanti dall'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento di una somma determinata. La corte d'appello rigettava il gravame dell'emittente ritenendo che, poiché i buoni erano stati emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, le disposizioni stampate sul retro dei buoni prevalessero sulla normativa pubblicistica. In cassazione la società denunciava violazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 13.6.1986 e dei principi affermati dalle Sezioni Unite, sostenendo che il timbro apposto sui titoli sostituiva quanto stampato sul retro, in coerenza con il citato decreto, con applicazione delle condizioni della serie Q e non più di quelle della serie P. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indicato come rito introduttivo del giudizio di merito promosso dai titolari dei buoni
art. 173 d.P.R. n. 156/1973
richiamato come norma che disciplina i buoni postali fruttiferi e rispetto alla quale si lamentava la violazione
d.m. 13 giugno 1986
richiamato quale fonte regolatrice delle condizioni dei buoni emessi dopo tale data e del meccanismo di sostituzione delle indicazioni stampate sui titoli
Cass., Sez. Un., n. 13979/2007
richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione delle condizioni applicabili ai buoni
Cass., Sez. Un., n. 3963/2019
richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione delle condizioni applicabili ai buoni
art. 390 c.p.c.
applicato per dichiarare l'estinzione del ricorso a seguito di rinuncia accettata
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza decisione sul merito.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sulla fondatezza delle censure proposte.
- Se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la regolazione delle spese può essere omessa ove la Corte lo ritenga, secondo la formula adottata nel provvedimento.
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