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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19774/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e accettata dai controricorrenti, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (risparmiatori)

La controversia

Due soggetti, contitolari di due buoni postali fruttiferi della serie Q/P emessi nel 1987, agivano con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. contro la società emittente chiedendo il pagamento degli importi risultanti dall'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento di una somma determinata. La corte d'appello rigettava il gravame dell'emittente ritenendo che, poiché i buoni erano stati emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, le disposizioni stampate sul retro dei buoni prevalessero sulla normativa pubblicistica. In cassazione la società denunciava violazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 13.6.1986 e dei principi affermati dalle Sezioni Unite, sostenendo che il timbro apposto sui titoli sostituiva quanto stampato sul retro, in coerenza con il citato decreto, con applicazione delle condizioni della serie Q e non più di quelle della serie P. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito introduttivo del giudizio di merito promosso dai titolari dei buoni

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    richiamato come norma che disciplina i buoni postali fruttiferi e rispetto alla quale si lamentava la violazione

  • d.m. 13 giugno 1986

    richiamato quale fonte regolatrice delle condizioni dei buoni emessi dopo tale data e del meccanismo di sostituzione delle indicazioni stampate sui titoli

  • Cass., Sez. Un., n. 13979/2007

    richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione delle condizioni applicabili ai buoni

  • Cass., Sez. Un., n. 3963/2019

    richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione delle condizioni applicabili ai buoni

  • art. 390 c.p.c.

    applicato per dichiarare l'estinzione del ricorso a seguito di rinuncia accettata

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza decisione sul merito.
  • In presenza di rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sulla fondatezza delle censure proposte.
  • Se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la regolazione delle spese può essere omessa ove la Corte lo ritenga, secondo la formula adottata nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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