Cassazione Penale, Sentenza n. 9122/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la conferma dell'assoluzione per omicidio colposo, denunciando carenze motivazionali e omissioni della Corte d'appello: mancata valutazione dell'invasione della corsia opposta da parte dell'autocarro Iveco di Latini (tenuto conto delle dimensioni del mezzo, della larghezza della carreggiata e della distanza dal margine destro), omissione di considerare che Latini avrebbe dovuto mantenere il margine destro anche con rami sporgenti e procedere a velocità molto ridotta o fermarsi su strada interpoderale curva; mancata valutazione complessiva della condotta del deceduto (Trotto) al momento dell'impatto e dell'effetto del bloccaggio delle ruote che lo avrebbe portato ad allontanarsi di 90 cm dal margine; mancata considerazione dell'ingombro centrale dell'Iveco come causa ostativa al passaggio dell'altro mezzo; errata individuazione del limite di velocità (asserto come 70 km/h per autocarri ai sensi dell'art. 142, comma 3, c.d.s., e non 90); omissione di applicazione dell'art. 2054 c.c. (presunzione di pari responsabilità) e mancata acquisizione di una perizia tecnica richiesta per accertare la dinamica e la velocità dei veicoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi delle parti civili: ha rilevato la mancata e insufficiente risposta della Corte d'appello ai motivi di gravame decisivi, la carenza di motivazione e l'errore nel criterio di prova applicato (la Corte d'appello aveva invocato lo standard penalistico "al di là di ogni ragionevole dubbio" mentre, nel giudizio d'appello proposto dalle sole parti civili, va applicato lo standard civilistico "più probabile che non"). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata in relazione agli effetti civili e si è disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello, che dovrà riesaminare le questioni omesse e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 142, comma 3, codice della strada
limite di velocità per autocarri pari a 70 (e non a 90) Km/h
I ricorrenti sostenevano che il limite di velocità applicabile ai mezzi come quello condotto dall'imputato fosse 70 km/h; la Cassazione rileva che la corretta individuazione del limite di velocità rileva ai fini della valutazione della condotta di guida e doveva essere esaminata dalla Corte d'appello
art. 2054 cod. civ.
La norma instaura una presunzione di pari responsabilità tra conducenti in caso di sinistro; la Corte d'appello doveva valutare se detta presunzione fosse stata superata verificando che l'altro conducente si fosse uniformato pienamente alle norme di prudenza
art. 533 cod. proc. pen.
"al di là di ogni ragionevole dubbio"
La Corte d'appello aveva richiamato lo standard penalistico previsto da questa norma; la Cassazione ha ritenuto tale richiamo errato ove l'appello è proposto ai soli fini civili, perché deve applicarsi lo standard civilistico
art. 576 e art. 578 cod. proc. pen.
Richiamate dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale nel quadro della disciplina delle impugnazioni penali con riflessi civili; la Cassazione richiama tali norme e la giurisprudenza per motivare il principio secondo cui, in appello ai soli fini civili, si deve garantire la tutela delle pretese risarcitorie applicando criteri probatori adeguati
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che impone l'obbligo di motivazione delle sentenze; la Cassazione ha ritenuto violato tale obbligo dalla Corte d'appello per la mancata risposta a censure decisive
art. 111, comma 6, Cost.
Principio costituzionale del diritto ad una giustificazione di ragionevoli misure della decisione giudiziaria; la Corte ha ritenuto violato tale principio a causa delle carenze motivazionali
Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021
La Cassazione cita la pronuncia costituzionale per sostenere che, in appelli a fini civili, lo standard probatorio da applicare è quello civilistico (probabilità prevalente) al fine di garantire tutela alla parte civile
Massime di principio
- In appello proposto ai soli fini civili dopo un processo penale la prova del nesso di causalità va valutata con lo standard civilistico "più probabile che non" e non con lo standard penalistico "al di là di ogni ragionevole dubbio".
- La Corte d'appello è tenuta a motivare espressamente e compiutamente sulle doglianze decisive formulate dalle parti in sede di impugnazione; la mancata risposta integrale a censure specifiche determina vizio di motivazione e annullamento rispetto agli effetti civili.
- Nelle collisioni stradali, caratteristiche materiali come larghezza del veicolo, larghezza della carreggiata, posizione rispetto al margine e ingombri vanno espressamente valutate nella ricostruzione causale: valori e misure possono fondare, in concreto, l'accertamento di un'invasione di corsia.
- L'art. 2054 c.c. impone al giudice civile di assumere la presunzione di pari responsabilità tra conducenti salvo prova consistente della condotta esclusiva dell'altro; il superamento della presunzione richiede valutazione circostanziata della condotta di ciascun conducente.
- Se le parti chiedono una consulenza tecnica per accertare dinamica e velocità e tale acquisizione è decisiva per la ricostruzione, l'omessa ordinanza di C.T.U. può configurare omissione di assunzione di prova decisiva e viziare la decisione.
- Il corretto inquadramento dei limiti di velocità e delle norme tecniche applicabili al tipo di veicolo è rilevante nella valutazione della colpa: errori su questi profili possono incidere sul giudizio di responsabilità.
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