Tribunale, Sentenza T-177/16
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 febbraio 2019. — Mema GmbH LG contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali. — Ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78 (11078) – Designazione di un altro ufficio d’esame – Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare – Obbligo di motivazione. — Causa T-177/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV che aveva confermato il rigetto della privativa per la varietà di mela Braeburn 78. La censura decisiva riguarda il difetto di motivazione: la commissione non ha spiegato adeguatamente perché abbia ritenuto corretto l’esame tecnico nonostante i rilievi sulla data di raccolta, sulla maturazione ottimale e sulle prove tecniche contrarie prodotte dalla richiedente. È invece dichiarata irricevibile la richiesta di ingiunzione diretta all’UCVV di ordinare un esame complementare.
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali: annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’UCVV per insufficiente motivazione sull’esame tecnico della distintività della varietà di mela Braeburn 78.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’UCVV, nel confermare il rigetto di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, abbia adempiuto all’obbligo di motivazione e abbia correttamente esaminato gli elementi tecnici relativi alla distintività della varietà, in particolare quanto alla correttezza del momento della raccolta e della maturazione ottimale dei frutti e alla considerazione delle prove contrarie prodotte dal richiedente; inoltre, se fosse ammissibile chiedere al Tribunale di ingiungere all’UCVV un nuovo esame complementare.
Principio di diritto
La commissione di ricorso dell’UCVV, chiamata a riesaminare una decisione di rigetto di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, tenendo conto delle prove e degli argomenti tecnici prodotti dalle parti; quando la correttezza del momento della raccolta e della maturazione ottimale dei frutti incide sulla valutazione della distintività, la commissione deve spiegare in modo chiaro e non equivoco perché tali censure e le prove contrarie siano respinte. Se la motivazione si limita ad affermazioni generiche di fiducia negli esaminatori senza confutare i rilievi tecnici essenziali, la decisione è viziata da motivazione insufficiente e va annullata. È inoltre irricevibile la domanda volta a ottenere dal Tribunale un’ingiunzione diretta all’UCVV di svolgere un esame complementare, poiché spetta all’UCVV trarre le conseguenze della sentenza.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 55 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 56 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 57, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 72 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 75 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 76 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 73, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2100/94
- Regolamento (CE) n. 874/2009
- Articolo 51 del regolamento (CE) n. 874/2009
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali e motivazione della decisione dell’UCVV
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 15 dicembre 2015, relativa alla domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali della varietà di mela Braeburn 78. Il nodo centrale è la correttezza dell’esame tecnico di distintività e, soprattutto, la sufficienza della motivazione con cui l’UCVV ha respinto le contestazioni della richiedente.
Contesto normativo
Il Tribunale richiama il regolamento (CE) n. 2100/94 sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. In particolare:
- l’articolo 6, che subordina la privativa a varietà distinte, omogenee, stabili e nuove;
- l’articolo 7, paragrafo 1, sulla nozione di varietà distinta;
- gli articoli 55 e 56, che disciplinano l’esame tecnico e le linee direttrici da seguire;
- l’articolo 57, paragrafi 1-3, sul rapporto di esame, le osservazioni del richiedente e l’eventuale esame complementare;
- l’articolo 72, sulla decisione della commissione di ricorso;
- l’articolo 75, sull’obbligo di motivazione;
- l’articolo 76, sull’esame d’ufficio dei fatti. Sono inoltre richiamati il regolamento (CE) n. 874/2009 e, per analogia procedurale, il regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, nonché l’articolo 296 TFUE.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 20 maggio 2009 il proprietario della ricorrente ha presentato all’UCVV la domanda di privativa per la varietà Braeburn 78, appartenente alla specie Malus domestica Borkh. L’UCVV ha incaricato il GEVES, sito d’esame in Francia, di svolgere l’esame tecnico secondo il protocollo UCVV-TP/14/2 relativo alla mela.
Il GEVES ha ritenuto che la varietà candidata non fosse sufficientemente distinta rispetto a Royal Braeburn e X9466, richiamando in particolare:
- dati relativi alla raccolta e alla regressione dell’amido;
- caratteristiche di compattezza, acidità, indice rifrattometrico e colore;
- osservazioni sulla striatura, sul colore di fondo e sul sovracolore;
- una conclusione negativa sulla distintività. Sulla base di tale relazione, l’UCVV ha respinto la domanda. La commissione di ricorso ha confermato il rigetto con decisione del 15 dicembre 2015.
Censure dedotte dalla ricorrente
La ricorrente deduceva tre motivi principali:
- sviamento di potere e violazione dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento di base;
- errori nell’esame tecnico;
- violazione del diritto di essere sentiti e difetto di motivazione. Nel corso del giudizio è stata esaminata anzitutto la questione della ricevibilità del capo di domanda volto a ottenere un rinvio alla commissione di ricorso con ingiunzione di disporre un esame complementare.
Ricevibilità della domanda di ingiunzione al fine di ordinare un esame complementare
Il Tribunale dichiara irricevibile la domanda con cui la ricorrente chiedeva non solo l’annullamento della decisione impugnata, ma anche che il Tribunale rinviasse la causa alla commissione di ricorso indicando all’UCVV di procedere a un esame complementare ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 3. La ragione è che, in caso di annullamento, spetta all’UCVV adottare le misure necessarie per eseguire la sentenza del giudice dell’Unione; il Tribunale non può impartire ingiunzioni dirette all’UCVV su come riesaminare la pratica.
Portata dell’esame della commissione di ricorso e obbligo di motivazione
Il Tribunale ricorda che l’UCVV opera in un contesto tecnico-scientifico complesso e gode di un ampio potere discrezionale, soprattutto nella valutazione della distintività. Tuttavia, tale discrezionalità è limitata dal principio di buona amministrazione e dall’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti.
Per effetto dell’articolo 76 del regolamento di base e della giurisprudenza richiamata, l’esame d’ufficio dei fatti vale anche in sede di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Quest’ultima deve inoltre esaminare l’intera controversia con riferimento a tutti gli elementi di fatto e di diritto disponibili al momento della decisione.
Quanto all’obbligo di motivazione, l’articolo 75 del regolamento di base, in linea con l’articolo 296 TFUE, impone di esporre in modo sufficiente le ragioni della decisione, senza dover rispondere in modo esaustivo a ogni argomento, ma indicando i fatti e le considerazioni giuridiche essenziali.
Ragionamento del Tribunale sul difetto di motivazione
Il punto decisivo è che la valutazione della distintività dipendeva dalla correttezza del protocollo applicato, in particolare per le varietà tardive come quella in esame. Il Tribunale sottolinea che, secondo il protocollo UCVV-TP/14/2:
- i frutti devono essere osservati alla maturazione ottimale;
- la raccolta deve avvenire nel momento migliore per ottenere frutti in condizioni ottimali per il consumo.
Di conseguenza, se il momento della raccolta o quello della maturazione non sono corretti, viene compromessa la stessa comparazione fra varietà candidata e varietà di riferimento. Poiché la ricorrente aveva contestato proprio questi aspetti con elementi tecnici e perizie, la commissione di ricorso avrebbe dovuto rispondere specificamente.
Il Tribunale constata invece che la commissione si è limitata a formulare affermazioni generiche: ha detto che le istruzioni del protocollo erano vaghe ma applicate correttamente e che si fidava delle valutazioni degli esperti del GEVES, senza spiegare perché gli argomenti tecnici e le relazioni degli esperti prodotti dalla ricorrente fossero irrilevanti. Il difetto è aggravato da lacune della relazione del GEVES, che non riportava taluni dati essenziali, e dal fatto che l’UCVV non ha saputo chiarire tali omissioni nemmeno in udienza.
Il Tribunale conclude quindi che il ragionamento della commissione di ricorso è talmente carente da integrare un’assenza o, quanto meno, un’insufficienza di motivazione.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 15 dicembre 2015;
- respinge il ricorso per il resto, in particolare quanto alla domanda di ingiunzione diretta all’UCVV;
- condanna l’UCVV alle spese.
Principio affermato
La decisione conferma che, in materia di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la commissione di ricorso non può limitarsi a un rinvio generico alla competenza tecnica dell’ufficio d’esame: deve motivare puntualmente perché le contestazioni tecniche del richiedente non siano idonee a infirmare l’esito dell’esame. Quando la correttezza di dati essenziali del protocollo di prova incide sulla valutazione della distintività, la mancata risposta specifica comporta l’annullamento della decisione.
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