Sentenza n. 1316/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Catania, su denuncia della signora -OMISSIS-, ha applicato nei confronti del ricorrente, il provvedimento di ammonimento previsto dall’art. 8 del D.L. n. 11/2009 convertito in L. n. 38/2009, come successivamente modificato dalla L. n. 168/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Catania recante ammonimento per presunti atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, deducendo, anzitutto, la mancata audizione personale, nonostante ne avesse fatto richiesta, e la sostanziale mancata considerazione delle memorie presentate in sede procedimentale. Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della misura, sostenendo che il presunto appostamento presso la palestra fosse riconducibile a un incontro casuale, dovuto alla presenza di una zia in zona; che la presenza presso l'università fosse giustificata da un appuntamento di lavoro con un professore; che telefonate e messaggi fossero reciproci e di lunga durata; che i genitori dell'ex fidanzata fossero disponibili ad ascoltarlo; e che, dal 5 maggio 2024, non vi fossero stati ulteriori incontri. Il provvedimento aveva invece valorizzato telefonate e messaggi insistenti, visite indesiderate, appostamenti, missive e tentativi di contatto anche tramite terzi, ritenendo sussistente il rischio di reiterazione delle condotte e un grave stato di ansia e paura della persona offesa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'ammonimento è stato annullato, fatti salvi i motivati provvedimenti dell'Amministrazione. Il TAR ha qualificato l'ammonimento questorile come misura preventiva, adottata nell'esercizio di un potere valutativo ampiamente discrezionale e sulla base di un quadro indiziario, sicché il sindacato giudiziale è normalmente limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti o alla manifesta irragionevolezza e sproporzione. Tuttavia, tale discrezionalità non esonera l'Amministrazione dal garantire una partecipazione procedimentale effettiva e un'istruttoria imparziale. Nel caso concreto, le memorie del ricorrente contenevano elementi potenzialmente idonei a incidere sulla qualificazione delle condotte, distinguendo tra incomprensioni personali, molestie rilevanti ai sensi dell'art. 660 c.p. e atti persecutori riconducibili all'art. 612-bis c.p. Tali elementi sono stati sostanzialmente obliterati, poiché il provvedimento si è fondato sulle prospettazioni della persona offesa e dei suoi genitori senza un riscontro motivazionale effettivo sulle deduzioni difensive. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata audizione di persone informate sui fatti, tra cui il professore indicato dal ricorrente e i familiari menzionati nelle memorie, in violazione dell'obbligo istruttorio di sentire le persone informate previsto dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009. La mancata audizione personale del ricorrente, pur non essendo valutata isolatamente come vizio decisivo, ha assunto rilievo nel quadro complessivo, poiché ha aggravato l'ineffettività del contraddittorio. L'Amministrazione dovrà rinnovare il procedimento, valutare concretamente gli elementi introdotti dal destinatario e motivare adeguatamente sulla loro eventuale irrilevanza. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38
fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. (...) Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento
La disposizione configura una misura preventiva fondata su un'istruttoria semplificata e urgente; l'acquisizione di informazioni dagli organi investigativi è eventuale, mentre l'audizione delle persone informate sui fatti costituisce un adempimento istruttorio necessario.
art. 7 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38
La sentenza richiama la disposizione quale base normativa, insieme all'art. 8, dell'ammonimento questorile.
art. 612-bis c.p.
La fattispecie di atti persecutori costituisce il presupposto sostanziale dell'ammonimento; la qualificazione delle condotte deve essere distinta da mere molestie riconducibili all'art. 660 c.p.
art. 660 c.p.
Le molestie o il disturbo alle persone, ove non integrino atti persecutori, non consentono l'adozione dell'ammonimento previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009.
art. 3 d.lgs. 159/2011
L'ammonimento è qualificato come misura di prevenzione equiparabile all'avviso orale.
l. 24 novembre 2023, n. 168
La sentenza richiama la legge quale intervento modificativo della disciplina dell'ammonimento questorile.
Massime di principio
- L'ammonimento questorile è una misura preventiva adottata sulla base di un quadro indiziario e di un giudizio prognostico, non richiedendo la prova certa della responsabilità penale; tuttavia, il potere discrezionale del Questore resta sindacabile in presenza di manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza o sproporzione.
- L'istruttoria prevista per l'ammonimento è semplificata e urgente: l'acquisizione di informazioni dagli organi investigativi è necessaria solo quando occorra, mentre l'audizione delle persone informate sui fatti costituisce un adempimento istruttorio necessario, soprattutto quando siano prospettati elementi potenzialmente idonei a modificare la ricostruzione dei fatti.
- La partecipazione procedimentale del destinatario dell'ammonimento deve essere effettiva e non meramente formale. L'Amministrazione deve considerare gli elementi concreti dedotti nelle memorie difensive e indicare le ragioni per cui li ritenga irrilevanti, senza che sia necessaria una confutazione analitica di ogni argomento.
- Quando le deduzioni difensive prospettano una ricostruzione alternativa di episodi decisivi per il giudizio di pericolosità, l'Amministrazione deve svolgere gli approfondimenti istruttori pertinenti, anche mediante l'audizione delle persone indicate dal destinatario, e motivare sulla distinzione tra mere molestie e atti persecutori.
- L'annullamento giudiziale dell'ammonimento per carenze istruttorie e partecipative non accerta l'insussistenza delle condotte contestate e lascia salvi i motivati provvedimenti che l'Amministrazione potrà adottare all'esito della rinnovazione del procedimento.
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