Circolare numero 14 del 17-03-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia con decorrenza 12 marzo 2003, il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 2,50%. Da tale variazione discende la nuova misura dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi, pari all’8,50%, applicabile alle istanze presentate dall’11 dicembre 2002. La circolare aggiorna inoltre le sanzioni civili, distinguendo i casi di ritardato/mancato pagamento, evasione, denuncia spontanea e oggettive incertezze interpretative, e richiama le regole transitorie già indicate dalla precedente circolare n. 14/2001 per la disciplina temporale del regime sanzionatorio.
Riduzione del tasso ufficiale di riferimento dal 12 marzo 2003 e conseguente aggiornamento di interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili
Riduzione del tasso ufficiale di riferimento e adeguamento degli interessi contributivi
La circolare prende atto del provvedimento della Banca d’Italia che, in attuazione della delibera BCE del 6 marzo 2003, ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento al 2,50% con decorrenza 12 marzo 2003. Su tale base vengono aggiornati sia l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, sia la misura delle sanzioni civili applicabili nei diversi casi previsti dalla normativa.
Interesse di differimento e di dilazione
Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali e assistenziali obbligatori, l’interesse di differimento e di dilazione è fissato all’8,50% annuo, dato dalla maggiorazione di 6 punti del tasso ufficiale di riferimento ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996, convertito nella legge 402/1996.
La nuova misura deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dall’11 dicembre 2002.
Sanzioni civili: misure applicabili
La variazione del tasso di riferimento determina l’adeguamento dell’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili, nell’ambito del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare:
- nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nella denuncia spontanea della posizione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza e con pagamento entro i 30 giorni successivi, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8% annuo;
- nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione è pari al 30% annuo;
- nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione è pari all’8% annuo, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali viene precisato che il richiamo al "prime rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento. Poiché tale tasso risulta inferiore al tasso legale vigente, pari al 3%, per tali procedure deve comunque farsi riferimento a quest’ultimo.
Regime transitorio e decorrenza delle sanzioni
La circolare conferma le istruzioni già impartite con la circolare n. 14 del 1° giugno 2001 in merito all’efficacia temporale della legge n. 388/2000. In particolare:
- per i crediti contributivi già pagati al 30 settembre 2000, le sanzioni civili restano quelle previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- per i crediti contributivi non ancora pagati al 30 settembre 2000, anche se relativi a periodi precedenti, si applicano invece le sanzioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La circolare, nel complesso, ha quindi funzione di aggiornamento dei parametri economici di riferimento e di coordinamento delle regole applicabili alla regolarizzazione dei debiti contributivi e al relativo apparato sanzionatorio.
Punti principali
Riduzione del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, richiamata la delibera BCE del 6 marzo 2003 e l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,50% con decorrenza 12 marzo 2003.
Interesse di differimento e di dilazione
Per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relativi accessori di legge dovuti ai gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, l’interesse di differimento e di dilazione è stabilito all’8,50% annuo, corrispondente al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996 convertito nella legge 402/1996. La nuova misura si applica alle istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dall’11 dicembre 2002.
Sanzioni civili: misura ordinaria
L’adeguamento del tasso di riferimento comporta l’aggiornamento anche dell’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie, nonché nella denuncia spontanea entro dodici mesi e con pagamento entro 30 giorni, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, cioè all’8% annuo.
Sanzioni civili: evasione e fattispecie aggravate
È prevista la sanzione del 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia.
Sanzioni civili: oggettive incertezze interpretative
Nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione è pari all’8% annuo, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
Procedure concorsuali e tasso di riferimento
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento; tuttavia, poiché tale tasso è inferiore al tasso legale vigente (3%), nelle procedure concorsuali occorre fare riferimento a quest’ultimo.
Disciplina temporale del regime sanzionatorio
La circolare conferma le indicazioni della circolare n. 14 del 1° giugno 2001 sull’efficacia temporale della legge 23 dicembre 2000, n. 388: per i crediti contributivi già pagati al 30 settembre 2000 si applicano le sanzioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662; per i crediti non ancora pagati a quella data, anche se riferiti a periodi precedenti, si applicano invece le sanzioni della legge n. 388/2000.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 mar 2003Circolare numero 53 del 14-3-2003
- Circolare · 13 mar 2003Circolare numero 52 del 13-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 58 del 21-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 57 del 21-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 56 del 21-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 55 del 21-3-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →