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Circolare

Circolare numero 57 del 21-3-2003

SOMMARIO: Importo dei contributiCoefficienti di ripartizione

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento per il 2003 delle fasce di retribuzione e dei contributi orari dovuti per i lavoratori domestici, in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo pari al 2,4%. Riporta inoltre l’aumento di 0,50 punti percentuali dell’aliquota per i lavoratori domestici non soggetti a CUAF, nonché le tabelle delle aliquote, dei coefficienti di ripartizione e le principali note normative sui contributi soppressi o ridotti negli anni precedenti.

Importo dei contributi 2003 per i lavoratori domestici

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2003 per i lavoratori domestici

La circolare definisce gli importi dei contributi orari dovuti per il 2003 dai lavoratori domestici, aggiornando le fasce retributive sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo pari al 2,4%. Indica inoltre la decorrenza delle nuove misure dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e richiama alcune modifiche normative che incidono sulla composizione delle aliquote.

Aggiornamento delle retribuzioni di riferimento

A seguito del dato ISTAT comunicato per il raffronto tra il periodo gennaio 2001-dicembre 2001 e gennaio 2002-dicembre 2002, vengono determinate le nuove fasce di retribuzione oraria utili al calcolo della contribuzione per i lavoratori domestici nel 2003. L’adeguamento si applica per l’intero anno solare 2003.

Misura dei contributi orari

La circolare riporta tre fasce di retribuzione per i lavoratori italiani e stranieri:

  • fino a € 6,30;
  • oltre € 6,30 e fino a € 7,69;
  • oltre € 7,69.

Per ciascuna fascia sono indicati sia la retribuzione convenzionale sia l’importo del contributo orario, con distinzione tra importi comprensivi della quota CUAF e importi senza quota CUAF. È inoltre prevista una specifica fascia per il lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali, per la quale è indicato un contributo orario inferiore rispetto alle altre fasce.

CUAF e maggiorazione per i rapporti esclusi

La quota CUAF non è dovuta solo nei rapporti fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, l’aliquota contributiva è aumentata di 0,50 punti percentuali, in base all’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30 del 28 febbraio 1997.

Coefficienti di ripartizione e composizione delle aliquote

Sono riportati i coefficienti di ripartizione della contribuzione per la gestione dei lavoratori domestici, distinti tra lavoratori con CUAF e senza CUAF. Le componenti considerate sono:

  • F.P.L.D.;
  • D.S.;
  • C.U.A.F.;
  • maternità;
  • INAIL;
  • Fondo di garanzia trattamento fine rapporto.

Il totale delle aliquote è pari al 21,6700% per i lavoratori domestici con CUAF e al 19,0700% per quelli senza CUAF, con coefficienti di ripartizione corrispondenti pari a 1,000000.

Richiami normativi su contributi soppressi o ridotti

La nota finale richiama alcuni interventi normativi che hanno inciso sui contributi sociali:

  • dal 1° gennaio 1998, in seguito al D.Lgs. 446/1997 e all’introduzione dell’IRAP, non sono più riscossi il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60%;
  • dal 1° gennaio 2000 sono soppressi i contributi Enaoli e Tbc, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;
  • dal 1° gennaio 2000 è soppresso anche il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio, per effetto dell’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998;
  • l’art. 49 della legge n. 488/1999 prevede una riduzione di 0,20 punti percentuali del contributo per l’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, riduzione confermata anche per il 2002 dalla legge finanziaria 2002.

Esonero CUAF per i datori di lavoro

L’art. 120 della legge n. 388 del 23 dicembre 1999 riconosce, dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF:

  • pari a 0,8 punti percentuali, se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 punti;
  • pari a 0,4 punti percentuali, da imputare su altri contributi sociali, prioritariamente su maternità e disoccupazione, se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 punti.

La circolare si limita a fissare i valori contributivi e a richiamare il quadro normativo di riferimento per l’anno 2003.

Punti principali

Adeguamento delle fasce retributive per il 2003

In conseguenza della variazione ISTAT del 2,4% tra il periodo gennaio 2001-dicembre 2001 e gennaio 2002-dicembre 2002, sono aggiornate le fasce di retribuzione oraria su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2003 dei lavoratori domestici, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Importi dei contributi orari

Per i lavoratori italiani e stranieri sono indicate le fasce di retribuzione effettiva e convenzionale e i corrispondenti importi del contributo orario, distinti tra contributo comprensivo della quota CUAF e contributo senza quota CUAF. È inoltre prevista una fascia specifica per il lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali, con contributo orario ridotto.

Aumento dell’aliquota per i lavoratori senza CUAF

Per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, l’aliquota contributiva risulta aumentata di 0,50 punti percentuali, in applicazione dell’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30 del 28 febbraio 1997.

Coefficienti di ripartizione e aliquote

Sono riportati i coefficienti di ripartizione per la gestione dei lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF, con indicazione delle aliquote relative a F.P.L.D., D.S., CUAF, maternità, INAIL e Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto. Il totale complessivo è pari al 21,6700% per i lavoratori con CUAF e al 19,0700% per quelli senza CUAF.

Note su contributi soppressi o ridotti

La nota richiama la soppressione, dal 1° gennaio 1998, del contributo TBC dell’1,66% e del contributo al S.S.N. del 10,60% per effetto del D.Lgs. 446/1997; la soppressione, dal 1° gennaio 2000, dei contributi Enaoli e Tbc; la soppressione, sempre dal 1° gennaio 2000, del contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio; e la riduzione del contributo per l’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro di 0,20 punti percentuali dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, poi confermata per il 2002.

Esonero CUAF per i datori di lavoro

L’art. 120 della legge n. 388 del 23 dicembre 1999 riconosce, dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali, se il contributo è dovuto in misura superiore a tale soglia, oppure pari a 0,4 punti percentuali da imputare su altri contributi sociali, prioritariamente maternità e disoccupazione, se il contributo è dovuto in misura inferiore a 0,8 punti percentuali.

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