Circolare numero 53 del 14-3-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’impatto della riforma dell’art. 2135 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 228/2001, sulle attività connesse svolte dall’imprenditore agricolo e sulla loro rilevanza previdenziale. Vengono chiariti i requisiti soggettivi e oggettivi della connessione, il significato del criterio di prevalenza e le conseguenze sulla classificazione tariffaria delle aziende agricole. Si precisa inoltre che i redditi delle attività connesse non incidono di regola sulla fascia contributiva, salvo il caso in cui l’attività connessa comporti variazioni del reddito agrario e richieda una nuova riclassificazione.
Attività connesse ex art. 1 D.Lgs. n. 228/2001 e riflessi sulla gestione CD/CM-IATP
Attività connesse ex art. 1 D.Lgs. n. 228/2001: Gestione CD/CM - IATP
La circolare interviene per chiarire gli effetti della riforma dell’art. 2135 c.c., introdotta dal D.Lgs. n. 228/2001, sul perimetro dell’impresa agricola e sulle conseguenze previdenziali per i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo principale e le posizioni collegate alle gestioni CD/CM-IATP. Il documento si concentra soprattutto sulla nozione di attività connesse, sul requisito della prevalenza e sugli impatti sulla classificazione tariffaria delle aziende.
Premessa normativa e finalità della riforma
La circolare richiama la precedente n. 34 del 7 febbraio 2002 e colloca la materia nel quadro delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 228/2001, adottato in attuazione dei principi di orientamento e modernizzazione del comparto agricolo previsti dagli artt. 7 e 8 della legge n. 57 del 5 marzo 2001. Viene evidenziato come la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. abbia inciso in modo sostanziale sulla definizione di imprenditore agricolo, superando il tradizionale rapporto tra terreno e produzione e ampliando l’area dell’impresa agricola a una pluralità di attività svolte dal medesimo imprenditore.
Nozione di attività connesse
La nuova disciplina considera comunque connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. Sono inoltre connesse le attività di fornitura di beni e servizi effettuate mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, nonché le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e quelle di ricezione e ospitalità, come definite dalla legge.
La circolare sottolinea che tale impostazione normativa amplia in modo significativo la precedente concezione civilistica dell’imprenditore agricolo e produce riflessi diretti anche sul piano previdenziale.
Requisiti soggettivi e oggettivi della connessione
Perché un’attività possa essere considerata connessa è necessario innanzitutto che sia esercitata dal medesimo imprenditore agricolo titolare dell’attività principale. Questo requisito soggettivo è indicato come condizione sostanziale per riconoscere la reale interconnessione tra attività principale e attività accessoria.
Sul piano oggettivo, la connessione richiede che:
- per le attività di trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, i prodotti siano ottenuti prevalentemente dall’azienda agricola dell’imprenditore;
- per le attività di fornitura di beni e servizi, l’azienda utilizzi in modo prevalente le proprie attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola.
Il criterio della prevalenza
La circolare chiarisce che la corretta applicazione della norma richiede una verifica concreta del requisito della prevalenza. Le Sedi devono accertare le risorse normalmente impiegate nell’attività connessa e confrontarle con quelle utilizzate per l’attività agricola in senso stretto.
Il concetto di risorse è inteso in senso ampio e comprende l’intera realtà aziendale: attrezzature, impianti, strutture produttive, manodopera, tipologia dei prodotti, raccolta e lavorazione, modalità e tempi di conduzione, ricorso a contoterzisti e altri elementi utili a ricostruire costi e ricavi e a verificare il superamento della soglia del 50%.
Casi applicativi: trasformazione, commercializzazione e fornitura di servizi
Per le attività di trasformazione e commercializzazione, il requisito della prevalenza è rispettato quando più del 50% dei prodotti trasformati o commercializzati proviene dall’azienda agricola del medesimo imprenditore. La circolare utilizza l’esempio della vinificazione dell’uva raccolta dall’azienda: tale attività è connessa se l’uva acquistata da terzi resta entro limiti inferiori al 50%.
Diversamente, l’attività di chi gestisce un enopolio e trasforma in vino uva o mosto prodotti da altri non può essere qualificata come attività connessa e deve essere classificata secondo l’art. 49, comma 1, della legge n. 88 del 1989.
Per la fornitura di beni e servizi, il parametro della prevalenza è diverso: il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne deve essere superiore a quello impiegato per le prestazioni rese a terzi. In questo caso, se la fornitura è qualificata come agricola sulla base di tale prevalenza temporale, anche il relativo reddito è considerato agricolo.
Effetti sulla classificazione tariffaria e sull’obbligo di comunicazione
La circolare precisa che i redditi derivanti dalle attività connesse, pur rilevanti fiscalmente, non incidono di norma sulla fascia contributiva di appartenenza. Fanno eccezione i casi in cui l’attività connessa confluisca nell’azienda e determini modifiche del reddito agrario, ad esempio mediante l’acquisizione di ulteriori fondi.
In tale ipotesi l’imprenditore deve informare la Sede competente entro i termini di legge, affinché venga valutata la sussistenza dei presupposti per una nuova riclassificazione tariffaria, determinata sul totale dei redditi agrari riferiti alla complessiva consistenza aziendale.
Punti principali
Premessa normativa e ampliamento della nozione di imprenditore agricolo
La circolare richiama la precedente n. 34 del 7 febbraio 2002 e ricorda che il D.Lgs. n. 228/2001, in attuazione della legge n. 57/2001, ha ridefinito l’art. 2135 c.c. ampliando la figura dell’imprenditore agricolo. La nuova formulazione ricomprende tra le attività agricole anche quelle connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione, fornitura di beni e servizi, valorizzazione del territorio e ricezione/ospitalità, quando svolte dal medesimo imprenditore agricolo con prodotti o risorse aziendali prevalentemente proprie.
Attività connesse: requisiti soggettivi e oggettivi
Per qualificare un’attività come connessa occorre che sia esercitata dal medesimo imprenditore agricolo che svolge l’attività principale, soddisfacendo così il requisito soggettivo. Sul piano oggettivo, le attività di trasformazione e commercializzazione devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali; per la fornitura di beni e servizi è invece richiesto l’uso prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola.
Concetto di prevalenza
Il criterio della prevalenza è centrale per la corretta classificazione previdenziale e assistenziale delle aziende. Le Sedi devono accertare e confrontare le risorse normalmente impiegate nell’attività connessa con quelle usate nell’attività agricola principale. Il concetto di risorse è ampio e comprende attrezzature, impianti, strutture produttive, manodopera, tipologia dei prodotti, raccolta e lavorazione, modalità e tempi di conduzione, uso di contoterzisti e altri elementi utili a stimare costi e ricavi e verificare il superamento della soglia del 50%.
Criteri applicativi per trasformazione, commercializzazione e servizi
Per le attività di trasformazione, commercializzazione e simili, oltre il 50% dei prodotti trasformati o commercializzati deve derivare dall’azienda agricola dell’imprenditore. La circolare porta l’esempio della vinificazione dell’uva prodotta dall’azienda, qualificabile come attività connessa se l’uva acquistata da terzi resta sotto il 50%; diversamente, chi trasforma uva o mosto prodotti da altri e gestisce un enopolio non rientra nella nozione di attività connessa e deve essere classificato ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge n. 88/1989. Per la fornitura di beni e servizi, il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne deve essere superiore al tempo dedicato ai servizi resi a terzi.
Riflessi sulla classificazione tariffaria e obblighi informativi
I redditi delle attività connesse, quando fiscalmente considerati, non incidono di regola sulla fascia di appartenenza ai fini dell’imposizione contributiva. Fa eccezione il caso in cui l’attività connessa confluisca nell’azienda determinando variazioni del reddito agrario, ad esempio per l’acquisizione di ulteriori disponibilità di fondi. In tale ipotesi l’imprenditore deve darne notizia alla Sede competente entro i termini di legge, affinché sia verificata l’eventuale necessità di una nuova riclassificazione tariffaria sulla base del complesso dei redditi agrari dell’azienda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 13 mar 2003Circolare numero 52 del 13-3-2003
- Circolare · 12 mar 2003Circolare numero 13 del 12-03-2003 enpals
- Circolare · 11 mar 2003Circolare numero 51 del 11-3-2003
- Circolare · 17 mar 2003Circolare numero 14 del 17-03-2003 enpals
- Circolare · 10 mar 2003Circolare numero 46 del 10-3-2003
- Circolare · 10 mar 2003Circolare numero 47 del 10-3-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →