Circolare numero 58 del 21-3-2003
SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2003. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.Chiarimenti per la certificazione dei redditi 2003 per i Dirigenti ex INPDAI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’utilizzo del modello CUD 2003, approvato dall’Agenzia delle Entrate, per attestare redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattamenti pensionistici, ritenute, detrazioni e dati previdenziali e assistenziali riferiti all’anno 2002. Fornisce indicazioni operative sulla consegna della certificazione, sulle modalità di compilazione delle varie sezioni, sulle casistiche speciali (lavoro domestico interinale, emersione del sommerso, regolarizzazione di extracomunitari) e sulle specificità per i dirigenti di aziende industriali, tenendo conto della soppressione dell’INPDAI e del passaggio all’INPS.
Certificazione unica CUD 2003 e istruzioni di compilazione per i dati fiscali, previdenziali e assistenziali, inclusi i dirigenti industriali e le fattispecie particolari
CUD 2003: certificazione dei redditi 2002 e istruzioni di compilazione
La circolare illustra lo schema di certificazione unica CUD 2003 approvato dall’Agenzia delle Entrate e ne descrive l’utilizzo per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i trattamenti pensionistici, le ritenute, le detrazioni e i dati previdenziali e assistenziali riferiti all’anno 2002. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per casi particolari e per la compilazione del modello con riferimento ai dirigenti delle aziende industriali, tenuto conto della soppressione dell’INPDAI e del trasferimento delle funzioni all’INPS.
Finalità della certificazione e soggetti obbligati
Il modello CUD 2003 serve ad attestare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47 del TUIR, le anticipazioni e le indennità di fine rapporto, le ritenute operate, le detrazioni effettuate e i dati contributivi relativi a INPS, INPDAI e INPDAP. Per la parte previdenziale e assistenziale INPS la certificazione deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro già tenuti alle denunce individuali delle retribuzioni ex art. 4 del D.L. n. 352/1978, anche se non sostituti d’imposta; sono richiamate le note che escludono alcuni datori di lavoro agricoli e quelli domestici diversi dalle imprese interinali.
Termini di consegna e certificazioni integrative
La certificazione unica deve essere consegnata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dei redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se il sostituto d’imposta ha già rilasciato una certificazione prima dell’approvazione dello schema CUD 2003, i dati mancanti rispetto al nuovo schema devono essere forniti con certificazione integrativa entro il termine dell’art. 7-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Per i dati previdenziali la certificazione deve invece essere sempre sostitutiva per il periodo interessato.
Utilizzo del modello negli anni successivi e regole di arrotondamento
Lo schema CUD 2003 può essere utilizzato anche per gli anni successivi al 2002 fino all’approvazione di un nuovo schema, con adattamento dei riferimenti temporali. I dati previdenziali e assistenziali devono essere espressi in euro: le retribuzioni vanno arrotondate all’unità inferiore fino a 49 centesimi e all’unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre le contribuzioni trattenute possono essere indicate al centesimo.
Sezione 1: dati previdenziali e assistenziali INPS
Nella Sezione 1 i campi relativi alla qualifica assicurativa devono essere compilati quando sono presenti dati INPS. I punti 1, 2 e 3 della qualifica assicurativa sono obbligatori nei casi previsti; il punto 2 sul tempo pieno/parziale mantiene i codici L, N e R per le assunzioni del 2000 agevolate per un triennio e, per i part-time, va sempre utilizzato il codice P a prescindere dalla tipologia del contratto. La casella IVS deve essere barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS per i fondi indicati dalla circolare, mentre non deve essere barrata per lavoratori iscritti ad altri enti pensionistici o per particolari categorie come marittimi e addetti a miniere, cave e torbiere.
Il punto 21 "Tipo rapporto" è riservato ai rapporti particolari con agevolazioni contributive; per il 2002 viene introdotto il codice 79 per i lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000. Il punto 23 "Settimane utili" deve essere compilato per i lavoratori a tempo parziale secondo regole distinte per part-time orizzontale e verticale, con calcolo basato sulle ore retribuite e sulle settimane effettivamente lavorate.
Sezione 2: retribuzioni particolari e fattispecie speciali
La Sezione 2 raccoglie i dati relativi a particolari categorie di lavoratori o a retribuzioni speciali. Il rigo può essere ripetuto fino a quattro volte e, se necessario, ulteriormente, riprendendo i punti da 1 a 5 della Sezione 1. Per l’anno 2002 è istituito il codice XZ per i lavoratori extracomunitari coinvolti nella legalizzazione del lavoro irregolare.
Lavoratori domestici interinali
Per i lavoratori domestici somministrati tramite interinale le imprese fornitrici devono indicare la qualifica B, il codice ente 01, la matricola INPS dell’impresa, la provincia di lavoro, le sole caselle IVS e DS e il codice contratto 267. Non devono essere compilati i campi relativi a tempo pieno/parziale, competenze correnti, settimane, giorni, mesi retribuiti, tipo rapporto, trasferimento rapporto, TFR e assegni familiari. Nel punto 28 va indicata la fascia retributiva B1, B2, B3 o B4; i punti 29 e 30 devono riportare il periodo corrispondente, il punto 31 la retribuzione convenzionale e il punto 32 le settimane retribuite secondo le istruzioni specifiche per ciascuna fascia.
Emersione del lavoro sommerso
Per i lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione ex legge n. 383/2001, i punti da 1 a 10 e da 17 a 27 seguono le regole ordinarie. In caso di emersione parziale, si usa il codice EG nel punto 28, indicando nei punti 29 e 30 il periodo delle differenze retributive e al punto 31 le differenze assoggettate a contribuzione sostitutiva con aliquote del 7%, 9% e 11%; i punti 32-36 restano vuoti. In caso di emersione totale si usa il codice EN, con indicazione del periodo, della retribuzione emersa e delle settimane al punto 32; in questo caso devono essere compilati anche i punti da 37 a 52.
Legalizzazione dei lavoratori extracomunitari
Per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dal D.L. n. 195/2002, la circolare indica che i punti 11 e 12 devono riportare le retribuzioni corrisposte dal 10 settembre 2002, il punto 13 le settimane retribuite da tale data e il punto 16 i mesi retribuiti da settembre. Al punto 28 deve essere utilizzato il codice XZ; nei punti 29 e 30 va indicato il trimestre 10/06/2002-09/09/2002, coperto dalla contribuzione forfettaria di euro 700 per lavoratore, mentre i punti 31-36 restano vuoti.
Sezione 3: contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte
Per la Sezione 3 la circolare rinvia alle istruzioni allegate, precisando che i punti da 37 a 52 non sono richiesti per i lavoratori per i quali non è dovuta all’INPS la contribuzione pensionistica, né al Fondo pensioni lavoratori dipendenti né a forme speciali di previdenza gestite dall’INPS.
Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative
La Sezione 4 riguarda i compensi corrisposti nel 2002 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS. In questa sezione non devono essere esposti dati nella Sezione 1 relativa ai dati previdenziali INPS e INPDAI. Devono essere indicati la data di inizio e di fine del rapporto di collaborazione, il totale dei compensi corrisposti nell’anno, i contributi dovuti, quelli trattenuti al collaboratore nella misura di un terzo e quelli effettivamente versati dal committente. La circolare richiama il massimale contributivo annuo di euro 78.507,00 per il 2002 e precisa che sono imputate al 2002 anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2003 ma riferite a tale anno.
Dirigenti delle aziende industriali: effetti della soppressione INPDAI
L’art. 42 della legge n. 289/2002 ha soppresso l’INPDAI e trasferito funzioni e strutture all’INPS. Per i redditi del 2002 permane la necessità di utilizzare due riquadri distinti, uno con codice ente 01 per i dati di competenza INPS e uno con codice ente 02 per le contribuzioni INPDAI (IVS e FG). Per le cessazioni intervenute nel 2003 deve invece essere utilizzato l’unico riquadro INPS, con le nuove modalità di compilazione indicate dalla circolare.
Compilazione per i dirigenti industriali dal 2003
Per i dirigenti industriali, nel punto 1 della qualifica assicurativa va indicato il codice 3 per gli iscritti alla gestione separata ex INPDAI e il codice 9 per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nel punto 2 si utilizzano i codici F, P, L, N e R per il tempo pieno o parziale; i codici L, N e R restano riservati ai contratti agevolati stipulati tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2000. Nel punto 3 vanno indicati I per il tempo indeterminato e D per il tempo determinato. Il punto 4 utilizza il codice 01 e il codice 02 risulta soppresso dal 2003; il punto 5 riporta la matricola INPS e il punto 6 segue le regole generali.
Dal 1° gennaio 2003 per i dirigenti d’industria devono essere barrate anche le caselle IVS e FG. Nei punti 11 e 12 devono essere indicate anche le retribuzioni convenzionali, con obbligo di compilazione del campo 12 e nel rispetto del massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Nei punti da 17 a 20 si seguono le istruzioni ordinarie.
Codici tipo rapporto e retribuzioni particolari per i dirigenti
Nel punto 21 per i dirigenti industriali possono essere indicati il codice 70, relativo ai dirigenti esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75 della legge n. 388/2000, e il codice 92, per i dirigenti assunti ai sensi dell’art. 20 della legge n. 266/1997 con riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Restano non più utilizzabili i codici 98 nella precedente accezione, D1, D2 e D3, nonché i codici EN, RG, RI, AP e OR per le funzioni in passato previste.
Nella Sezione 2 dei dirigenti si applicano i codici P, AE, AS e 98 per le fattispecie previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. I punti da 29 a 36 devono essere compilati secondo le regole ordinarie.
Sezione 3 e punti finali per i dirigenti
Per i dirigenti industriali la Sezione 3 va compilata secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, mentre i punti da 53 a 56 devono essere compilati secondo i criteri ordinari. La circolare si conclude richiamando gli allegati tecnici contenenti lo schema di certificazione e le istruzioni operative.
Punti principali
Adozione del modello CUD 2003 e finalità della certificazione
Il modello CUD 2003, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2002, deve essere utilizzato per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2002, le anticipazioni e le indennità di fine rapporto, le ritenute, le detrazioni, i dati previdenziali e assistenziali e i trattamenti pensionistici. La certificazione riguarda anche i dati contributivi verso INPS, INPDAI e INPDAP.
Soggetti obbligati e utilizzo ai fini INPS
La certificazione relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro tenuti alle denunce individuali delle retribuzioni ex art. 4 del D.L. n. 352/1978, anche se non sostituti d’imposta. Per i periodi non ancora acquisiti negli archivi INPS, il CUD rilasciato dal datore di lavoro può essere presentato dall’interessato all’Istituto ai fini delle prestazioni e degli adempimenti istituzionali; in alternativa, il datore di lavoro può trasmettere una dichiarazione su supporto magnetico o per via telematica secondo le istruzioni INPS.
Certificazione integrativa e sostitutiva
Se, a seguito di cessazione del rapporto nel 2002, il sostituto d’imposta aveva già rilasciato una certificazione prima dell’approvazione dello schema CUD 2003, i dati mancanti nel CUD 2002 devono essere inseriti in una certificazione integrativa da rilasciare entro il termine dell’art. 7-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Per i dati previdenziali, invece, la certificazione deve sempre essere sostitutiva per il periodo interessato e non integrativa.
Utilizzo del modello per anni successivi e conversione in euro
Lo schema CUD 2003 può essere usato anche per certificare dati relativi agli anni successivi al 2002 fino all’approvazione di un nuovo schema, intendendosi aggiornati i riferimenti temporali contenuti nel modello. I dati previdenziali e assistenziali devono essere esposti in euro; le retribuzioni vanno arrotondate all’unità inferiore fino a 49 centesimi e all’unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre le contribuzioni trattenute possono essere indicate al centesimo.
Termini di consegna della certificazione
La certificazione unica deve essere consegnata al contribuente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Sezione 1: regole generali di compilazione per i dati INPS
Nella Sezione 1, i punti relativi alla qualifica assicurativa devono essere compilati quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS. La casella IVS deve essere barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS per le gestioni indicate, mentre non deve essere indicata per lavoratori iscritti ad altri enti pensionistici o per specifiche categorie come marittimi per i periodi di imbarco e addetti a miniere, cave e torbiere per il lavoro in sotterraneo. Il punto 21 "Tipo rapporto" è riservato ai rapporti agevolati o particolari e per il 2002 viene introdotto il codice 79 per i lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000. Il punto 23 "Settimane utili" va compilato per i part-time secondo criteri specifici di calcolo, distinguendo tra part-time orizzontale e verticale.
Sezione 2: retribuzioni particolari e nuovi codici
La Sezione 2 è destinata ai dati di particolari categorie di lavoratori o retribuzioni speciali; i righi possono essere ripetuti fino a quattro volte e, se necessario, ulteriormente compilati ripetendo i punti della Sezione 1. Per il 2002 viene istituito il codice XZ per i lavoratori extracomunitari coinvolti nella legalizzazione del lavoro irregolare. Sono richiamate inoltre le istruzioni per categorie particolari come i lavoratori domestici interinali e i lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione.
Lavoratori domestici interinali
Per i lavoratori domestici somministrati tramite interinale, le imprese fornitrici devono compilare il CUD indicando la qualifica B, il codice ente 01, la matricola INPS dell’impresa, la provincia di lavoro, solo le caselle IVS e DS e il codice contratto 267. Non vanno compilati i campi relativi a tempo pieno/part-time, competenze correnti, settimane, giorni, mesi retribuiti, tipo rapporto, trasferimento rapporto, TFR e assegni familiari. Nel punto 28 va indicata la fascia di retribuzione B1, B2, B3 o B4; i punti 29 e 30 devono riportare il periodo corrispondente, il punto 31 la retribuzione convenzionale e il punto 32 le settimane retribuite secondo le regole specifiche per ciascuna fascia.
Dichiarazione di emersione del lavoro sommerso
Per i lavoratori interessati dalla legge n. 383/2001 sull’emersione, la compilazione segue la disciplina ordinaria per i punti da 1 a 10 e per i punti da 17 a 27. In caso di emersione parziale, nel punto 28 si usa il codice EG e nei punti 29 e 30 il periodo delle differenze retributive; al punto 31 si indicano le differenze retributive assoggettate a contribuzione sostitutiva con aliquote del 7%, 9% e 11% nei tre periodi previsti, mentre i punti 32-36 restano vuoti. In caso di emersione totale si usa il codice EN, con indicazione del periodo, della retribuzione emersa e delle settimane al punto 32; i punti 33-36 restano vuoti e devono essere compilati anche i punti 37-52 secondo le regole generali.
Regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari
Per la legalizzazione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari prevista dal D.L. n. 195/2002, la certificazione deve riportare nei punti 11 e 12 le retribuzioni corrisposte dal 10 settembre 2002, nel punto 13 le settimane retribuite da tale data e nel punto 16 i mesi retribuiti a decorrere da settembre. Il punto 28 deve contenere il codice XZ; nei punti 29 e 30 va indicato il trimestre 10/06/2002-09/09/2002, coperto dalla contribuzione forfettaria di euro 700 per lavoratore, mentre i punti 31-36 restano vuoti. I punti 37-52 vanno compilati secondo le regole ordinarie.
Sezione 3: contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte
Per la Sezione 3 si rinvia alle istruzioni allegate, precisando però che i punti da 37 a 52 non sono richiesti per i lavoratori per i quali non è dovuta all’INPS la contribuzione pensionistica, né al Fondo pensioni lavoratori dipendenti né a una forma speciale di previdenza gestita dall’INPS.
Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative
La Sezione 4 è riservata ai compensi corrisposti nel 2002 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS. Non devono essere esposti dati nella Sezione 1 relativa ai dati previdenziali INPS e INPDAI. Devono essere indicati la data di inizio e di fine del rapporto di collaborazione, secondo il periodo di attività cui si riferiscono i compensi, il totale dei compensi corrisposti nell’anno, i contributi dovuti, quelli trattenuti al collaboratore nella misura di un terzo e quelli effettivamente versati dal committente. Viene richiamato il massimale contributivo annuo di euro 78.507,00 per il 2002 e la regola secondo cui si considerano erogate nel 2002 anche le somme pagate entro il 12 gennaio 2003 ma riferite al 2002.
Dirigenti di aziende industriali: passaggio da INPDAI a INPS
Per effetto dell’art. 42 della legge n. 289/2002, l’INPDAI è soppresso e le funzioni sono trasferite all’INPS. Per i redditi riferiti al 2002 restano due riquadri distinti con codice ente 01 per i dati INPS e codice 02 per le contribuzioni INPDAI; per le cessazioni intervenute nel 2003 si utilizza invece l’unico riquadro INPS secondo le nuove modalità.
Compilazione del CUD 2003 per i dirigenti industriali nel 2003
Nella Sezione 1 dei dirigenti industriali, il codice qualifica è 3 per gli iscritti alla gestione separata ex INPDAI e 9 per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nel punto 2 si usano i codici F, P, L, N e R per il tempo pieno o parziale; i codici L, N e R restano riservati ai contratti agevolati stipulati tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2000. Il punto 4 usa il codice 01, mentre il codice 02 è soppresso dal 2003. Dal 1° gennaio 2003, per i dirigenti d’industria vanno barrate anche le caselle IVS e FG. Nei punti 11 e 12 devono essere indicate anche le retribuzioni convenzionali, con obbligo di compilazione del campo 12 e con applicazione del massimale ex legge n. 335/1995.
Codici tipo rapporto e retribuzioni particolari per i dirigenti
Nel punto 21 possono essere indicati i codici 70 per i dirigenti esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75 della legge n. 388/2000 e 92 per i dirigenti assunti ai sensi dell’art. 20 della legge n. 266/1997 con riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Restano inutilizzabili i codici 98 nella vecchia accezione, D1, D2, D3, nonché i codici EN, RG, RI, AP e OR nelle funzioni precedentemente previste. Nella Sezione 2 si applicano i codici P, AE, AS e 98, mentre i punti da 29 a 36 seguono la disciplina generale.
Sezione 3 e chiusura delle istruzioni per i dirigenti
Per i dirigenti industriali la Sezione 3 deve essere compilata secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti e i punti da 53 a 56 devono essere compilati secondo i criteri ordinari. La circolare chiude con il richiamo alle note esplicative e agli allegati tecnici contenenti lo schema e le istruzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 54 del 21-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 55 del 21-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 56 del 21-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 57 del 21-3-2003
- Circolare · 24 mar 2003Circolare numero 59 del 24-3-2003
- Circolare · 17 mar 2003Circolare numero 14 del 17-03-2003 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →