Circolare numero 56 del 21-3-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INPS definisce per il 2003 le aliquote contributive e le agevolazioni applicabili alle aziende agricole che occupano operai a tempo determinato e indeterminato. Vengono aggiornate le aliquote al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, confermate le riduzioni degli oneri sociali ex legge n. 388/2000, indicati i contributi INAIL, il massimale per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, i minimali di legge e i contributi degli apprendisti. Sono inoltre riepilogate le agevolazioni per zona tariffaria e allegate tabelle dettagliate per le diverse tipologie di imprese e territori.
Contributi 2003 dovuti dalle aziende agricole per operai a tempo determinato e indeterminato
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato per l’anno 2003
La circolare INPS n. 56 del 21 marzo 2003 aggiorna il quadro contributivo per il settore agricolo relativo all’anno 2003, distinguendo tra aziende agricole ordinarie, aziende con processi produttivi di tipo industriale, cooperative, coltivatori diretti e consorzi di bonifica. Il documento riepiloga inoltre le riduzioni contributive applicabili, i contributi INAIL, il massimale per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, i minimali di legge e i contributi dovuti per gli apprendisti.
Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per la generalità delle aziende agricole che assumono operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1° gennaio 2003 l’aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro. La quota a carico del lavoratore resta all’8,54%, già allineata a quella degli altri settori.
L’aliquota risultante è pari a:
- datore di lavoro: 17,55%;
- lavoratore: 8,54%;
- totale: 26,09%, esclusa la quota base pari a 0,11%.
Per le aziende agricole singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’adeguamento è più elevato. Poiché la quota lavoratore è già all’8,54%, l’incremento riguarda solo il datore di lavoro.
Le misure indicate sono:
- dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003: 19,95% a carico datore di lavoro, 8,54% a carico lavoratore, totale 28,49%, esclusa la quota base di 0,11%;
- dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003: 20,55% a carico datore di lavoro, 8,54% a carico lavoratore, totale 29,09%, esclusa la quota base di 0,11%.
Riduzione degli oneri sociali ex articolo 120 della legge n. 388/2000
La circolare conferma l’applicazione dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già richiamato nella circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Per la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, ma con esclusione di cooperative agricole, coloni/mezzadri e coltivatori diretti, gli esoneri sono i seguenti:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette che versano lo 0,01% per assegni familiari, gli esoneri sono:
- assegni familiari: 0,01%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per le cooperative agricole ex legge 240/84, l’aliquota relativa agli assegni familiari deve essere conguagliata con il sistema DM, mentre rimangono gli esoneri per:
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilità d’impiego, ai sensi del contratto 10 e della circolare n. 153 del 27 ottobre 2002, gli esoneri indicati sono:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- cassa integrazione salari: 0,14%;
- fondo di garanzia trattamento di fine rapporto: 0,2%.
Contributi INAIL
A decorrere dal 1° gennaio 2001, in base all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro risultano fissati in:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione
Dal 1° gennaio 2003 l’aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione che eccede il limite annuo di 36.959,00 euro, ai sensi dell’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Minimali di legge
Per l’anno 2003 la circolare indica i seguenti minimali:
- minimale giornaliero di legge per full-time e part-time verticale: 33,99 euro;
- minimale orario di legge per part-time orizzontale: 5,88 euro.
Contributi apprendisti
Dal 1° gennaio 2003 sono aggiornati i contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti. Gli importi riportati sono:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti: 2,59 euro;
- quota base: 0,0816 euro;
- assegni familiari: 0,0326 euro;
- maternità: 0,0165 euro;
- INAIL: 0,0930 euro;
- totale: 2,81 euro.
È inoltre precisato che l’aliquota a carico dell’operaio apprendista è pari al 5,54%.
Agevolazioni per zone tariffarie
Per l’anno 2003, in applicazione della delibera CIPE del 25 maggio 2000 sulla riclassificazione delle aree svantaggiate e della circolare n. 56 del 9 marzo 2001, le riduzioni contributive previste dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono così definite per i contributi a carico del datore di lavoro:
- territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 70%;
- restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 e i Comuni di Abruzzo e Molise: riduzione del 40%;
- aree svantaggiate e particolarmente svantaggiate oggetto di riordino: adeguamento nel quadriennio 2001-2004 con incrementi o decrementi annui pari al 25% della variazione totale.
La circolare include inoltre una tabella riepilogativa delle agevolazioni per i territori non oggetto di riordino e per quelli oggetto di riordino, con indicazione delle percentuali di agevolazione e della quota dovuta.
Tabelle allegate
La circolare richiama 12 allegati contenenti le aliquote contributive e le agevolazioni per le diverse categorie di datori di lavoro e per i diversi periodi dell’anno 2003. In particolare sono riportate le tabelle per:
- generalità delle aziende agricole;
- aziende coltivatrici dirette;
- cooperative agricole e cooperative ex legge 240/84;
- consorzi di bonifica;
- aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, suddivise tra 1° gennaio-30 giugno 2003 e 1° luglio-31 dicembre 2003;
- cooperative con processi produttivi di tipo industriale, con la medesima ripartizione temporale;
- agevolazioni per zone tariffarie.
Le tabelle dettagliano le singole voci contributive, la ripartizione tra quota azienda e quota lavoratore e i relativi totali per operai a tempo determinato e indeterminato, distinguendo i diversi regimi applicabili alle varie tipologie di impresa agricola.
Punti principali
Aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per la generalità delle aziende agricole, dal 1° gennaio 2003 l’aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta di 0,20 punti a carico del datore di lavoro, restando invariata la quota del lavoratore all’8,54%. L’aliquota complessiva è pari al 26,09% (17,55% datore + 8,54% lavoratore), esclusa la quota base dello 0,11%. Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, l’aliquota del datore sale al 19,95% dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 e al 20,55% dal 1° luglio al 31 dicembre 2003, con quota lavoratore sempre all’8,54%.
Riduzione degli oneri sociali ex articolo 120 legge n. 388/2000
Continua ad applicarsi la riduzione degli oneri sociali prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000. Per la generalità delle aziende agricole, incluse quelle con processi produttivi industriali ma escluse cooperative agricole, coloni/mezzadri e coltivatori diretti, gli esoneri riguardano assegni familiari (0,43%), tutela maternità (0,03%) e disoccupazione (0,34%). Per cooperative agricole e coltivatori diretti, con aliquota assegni familiari dello 0,01%, gli esoneri sono: assegni familiari 0,01%, tutela maternità 0,03%, disoccupazione 0,37%. Per le cooperative agricole ex legge 240/84 l’assegno familiare va conguagliato con il sistema DM. Per i consorzi di bonifica con operai di ruolo garantiti nella stabilità d’impiego, gli esoneri sono fissati per assegni familiari 0,43%, maternità 0,03%, cassa integrazione salari 0,14% e fondo di garanzia TFR 0,2%.
Contributi INAIL
Dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 38/2000, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati al 10,125%, con addizionale infortuni sul lavoro pari al 3,1185%.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota di retribuzione
Dal 1° gennaio 2003 l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 36.959,00 euro.
Minimali di legge per il 2003
Il minimale giornaliero di legge per il full-time e per il part-time verticale è pari a 33,99 euro. Il minimale orario di legge per il part-time orizzontale è pari a 5,88 euro.
Contributi apprendisti
Dal 1° gennaio 2003 i contributi fissi settimanali per gli apprendisti sono: fondo pensioni 2,59 euro, quota base 0,0816 euro, assegni familiari 0,0326 euro, maternità 0,0165 euro, INAIL 0,0930 euro, per un totale di 2,81 euro. L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata al 5,54%.
Agevolazioni per zone tariffarie
In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 e della riclassificazione delle aree svantaggiate, per il 2003 le riduzioni contributive ex articolo 11, comma 27, della legge n. 537/1993 sono determinate in misura diversa secondo la zona. Nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione è del 70% dei contributi a carico del datore; nelle restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 e i Comuni di Abruzzo e Molise, la riduzione è del 40%; per le aree oggetto di riordino l’adeguamento alle nuove agevolazioni avviene nel quadriennio 2001-2004 con variazioni annuali pari al 25% della variazione totale.
Allegati e tabelle
La circolare richiama 12 allegati con le tabelle delle aliquote e delle agevolazioni: per la generalità delle aziende agricole, per aziende coltivatrici dirette, cooperative agricole e cooperative ex legge 240/84, per processi produttivi industriali in due periodi (1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre 2003), per i consorzi di bonifica e per le agevolazioni per zone tariffarie.
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