Cassazione Penale, Sentenza n. 00407/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva un unico motivo di cassazione per violazione e erronea applicazione dell'art. 41‑bis Ord. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per mancata e insufficiente motivazione in ordine ai presupposti della proroga del regime differenziato (in particolare la mancata verifica dell'attualità della pericolosità e della capacità di collegamento con l'organizzazione criminale). La difesa sosteneva che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente la particolare condizione dell'internato (misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro dal 4/05/2022), i progressi trattamentali (istanze di giustizia riparativa, devoluzione di somme ad associazione antiracket, ammissione di colpa, invio di denaro alla famiglia, pagamento parcelle difensori), le relazioni comportamentali dell'istituto di Tolmezzo (2023‑2025) e una consulenza di parte sui colloqui visivi, nonché non aveva chiarito i collegamenti contestati con procedimenti citati dal Decreto ministeriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non avesse specificamente e puntualmente contestato le esaustive argomentazioni del provvedimento impugnato, limitandosi a doglianze generiche. La corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la proroga richiamando una pluralità di elementi documentati (istruttoria del 4/10/2023; informative della DDA di Napoli, della DNAA, del Ministero dell'Interno, della DIA, del Comando Generale dell'Arma; provvedimenti giudiziari che attestano l'appartenenza e il ruolo apicale dell'Inserra nel clan Cesarano; colloqui con familiari con linguaggio criptico; rapporti epistolari con esponenti del clan; recenti misure cautelari a carico di soggetti collegati; sanzioni disciplinari interne). La Corte ha inoltre richiamato che il Tribunale ha considerato i riscontri positivi del percorso trattamentale e la consulenza di parte, ma li ha ritenuti recessivi rispetto agli elementi negativi, fornendo motivazione non carente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La Corte interpreta la norma come presupponente un accertamento dell'attuale capacità del detenuto/internato di mantenere contatti con l'associazione criminale. Tale accertamento è di natura valutativa e si svolge ponderando tutti gli elementi utili (anche non sopravvenuti) richiamati dal comma 2‑bis; la mera decorrenza del tempo o progressi trattamentali non sono di per sé sufficienti a escludere la permanenza dei collegamenti.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per censurare carenza motivazionale; la Corte però ritenuta che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e che l'obbligo di motivazione fosse stato assolto, quindi non sussiste la violazione lamentata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata: Sez. 1, n. 37887/2024; Sez. 1, n. 2660/2018)
Viene riaffermato il principio secondo cui l'accertamento dell'attuale capacità di mantenere contatti mafiosi è un apprezzamento di merito che considera molteplici elementi (non necessariamente sopravvenuti) indicati dal comma 2‑bis dell'art. 41‑bis; la valutazione può fondarsi su informazioni investigative, rapporti disciplinari, comunicazioni e precedenti processuali.
Massime di principio
- Per impugnare con successo una proroga del regime di cui all'art. 41‑bis è necessario proporre censure specifiche e documentate che affrontino punto per punto gli elementi probatori e informativi richiamati nel decreto/ordinanza (informative investigative, colloqui, relazioni disciplinari, provvedimenti giudiziari).
- Il progresso trattamentale e segni di resipiscenza sono rilevanti ma non automaticamente decisivi; possono essere valutati come recessivi rispetto a elementi di intelligence o a collegamenti familiari/epistolari con soggetti del clan.
- Il giudice può basarsi su una pluralità di fonti (DDA, DNAA, DIA, Forze di Polizia, provvedimenti giudiziari) per ritenere sussistente l'attualità della pericolosità: il tempo trascorso dalle condanne non è di per sé idoneo a escludere la capacità di mantenere contatti con l'organizzazione.
- Le doglianze generiche sulla mancanza di motivazione sono destinate a fallire se il provvedimento contiene un quadro motivazionale articolato e ancorato a documenti e informative; il rimedio efficace è produrre nuovi elementi probatori (es. consulenze tecniche sui colloqui, atti che dimostrino la cessazione dei contatti).
- In fase di difesa conviene documentare in modo concreto la cessazione dei collegamenti (certificazioni, dichiarazioni terze, elementi probatori nuovi e significativi) e contestare specificamente ciascuna informativa o elemento di fatto usato a fondamento della proroga.
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