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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00407/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva un unico motivo di cassazione per violazione e erronea applicazione dell'art. 41‑bis Ord. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per mancata e insufficiente motivazione in ordine ai presupposti della proroga del regime differenziato (in particolare la mancata verifica dell'attualità della pericolosità e della capacità di collegamento con l'organizzazione criminale). La difesa sosteneva che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente la particolare condizione dell'internato (misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro dal 4/05/2022), i progressi trattamentali (istanze di giustizia riparativa, devoluzione di somme ad associazione antiracket, ammissione di colpa, invio di denaro alla famiglia, pagamento parcelle difensori), le relazioni comportamentali dell'istituto di Tolmezzo (2023‑2025) e una consulenza di parte sui colloqui visivi, nonché non aveva chiarito i collegamenti contestati con procedimenti citati dal Decreto ministeriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non avesse specificamente e puntualmente contestato le esaustive argomentazioni del provvedimento impugnato, limitandosi a doglianze generiche. La corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la proroga richiamando una pluralità di elementi documentati (istruttoria del 4/10/2023; informative della DDA di Napoli, della DNAA, del Ministero dell'Interno, della DIA, del Comando Generale dell'Arma; provvedimenti giudiziari che attestano l'appartenenza e il ruolo apicale dell'Inserra nel clan Cesarano; colloqui con familiari con linguaggio criptico; rapporti epistolari con esponenti del clan; recenti misure cautelari a carico di soggetti collegati; sanzioni disciplinari interne). La Corte ha inoltre richiamato che il Tribunale ha considerato i riscontri positivi del percorso trattamentale e la consulenza di parte, ma li ha ritenuti recessivi rispetto agli elementi negativi, fornendo motivazione non carente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    La Corte interpreta la norma come presupponente un accertamento dell'attuale capacità del detenuto/internato di mantenere contatti con l'associazione criminale. Tale accertamento è di natura valutativa e si svolge ponderando tutti gli elementi utili (anche non sopravvenuti) richiamati dal comma 2‑bis; la mera decorrenza del tempo o progressi trattamentali non sono di per sé sufficienti a escludere la permanenza dei collegamenti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per censurare carenza motivazionale; la Corte però ritenuta che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e che l'obbligo di motivazione fosse stato assolto, quindi non sussiste la violazione lamentata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata: Sez. 1, n. 37887/2024; Sez. 1, n. 2660/2018)

    Viene riaffermato il principio secondo cui l'accertamento dell'attuale capacità di mantenere contatti mafiosi è un apprezzamento di merito che considera molteplici elementi (non necessariamente sopravvenuti) indicati dal comma 2‑bis dell'art. 41‑bis; la valutazione può fondarsi su informazioni investigative, rapporti disciplinari, comunicazioni e precedenti processuali.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo una proroga del regime di cui all'art. 41‑bis è necessario proporre censure specifiche e documentate che affrontino punto per punto gli elementi probatori e informativi richiamati nel decreto/ordinanza (informative investigative, colloqui, relazioni disciplinari, provvedimenti giudiziari).
  • Il progresso trattamentale e segni di resipiscenza sono rilevanti ma non automaticamente decisivi; possono essere valutati come recessivi rispetto a elementi di intelligence o a collegamenti familiari/epistolari con soggetti del clan.
  • Il giudice può basarsi su una pluralità di fonti (DDA, DNAA, DIA, Forze di Polizia, provvedimenti giudiziari) per ritenere sussistente l'attualità della pericolosità: il tempo trascorso dalle condanne non è di per sé idoneo a escludere la capacità di mantenere contatti con l'organizzazione.
  • Le doglianze generiche sulla mancanza di motivazione sono destinate a fallire se il provvedimento contiene un quadro motivazionale articolato e ancorato a documenti e informative; il rimedio efficace è produrre nuovi elementi probatori (es. consulenze tecniche sui colloqui, atti che dimostrino la cessazione dei contatti).
  • In fase di difesa conviene documentare in modo concreto la cessazione dei collegamenti (certificazioni, dichiarazioni terze, elementi probatori nuovi e significativi) e contestare specificamente ciascuna informativa o elemento di fatto usato a fondamento della proroga.

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