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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02646/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un imprenditore individuale maggiori redditi d'impresa ai fini IRPEF e un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento dell'avviso ritenendo che la sottoscrizione fosse stata apposta da un funzionario delegato in un periodo di scopertura della delega e che fosse inefficace la retrodatazione degli effetti della successiva delega. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra/extrapetita, perché la CTR avrebbe deciso sulla validità temporale della delega di firma senza che la questione fosse stata dedotta dal contribuente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per non avere la CTR spiegato perché la retrodatazione degli effetti della delega fosse illegittima e inefficace; 3) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 1339 c.c., sostenendo che la successiva conferma della delega avrebbe operato come ratifica retroattiva, sanando l'eventuale invalidità della sottoscrizione dell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo per motivazione apparente della sentenza d'appello e ha dichiarato assorbito il terzo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese. La decisione è stata cassata perché la CTR si era limitata ad affermare apoditticamente l'illegittimità della retrodatazione della delega di firma, senza esporre le ragioni giuridiche e logiche della conclusione raggiunta.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione/extrapetizione ricorre solo se il giudice decide oltre i limiti del petitum o su questioni non dedotte e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto; non ricorre quando la decisione si fonda sulle risultanze processuali e sui fatti allegati dalle parti, anche se con argomentazioni non prospettate.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È il parametro di deduzione della nullità della sentenza per errori processuali, incluso il vizio di motivazione apparente convertito in nullità processuale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la mancanza o apparenza della motivazione integra violazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua omissione o mera apparenza determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato come fonte dell'obbligo di motivazione concisa e intelligibile.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale norma di coordinamento del processo tributario con i principi del processo civile, tra cui l'obbligo di motivazione.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro assenza o mera apparenza integra nullità.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata nel contesto dei requisiti dell'appello e della decisione tributaria.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012

    È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la successiva conferma della delega di firma sarebbe idonea a sanare la sottoscrizione dell'avviso; il motivo su questo punto è rimasto assorbito.

  • art. 1339 c.c.

    È invocato in relazione all'efficacia retroattiva della conferma della delega; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di violazione di legge nel terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    È richiamato nel ragionamento sulle anomalie motivazionali, secondo la lettura delle Sezioni Unite che circoscrive il sindacato di legittimità alle ipotesi di motivazione costituzionalmente inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce un error in procedendo richiede il rispetto del principio di autosufficienza: la parte deve indicare o trascrivere gli atti processuali rilevanti in modo da consentire il controllo della Corte senza una ricerca generalizzata nel fascicolo.
  • Il vizio di ultrapetizione/extrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce un bene della vita non richiesto o decide su questioni non dedotte e non rilevabili d'ufficio; non sussiste se la decisione resta entro il perimetro dei fatti allegati e delle domande/eccezioni, anche se la motivazione valorizza profili non esplicitamente sviluppati dalle parti.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a un'affermazione apodittica senza esporre il percorso logico-giuridico seguito e senza chiarire le ragioni della decisione.
  • Nel processo tributario la sentenza deve contenere una concisa ma effettiva esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la mera enunciazione conclusiva della regola applicata non soddisfa l'obbligo motivazionale.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per un vizio assorbente della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della motivazione o la decisione di merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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