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Circolare

Circolare numero 1 del 17-01-2019

Si forniscono le istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CENTRI ELAB. DATI (SILCED), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione tra INPS e SILCED per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti temporanei dei beneficiari aderenti. Definisce chi può rilasciare la delega, come deve essere presentata e conservata, le regole sulla revoca, la misura del contributo, i flussi informativi tra INPS e Organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio. Sono inoltre richiamate la clausola di salvaguardia, le ipotesi di recesso o risoluzione della convenzione, il codice INPS attribuito e le istruzioni contabili per la gestione delle somme trattenute e riversate.

Convenzione INPS-SILCED per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-SILCED per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la convenzione stipulata il 21 novembre 2018 tra INPS e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CENTRI ELAB. DATI (SILCED) per la riscossione dei contributi sindacali a carico degli associati titolari di prestazioni temporanee. Vengono disciplinati l’ambito soggettivo, le modalità di delega e revoca, la misura delle trattenute, i flussi informativi, gli aspetti finanziari e contabili, nonché le ipotesi di recesso e risoluzione della convenzione.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021. È rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa di essere efficace e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta comunque salva la facoltà di entrambe le parti di recedere con comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria i beneficiari di:

  • trattamenti di mobilità in corso di pagamento,
  • NASpI,
  • DIS-COLL,
  • disoccupazione speciale,
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale,
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Rilascio e trasmissione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

La delega alla riscossione deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale opera la trattenuta ed essere inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione. Deve inoltre essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.

Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto, sempre con allegata copia del documento di identità del delegante.

L’Organizzazione sindacale, ai fini delle verifiche dell’INPS, deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo identificazione del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe compete al datore di lavoro, che deve anche conservare la documentazione.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione. L’associato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e la comunica all’Organizzazione competente.

Se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso un’altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. In caso di revoca contestuale a una nuova delega, l’Organizzazione che la acquisisce deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento di identità secondo le regole già previste per la conservazione.

Per i casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, revoca e/o nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicare i dati all’INPS e a conservare gli originali.

Misura del contributo sindacale

La misura del contributo sindacale, da riportare nella delega, è determinata come percentuale dell’importo lordo della prestazione:

  • 3,00% per NASpI,
  • 3,00% per DIS-COLL,
  • 3,00% per CIG,
  • 1,00% per gli altri trattamenti indicati, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Flussi informativi e consultazione dei dati

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata operata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della stessa Organizzazione. Tramite la medesima applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gli adempimenti sono regolati a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese di cui all’articolo 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, i costi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018 è previsto un costo di € 0,45 per la gestione della delega. Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi, anche in presenza di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale, quest’ultima è tenuta a rimborsare le spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, con quantificazione nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e comunicazioni

La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula, oppure quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.

Prima dell’esercizio del recesso, l’Istituto deve comunicare all’Organizzazione, con motivazione, la volontà di recedere. L’Organizzazione può presentare osservazioni entro 30 giorni, anche con documentazione a supporto. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso oppure il mancato esercizio della facoltà, motivando l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se disposizioni normative o regolamentari ne rendono impossibile la prosecuzione o se si rilevano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto. In tal caso, la risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’Organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e contabilità

Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 - 19.

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’Organizzazione sindacale sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25687, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto di SILCED;
  • GPA35687, per l’accreditamento a SILCED dei contributi associativi trattenuti;
  • GPA11687, per la rilevazione del debito verso SILCED.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare a SILCED, devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione avvengono con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili.

Punti principali

Oggetto e durata della convenzione

La convenzione, sottoscritta il 21 novembre 2018 tra INPS e SILCED, disciplina la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di rinnovo, l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La trattenuta è autorizzata tramite trasmissione telematica di una delega all’INPS, compilata sul modulo predisposto dall’Istituto. La delega deve indicare espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03, ed essere sottoscritta dal titolare della prestazione con allegati gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La sigla dell’Organizzazione sindacale deve risultare nel modello INPS di richiesta della prestazione; per prestazioni temporanee superiori all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le modalità indicate dall’Istituto, con copia del documento d’identità del delegante. L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento per i termini ordinari di prescrizione, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e dei requisiti di integrità, immodificabilità, leggibilità e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, i dati delle deleghe e la relativa documentazione sono gestiti dal datore di lavoro.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Organizzazione sindacale; eventuali comunicazioni relative a tale rapporto devono quindi essere indirizzate all’Organizzazione. L’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. In caso di revoca contestuale a nuova delega, l’Organizzazione deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento di identità. Per i pagamenti diretti di integrazione salariale, revoca e/o nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che comunica i dati all’Istituto e conserva la documentazione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo della prestazione nelle seguenti misure: 3,00% per NASpI, 3,00% per DIS-COLL, 3,00% per CIG e 1,00% per gli altri trattamenti indicati (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Fornitura dati e comunicazioni

Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito INPS, l’Istituto rende disponibili all’Organizzazione gli elenchi dei nominativi soggetti a trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Attraverso la stessa applicazione sono inviate anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni relative alla convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante privacy.

Rapporti finanziari e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione. L’INPS versa all’Organizzazione gli importi trattenuti, al netto delle spese e di eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevedono per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018, un costo di € 0,45 per la gestione della delega. Restano a carico dell’Organizzazione anche ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità connessa a tali rapporti; in caso di controversie sul rilascio effettivo e valido della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, previa nota specifica, secondo la normativa sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica motivatamente la decisione; l’Organizzazione può presentare osservazioni entro 30 giorni, eventualmente documentate; nei 30 giorni successivi INPS comunica il recesso oppure il mancato esercizio della facoltà, motivando l’eventuale rigetto delle osservazioni. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se disposizioni normative o regolamentari ne rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato è 10 - 19. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25687 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35687 per l’accreditamento all’Organizzazione, e GPA11687 per la rilevazione del debito verso la medesima Organizzazione. I rimborsi spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti all’Organizzazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.

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