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Circolare

Circolare numero 2 del 17-01-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA (CONFARTIGIANATO CALABRIA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 23 novembre 2018 tra INPS e CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA per la trattenuta e la riscossione dei contributi sindacali sui lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Sono indicati i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di conferimento e trasmissione telematica, i dati resi disponibili all’organizzazione sindacale, le regole sui versamenti e sui costi del servizio, nonché le clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione e le istruzioni contabili per la gestione delle somme trattenute.

Convenzione INPS-Confartigianato Calabria per la riscossione dei contributi sindacali sui lavoratori agricoli in disoccupazione

Convenzione INPS - CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA per la riscossione dei contributi sindacali

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 23 novembre 2018 tra INPS e CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA per la trattenuta dei contributi sindacali sui lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Vengono disciplinati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione telematica, i tempi di efficacia, la gestione dei dati, i rapporti economici tra le parti, le clausole di responsabilità e le istruzioni contabili.

Ambito soggettivo

Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi titolo:

  • all’indennità ordinaria di disoccupazione;
  • al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

La delega riguarda il versamento dei contributi associativi a favore dell’organizzazione sindacale prescelta.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, predisposta dall’Istituto. Il modulo deve contenere espressamente:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Inoltre, nella domanda di prestazione deve essere indicata la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria e deve essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità.

Sono inefficaci le deleghe:

  • non inserite nel modello di domanda della prestazione;
  • inserite nel modello ma prive della sottoscrizione del delegante;
  • pervenute successivamente alla domanda di prestazione.

La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

Conservazione della documentazione

L’organizzazione sindacale deve conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità. La conservazione deve garantire certezza dell’autore del documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.

Misura del contributo

L’ammontare del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega.

Flussi informativi e dati disponibili

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS rende disponibili all’organizzazione sindacale:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con relativi dati anagrafici e importi;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione;
  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e periodicità dei versamenti

I rapporti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa all’organizzazione, senza interessi, gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto:

  • delle spese di cui all’articolo 8;
  • delle eventuali trattenute già versate e non dovute.

I mandati di pagamento sono quattro e avvengono nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

I costi del servizio sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la convenzione in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il costo di € 0,45 per gestione delega. Restano a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in relazione a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti già in corso o eseguiti alla data di stipula.

Se INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica e nei limiti dei compensi professionali previsti dalla normativa vigente.

Recesso e risoluzione

INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione nei casi di:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • perdita dei requisiti di legge per accedere alla convenzione;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano revisione o integrazione della convenzione.

Prima del recesso, INPS deve comunicare motivatamente la propria intenzione. L’organizzazione ha 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, anche documentate. Entro i 30 giorni successivi INPS comunica il recesso oppure la decisione di non procedere, motivando l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se:

  • sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendono impossibile la prosecuzione;
  • emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

La risoluzione opera al momento della comunicazione con cui INPS dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti a favore di CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25688, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
  • GPA11688, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
  • GPA24042, per l’imputazione degli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione.

I versamenti delle somme trattenute, imputati in DARE del conto GPA11688, devono essere eseguiti a favore dell’organizzazione con la periodicità prevista dall’articolo 6 della convenzione. Le denominazioni dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.

Punti principali

Premessa e durata della convenzione

INPS e CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA hanno sottoscritto una convenzione il 23 novembre 2018 per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli percettori di prestazioni di disoccupazione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza e cessa automaticamente in assenza di rinnovo, senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La trattenuta è autorizzata mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega resa sul modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione espressa della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy previste dal D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido; deve inoltre essere contenuta nel modello di domanda della prestazione, riportare la sigla dell’organizzazione sindacale e avere in allegato copia di un documento d’identità in corso di validità. Le deleghe presentate dopo la domanda o prive di sottoscrizione sono inefficaci.

Decorrenza ed effetti della delega

La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta, purché sia correttamente inserita nel modello di domanda. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.

Custodia della documentazione

L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo identificazione certa, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza del documento.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega.

Fornitura dati e comunicazioni tramite applicazione INPS

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito INPS, l’Istituto mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviate anche le fatture relative al costo dei servizi e ogni comunicazione inerente la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza fissate dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I versamenti delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono disciplinati dagli articoli 6 e 8 della convenzione. L’Istituto versa all’organizzazione sindacale, senza interessi, gli importi trattenuti, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I costi del servizio sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per questa convenzione, dal 1° gennaio 2018, è previsto il costo di € 0,45 per gestione delega. Ogni altro onere inerente alla convenzione è a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità connessa ai rapporti associativi; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’organizzazione stipulante deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora questo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione.

Recesso e risoluzione della convenzione

INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni che impediscono la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, INPS deve comunicare motivatamente la propria intenzione; l’organizzazione ha 30 giorni per inviare osservazioni documentate, e nei 30 giorni successivi INPS comunica se recede o non procede. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se norme sopravvenute ne rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti a favore di CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA sono istituiti i conti GPA25688 per i contributi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, GPA11688 per il debito verso l’organizzazione in contropartita del conto GPA35042, e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. I versamenti delle somme trattenute devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’articolo 6 della convenzione. Le denominazioni dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.

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