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Sentenza

Sentenza n. 3798/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento - di cui non si conoscono gli estremi, né la data - con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha assegnato per l’a.s. 2024/2025 all’Istituto comprensivo statale -OMISSIS-di Somma Lombardo una dotazione complessiva di insegnanti di sostegno insufficiente a garantire all’alunno minore -OMISSIS- la copertura totale dell’orario di frequenza scolastica in ragione di 40 ore settimanali, i cui effetti lesivi sono stati resi noti ai ricorrenti nel corso dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024; - del provvedimento - di cui non si conoscono gli estremi, né la data - con il quale il Dirigente scolastica ha assegnato per l’a.s. 2024/2025 all’alunno minore -OMISSIS- soltanto 12,5 ore settimanali di sostegno, come tali palesemente insufficienti a garantire all’alunno minore -OMISSIS- la copertura totale dell’orario di frequenza scolastica di 40 ore settimanali, il cui contenuto è stato reso noto ai ricorrenti nel corso dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024; - per quanto di ragione, della proposta di P.E.I. definitivo per l’a.s. 2024/2025 resa nota ai ricorrenti nel corso dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024 e poi trasmessa via e-mail in data 07.11.2024 (All. 1), ma non ancora approvato in via definitiva, nella parte in cui prevede l’assegnazione all’alunno minore -OMISSIS- soltanto di 12,5 ore settimanali di sostegno e di 8 ore settimanali di assistentato specialistico alla comunicazione a carico del Comune di Somma Lombardo, come tali palesemente insufficienti a garantire al medesimo alunno la copertura totale dell’orario di frequenza scolastica in ragione di 40 ore settimanali; - per quanto di ragione, del verbale dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024 e trasmesso via e-mail ai ricorrenti in data 12.11.2024, nella parte in cui vengono confermate le misure di sostegno (in ragione di sole 12,5 ore settimanali) e assistenziali (in ragione di sole 8 ore settimanali di assistentato specialistico alla comunicazione a carico del Comune di Somma Lombardo), come tali insufficienti a garantire all’alunno minore -OMISSIS- la copertura totale dell’orario di frequenza scolastica in ragione di 40 ore settimanali (All. 2); - per quanto di ragione e con riserva di motivi aggiunti, del verbale dell’incontro del G.L.O. di inizio a.s. 2024/2025 svoltosi in data 31.10.2024, nella parte in cui vengono rigettate le proposte programmatiche per la elaborazione del P.E.I. definitivo, formulate per iscritto dai ricorrenti in data 16.10.2024; - per quanto di ragione, del verbale di colloquio svoltosi in data 23.09.2024 e trasmesso via e-mail ai ricorrenti in data 03.10.2024 (All. 3), nella parte in cui è stato è stato “ricordato che comunque l’assegnazione fatta dall’Ufficio scolastico è nel rapporto di un docente per due alunni, quindi, di fatto, viste le gravità presenti nel plesso, per 12,5 ore”; - del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi, né la data con il quale il Comune di Somma Lombardo ha assegnato all’alunno minore -OMISSIS- un numero di ore di assistentato scolastico alla comunicazione pari ad 8 ore settimana, non specializzato in autismo e/o in metodologia A.B.A., in misura inferiore alla proposta formulata dal G.L.O. in ragione di 10 ore settimanali; - della nota spedita con messaggio di p.e.c. del 21.10.2024 a firma della Responsabile dell’Area Servizi alla persona del Comune di Somma Lombardo, con la quale è stata resa nota ai ricorrenti la suddetta decisione in merito all’assegnazione delle misure di assistenza specialistica alla comunicazione (All. 4); - del provvedimento - di cui non si conoscono gli estremi, né la data - con il quale l’Istituto comprensivo statale -OMISSIS-di Somma Lombardo e/ il Comune di Somma Lombardo, ciascuno per quanto di competenza, hanno istituito il regime sperimentale degli “educatori di plesso [...] che consente una maggior flessibilità e sostenibilità negli interventi di assistenza educativa, pur lasciando al singolo alunno con disabilità un monte ore dedicato”, la cui esistenza è stata resa nota ai ricorrente nella suddetta nota di p.e.c. del 21.10.2024, e con riserva di motivi aggiunti di ricorso; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo dell’alunno minore -OMISSIS- a vedersi assegnato per l’a.s. 2024/2025 un insegnante di sostegno specializzato T.F.A. e un numero di ore di sostegno e di assistentato specialistico comunale sufficiente a dare copertura integrare all’orario di frequenza scolastica pari a 40 ore settimanali, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di condanna a provvedere; - nonché infine per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo dell’alunno minore -OMISSIS- a fruire per l’a.s. 2024/2025 di una programmazione educativa individualizzata su misura del suo concreto profilo di funzionamento e che tenga conto degli ulteriori interventi educativi e abilitativi ad orientamento cognitivo comportamentale A.B.A. fruiti dall’alunno minore negli ambienti di vita extrascolastici, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di condanna a provvedere. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati: - del Progetto educativo individualizzato ex art. 7 del D.Lgs. 66/2017 e s.m.i. redatto per l’a.s. 2024/2025 nell’interesse dell’alunno minore -OMISSIS- dalla componente scolastica del G.L.O. per l’inclusione scolastica del medesimo alunno a seguito dell’incontro del G.L.O. del 04.12.2024 e consegnato ai ricorrenti dalla Dirigente scolastica con e-mail del 19.12.2024 (All. 12); per quanto occorrer possa, del verbale dell’incontro del G.L.O. per l’inclusione scolastica dell’alunno minore -OMISSIS- svoltosi in data 04.12.2024 e consegnato ai ricorrenti dalla Dirigente scolastica con e-mail del 19.12.2024 (All. 12); - per quanto occorrer possa, della proposta di PEI definitivo per l’a.s. 2024/2025 asseritamente elaborata dalla componente scolastica del G.L.O. a seguito del colloquio del 20.11.2024, conosciuta dai ricorrenti in data 11.12.2024 a seguito del deposito in giudizio di tale documento dal Ministero dell’istruzione e del merito; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso agli atti e provvedimenti sopra elencati e impugnati, nonché per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dell’alunno minore -OMISSIS- a fruire per l’a.s. 2024/2025 di una programmazione educativa individualizzata integrata con le proposte programmatiche formulate per iscritto dai ricorrenti in data 16.10.2024 e reiterate nel corso dell’incontro del G.L.O. del 04.12.2024, tutte finalizzate a garantire all’alunno minore medesimo una programmazione educativa individualizzata conforme alle previsioni delle Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI di cui all’Allegato B del Decreto interministeriale 182/2020 e ss.mm.ii., nonché coordinata con gli interventi logopedici, educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici, dunque conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti e per la conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica resistente ad elaborare nell’interesse dell’alunno minore -OMISSIS- per l’a.s. 2024/2025 una programmazione educativa individualizzata integrata con le proposte programmatiche formulate per iscritto dai ricorrenti in data 16.10.2024 e reiterate nel corso dell’incontro del G.L.O. del 04.12.2024, tutte finalizzate a garantire all’alunno minore medesimo una programmazione educativa individualizzata conforme alle previsioni delle Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI di cui all’Allegato B del Decreto interministeriale 182/2020 e ss.mm.ii., nonché coordinata con gli interventi logopedici, educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici, dunque conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti

Giustizia amministrativa202403035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di assegnazione, per l’anno scolastico 2024/2025, di 12,5 ore settimanali di sostegno scolastico e 8 ore settimanali di assistenza specialistica alla comunicazione, nonché il PEI e i verbali del GLO nella parte relativa alle misure di sostegno e assistenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e comunali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alla determinazione delle misure di sostegno e assistenza assegnate al figlio minore, frequentante una scuola dell’infanzia e affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3. Hanno dedotto l’insufficienza delle 12,5 ore settimanali di sostegno e delle 8 ore settimanali di assistenza specialistica alla comunicazione rispetto all’orario scolastico complessivo di 40 ore, nonché la mancata assegnazione di personale specializzato e la non conformità della programmazione educativa individualizzata alle esigenze concrete del minore, alle proposte formulate dai genitori, agli interventi extrascolastici e alle Linee guida sul PEI e sull’autismo. Con i motivi aggiunti hanno contestato il PEI definitivo e il verbale del GLO del 4 dicembre 2024, chiedendo l’accertamento del diritto del minore a una programmazione individualizzata adeguata e la condanna delle amministrazioni a provvedere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il giudice aveva chiesto alle parti di precisare se permanesse l’interesse alla decisione. L’amministrazione ha documentato che il minore aveva interrotto la frequenza scolastica dal 19 dicembre 2024, non aveva frequentato negli anni scolastici successivi e non era stata presentata domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027. I ricorrenti non hanno riscontrato l’ordinanza istruttoria, non hanno depositato memorie e non sono comparsi alla camera di consiglio fissata ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse. Tale comportamento processuale è stato ritenuto manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito la legittimità delle misure di sostegno, dell’assistenza specialistica o del PEI. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia e l’andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento processuale della parte, valutato unitamente agli elementi acquisiti nel giudizio, può concorrere alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la fissazione della camera di consiglio per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, con possibilità di dichiarare l’improcedibilità in caso di inerzia della parte.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi il venir meno dell’interesse alla decisione.

  • art. 7 d.lgs. 66/2017

    Richiamato quale base normativa della disciplina del PEI e delle misure di sostegno per l’inclusione scolastica; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), e art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati ai fini dell’oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo invita espressamente la parte a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane integralmente inerte, tale comportamento può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse e giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta inutilità della decisione può essere desunta non solo da una dichiarazione espressa, ma anche da elementi oggettivi sopravvenuti e dal comportamento processuale complessivo della parte, purché l’inerzia sia valutata dopo una specifica sollecitazione del giudice e un avvertimento sulle conseguenze processuali.
  • La mancata frequenza scolastica del minore per il periodo oggetto della controversia e l’assenza di successive iscrizioni possono determinare il venir meno dell’interesse attuale all’impugnazione degli atti relativi alle misure di sostegno e alla programmazione educativa riferite a quello specifico anno scolastico.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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