Sentenza del 22/03/2017 n. 7285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. delle Marche che aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per Irpeg, Iva e Irap relative agli anni 2001 e 2002. L’accertamento induttivo si fondava su bloc-notes e quadernoni rinvenuti presso la società S. s.n.c., con annotazioni di date, fornitori e quantità di pesce, ritenute prova di vendite non fatturate del Consorzio. Con il primo motivo l’Agenzia denunciava violazione del D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che le annotazioni, insieme alle dichiarazioni del titolare della S. s.n.c., costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti e che la versione del contribuente non fosse provata. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione. Il Consorzio eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare di tardività e ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i due motivi di merito. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 17 maggio 2010 e il termine per ricorrere scadeva il 4 luglio 2011; il ricorso fu consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 5 luglio 2011, un giorno oltre il termine. L’Agenzia delle entrate è stata condannata a pagare al Consorzio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.200 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Massime di principio
- La tempestività del ricorso per cassazione è una condizione preliminare di ammissibilità: se il ricorso è avviato per la notifica oltre il termine, è inammissibile e il giudice non esamina le censure di merito.
- Nel caso descritto, la Corte ha considerato la data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica e l’ha confrontata con la scadenza del termine; anche un solo giorno di ritardo è risultato decisivo.
- La declaratoria d’inammissibilità può comportare la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
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