Corte di giustizia, Sentenza C-228/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020. — Gazdasági Versenyhivatal contro Budapest Bank Nyrt. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Sistemi di pagamento con la carta – Accordo interbancario che fissa il livello delle commissioni interbancarie – Accordo restrittivo della concorrenza sia per il suo oggetto sia per il suo effetto – Nozione di restrizione della concorrenza “per oggetto”. — Causa C-228/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che uno stesso comportamento può, in astratto, essere qualificato sia come restrizione della concorrenza per oggetto sia per effetto, senza che ciò contrasti con l'articolo 101 TFUE. Nel contempo ha precisato che un accordo interbancario sulle commissioni di pagamento con carta non è automaticamente una restrizione per oggetto: occorre un esame concreto del contenuto, degli obiettivi e del contesto per verificare se presenti una dannosità sufficiente per la concorrenza. Le domande relative al coinvolgimento di Visa e MasterCard sono state ritenute irricevibili perché non necessarie alla soluzione della controversia pendente.
Accordo interbancario sulle commissioni per pagamenti con carta: criteri per qualificare la restrizione della concorrenza come "per oggetto" ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e possibilità di qualificazione simultanea per oggetto e per effetto.
La questione giuridica
1) Se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE consenta di qualificare un medesimo comportamento come restrittivo sia per oggetto sia per effetto, come fondamenti autonomi. 2) Se un accordo interbancario che uniforma l'importo delle commissioni interbancarie dovute alle banche emittenti per pagamenti con carta costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto. 3-4) Se Visa e MasterCard, pur non avendo partecipato direttamente alla definizione del contenuto dell'accordo, ma avendone reso possibile l'adozione e avendolo accettato e applicato, debbano essere considerate parti dell'accordo o partecipi di una pratica concordata, e se occorra distinguere tale qualificazione per accertare la violazione.
Principio di diritto
L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non vieta che un medesimo comportamento sia esaminato e qualificato, ove ne ricorrano i presupposti, sia come restrizione "per oggetto" sia come restrizione "per effetto"; tuttavia la restrizione "per oggetto" richiede un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, da accertare alla luce del tenore dell'accordo, dei suoi obiettivi e del contesto economico e giuridico, e non può essere affermata automaticamente per un accordo interbancario che uniformi le commissioni dovute alle banche emittenti, salvo verifica del giudice nazionale. Le questioni su Visa e MasterCard sono state dichiarate irricevibili perché ipotetiche.
Norme richiamate
- Articolo 101, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 101, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 11, paragrafo 1, della legge ungherese LVII del 1996 sulle pratiche commerciali sleali e le restrizioni della concorrenza
Accordo interbancario sulle commissioni nei pagamenti con carta
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema ungherese) in una controversia tra l'autorità garante della concorrenza ungherese e diverse banche, nonché Visa e MasterCard, relativa a un accordo interbancario sulle commissioni applicate alle operazioni di pagamento con carta. La Corte è chiamata a interpretare l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in un contesto di sistemi di pagamento a circuito aperto e di coordinamento tra operatori del mercato.
Fatti e procedimento principale
Nel corso degli anni 1995-1996, alcune banche ungheresi, riunite in un forum di cooperazione, hanno concluso un accordo per uniformare l'importo delle commissioni interbancarie dovute alle banche emittenti per i pagamenti effettuati con carte Visa e MasterCard. L'autorità garante della concorrenza ha ritenuto che tale accordo, denominato accordo CMI, costituisse un'intesa anticoncorrenziale non esentabile, rilevando sia una restrizione per oggetto sia una restrizione per effetto.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso contro la decisione amministrativa; in appello la decisione è stata annullata e la causa rinviata all'autorità; successivamente la Kúria, investita del ricorso per cassazione, ha sollevato quattro questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che vieta gli accordi tra imprese aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. È richiamato anche l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE sull'esenzione, l'articolo 267 TFUE sul rinvio pregiudiziale e l'articolo 11, paragrafo 1, della legge ungherese LVII del 1996, che riproduce in sostanza il divieto di intese restrittive.
Prima questione: qualificazione simultanea per oggetto e per effetto
La Corte osserva che la formulazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, con la congiunzione disgiuntiva "o", richiede normalmente di verificare anzitutto se l'accordo abbia per oggetto restrittivo; se ciò è accertato, non è necessario dimostrare anche gli effetti. Tuttavia, ciò non impedisce che uno stesso comportamento possa, in una stessa decisione, essere descritto come restrittivo sia per oggetto sia per effetto, se l'analisi lo giustifica.
La Corte chiarisce quindi che non vi è incompatibilità tra le due qualificazioni, purché l'autorità o il giudice motivino distintamente le basi fattuali e giuridiche di ciascun accertamento. La risposta è dunque negativa rispetto alla tesi secondo cui un medesimo comportamento non potrebbe mai ricevere una duplice qualificazione.
Seconda questione: accordo interbancario e restrizione per oggetto
La Corte ribadisce che la nozione di restrizione per oggetto deve essere interpretata restrittivamente e si applica solo a coordinamenti che presentano, per loro natura, un grado di dannosità sufficiente da rendere superfluo l'esame degli effetti. Per valutare se un accordo rientri in tale categoria, occorre guardare al contenuto delle clausole, agli obiettivi perseguiti e al contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce.
Nel caso di specie, l'accordo CMI fissava in modo uniforme la commissione interbancaria dovuta tra banche di affiliazione e banche emittenti. La Corte rileva che ciò non equivale necessariamente a una fissazione diretta dei prezzi di vendita o di acquisto; inoltre, nel sistema duale delle carte di pagamento, occorre considerare le interazioni tra il mercato intersistemico, il mercato dell'emissione e quello dell'affiliazione.
La Corte esclude una qualificazione automatica come restrizione per oggetto. Un accordo del genere può rientrare nella nozione di restrizione per oggetto solo se, alla luce del suo tenore, dei suoi obiettivi e del suo contesto, presenta una dannosità sufficiente per la concorrenza. Il giudice del rinvio dovrà verificare se, nel caso concreto, tale soglia sia raggiunta. In particolare, la Corte sottolinea che non dispone di elementi sufficienti per affermare essa stessa la natura per oggetto dell'accordo, specie considerando che esso poteva perseguire anche obiettivi di equilibrio tra attività di emissione e di affiliazione.
Valutazione del contesto e degli obiettivi
La Corte evidenzia che l'accordo CMI potrebbe aver avuto più finalità: da un lato, un livello uniforme di commissioni interbancarie poteva servire a neutralizzare un elemento di concorrenza tra Visa e MasterCard; dall'altro, poteva contribuire a mantenere un equilibrio economico tra emissione e affiliazione, coprendo i costi del sistema senza generare pressioni eccessive sui prezzi. Elementi come il fatto che le commissioni fossero state fissate in importi fissi e che nel tempo esse fossero anche diminuite rendono non sufficiente, da soli, la prova di un oggetto anticoncorrenziale.
La Corte aggiunge che, se l'accordo avesse avuto l'effetto di limitare la pressione al ribasso esercitabile dagli esercenti sulle commissioni di servizio, ciò richiederebbe un'analisi degli effetti e non potrebbe essere presunto come restrizione per oggetto. Analogamente, se emergessero seri indizi di una pressione al rialzo in assenza dell'accordo, tale dato sarebbe rilevante per l'esame concreto degli effetti.
Terza e quarta questione: coinvolgimento di Visa e MasterCard
Le questioni sul ruolo di Visa e MasterCard sono dichiarate irricevibili. La Corte rileva che esse erano formulate per un'eventualità futura e non erano necessarie per decidere la controversia pendente dinanzi alla Kúria. Trattandosi quindi di questioni ipotetiche, la Corte non entra nel merito della qualificazione della loro partecipazione all'accordo o di una eventuale pratica concordata.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non osta a che un medesimo comportamento anticoncorrenziale sia considerato sia per oggetto sia per effetto;
- un accordo interbancario che uniformi la commissione interbancaria dovuta per i pagamenti con carta non può essere qualificato automaticamente come restrizione per oggetto, salvo che, in base a contenuto, obiettivi e contesto, presenti un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, da verificare dal giudice del rinvio.
Le questioni terza e quarta non sono esaminate nel merito perché irricevibili.
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