Corte di giustizia, Sentenza C-370/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020. — Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) e Vueling Airlines SA contro Vueling Airlines SA e Jean-Luc Poignant. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance de Bobigny e Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Articolo 14, punto 2, lettera a), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri e dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis – Certificato E 101 – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o fatto valere in modo fraudolento – Competenza del giudice dello Stato membro ospitante ad accertare la frode e a disapplicare il certificato – Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 – Cooperazione tra istituzioni competenti – Autorità di cosa giudicata penale in sede civile – Primato del diritto dell’Unione. — Cause riunite C-370/17 e C-37/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito quando, in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, un giudice dello Stato membro ospitante può disapplicare certificati E 101 asseritamente ottenuti in modo fraudolento. Ha stabilito che ciò è possibile solo dopo il previo avvio della procedura di cooperazione tra istituzioni prevista dal regolamento n. 1408/71 e solo se l’istituzione emittente non ha reagito entro un termine ragionevole. La Corte ha inoltre affermato che il primato del diritto UE impedisce che una condanna civile si fondi automaticamente su un giudicato penale formato in violazione delle regole UE sui certificati E 101.
Effetto vincolante dei certificati E 101 ottenuti o utilizzati fraudolentemente e limiti al loro disconoscimento da parte del giudice dello Stato membro ospitante, nonché incompatibilità con il diritto UE di una condanna civile fondata su un giudicato penale formatosi in violazione del medesimo diritto
La questione giuridica
Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva, in sostanza: 1) se i giudici dello Stato membro ospitante possano disapplicare certificati E 101 rilasciati per asserito distacco di lavoratori quando vi siano indizi di frode o abuso, e in particolare se ciò sia possibile anche quando la frode sia stata accertata da un giudice penale nazionale; 2) se il primato del diritto dell’Unione osti a che un giudice civile, vincolato dall’autorità di cosa giudicata penale in sede civile, condanni il datore di lavoro al risarcimento dei danni sulla sola base di una sentenza penale resa in violazione del diritto UE.
Principio di diritto
Il certificato E 101 vincola in linea di principio le istituzioni e i giudici dello Stato membro ospitante, ma il giudice nazionale può accertarne la frode e disapplicarlo solo se l’istituzione competente dello Stato emittente è stata previamente e tempestivamente investita, nell’ambito della procedura di cooperazione prevista dall’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, e ha omesso di riesaminare il certificato e di pronunciarsi entro un termine ragionevole, eventualmente ritirandolo o annullandolo. Inoltre, il diritto dell’Unione osta a che una sentenza civile faccia derivare il risarcimento dei danni unicamente da una condanna penale fondata su un accertamento definitivo di frode compiuto in violazione del diritto UE, anche se il diritto nazionale attribuisce autorità di cosa giudicata penale in sede civile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 288, secondo comma, TFUE
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71
- Regolamento (CEE) n. 574/72
- Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72
- Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009
Effetto vincolante dei certificati E 101 e frode
Le cause riunite C-370/17 e C-37/18 riguardano due rinvii pregiudiziali francesi in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e di certificati E 101 rilasciati a personale navigante della Vueling Airlines SA. La Corte è stata chiamata a precisare se e quando un giudice dello Stato membro ospitante possa disapplicare tali certificati in presenza di indizi di frode e quali effetti produca, in sede civile, una precedente condanna penale fondata su un accertamento di frode effettuato in contrasto con il diritto dell’Unione.
Fatti e procedimenti principali
Nel procedimento C-370/17, la CRPNPAC ha agito contro Vueling per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata iscrizione del personale navigante della compagnia al regime pensionistico complementare francese. I lavoratori erano titolari di certificati E 101 rilasciati dall’istituzione spagnola competente, che li qualificavano come lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71. Le autorità francesi avevano tuttavia contestato la situazione, ritenendo che la Vueling disponesse a Roissy–Charles de Gaulle di una base operativa assimilabile a una succursale e che i lavoratori dovessero quindi ricadere nell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del medesimo regolamento.
Nel procedimento C-37/18, il sig. Poignant, copilota della Vueling, chiedeva la riqualificazione delle sue dimissioni e il pagamento di somme a titolo di lavoro non dichiarato e di danni per assenza di contributi alla previdenza sociale francese. Anche in questo caso la controversia verteva sulla validità e sull’effetto dei certificati E 101 e sulla qualificazione della situazione lavorativa del personale navigante operante in Francia.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato principalmente:
- il regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare l’articolo 13, l’articolo 14, punto 1, lettera a), l’articolo 14, punto 2, lettera a), i), l’articolo 80 e l’articolo 84 bis, paragrafo 3;
- il regolamento (CEE) n. 574/72, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 12 bis, paragrafo 1 bis;
- il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, richiamati come quadro successivo e sostitutivo;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 288, secondo comma, TFUE, ai fini del principio di leale cooperazione, della diretta applicabilità del regolamento e del primato del diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda anzitutto che il certificato E 101 crea una presunzione di regolarità dell’iscrizione del lavoratore al regime previdenziale dello Stato membro emittente e vincola, in linea di principio, le istituzioni e i giudici dello Stato membro ospitante finché non sia ritirato o invalidato.
Tuttavia, la Corte ribadisce il principio generale secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione. La frode richiede un elemento oggettivo, consistente nel mancato rispetto delle condizioni di rilascio del certificato, e un elemento soggettivo, ossia l’intenzione di eludere tali condizioni per ottenere un vantaggio indebito.
Nel caso del personale navigante, la Corte osserva che l’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71 si applica quando ricorrono due condizioni cumulative:
- la compagnia aerea dispone di una succursale o rappresentanza permanente in uno Stato membro diverso da quello della sede;
- il lavoratore dipende da tale entità.
La Corte ritiene che, sulla base degli elementi emersi, la base operativa della Vueling a Roissy potesse costituire una succursale o rappresentanza permanente e che il personale navigante interessato vi fosse effettivamente collegato. Ne deriva che i certificati E 101 rilasciati sulla base della regola del distacco avrebbero potuto essere stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento.
Ruolo della procedura di cooperazione tra istituzioni
La Corte però esclude che la sola presenza di indizi concreti di frode consenta al giudice dello Stato membro ospitante di disapplicare unilateralmente il certificato. In forza del principio di leale cooperazione, l’istituzione competente dello Stato membro ospitante deve innanzitutto attivare la procedura di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, chiedendo all’istituzione emittente di riesaminare il rilascio del certificato alla luce degli elementi raccolti.
Solo se:
- tale procedura è stata avviata tempestivamente;
- l’istituzione emittente è stata messa in grado di riesaminare il certificato;
- e l’istituzione emittente si è astenuta dal riesame o non ha preso posizione entro un termine ragionevole,
il giudice nazionale può, nel rispetto del diritto a un equo processo, accertare la frode e disapplicare i certificati E 101.
La Corte sottolinea che questa sequenza è necessaria per preservare l’unicità della legislazione applicabile, evitare il cumulo di contribuzioni in più Stati membri e garantire la certezza del diritto.
Applicazione al caso concreto
La Corte osserva che, nei casi di specie, la procedura di cooperazione era stata attivata tardivamente e, in un caso, il giudice nazionale aveva già disapplicato i certificati prima di qualsiasi dialogo tra istituzioni. Ciò è incompatibile con il sistema del regolamento n. 1408/71, che attribuisce alla cooperazione istituzionale una funzione preliminare e necessaria.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla seconda questione, la Corte distingue tra la forza di giudicato di una decisione penale e l’utilizzo di quella decisione come base automatica per una condanna civile contraria al diritto dell’Unione.
La Corte ribadisce che il principio dell’autorità di cosa giudicata è importante per la stabilità delle situazioni giuridiche, ma il diritto dell’Unione non impone di disapplicare, in generale, le norme processuali interne sul giudicato. Tuttavia, in presenza di una regola nazionale che impedisca al giudice civile di rimettere in discussione non solo la condanna penale, ma anche gli accertamenti di fatto e le qualificazioni giuridiche compiuti in violazione del diritto UE, si compromette il principio di effettività.
Nel caso di specie, l’interpretazione nazionale dell’autorità di cosa giudicata avrebbe impedito di correggere un accertamento di frode e un’errata qualificazione giuridica formatisi senza rispettare la procedura di cooperazione prevista dal regolamento n. 1408/71. La Corte conclude quindi che il diritto dell’Unione osta a che il giudice civile imponga il risarcimento dei danni per il solo fatto della condanna penale, quando quest’ultima sia fondata su un accertamento definitivo di frode reso in violazione del diritto UE.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- il giudice dello Stato membro ospitante può accertare la frode e disapplicare i certificati E 101 solo dopo il tempestivo avvio della procedura di cooperazione ex articolo 84 bis, paragrafo 3, e solo se l’istituzione emittente non ha riesaminato o ritirato i certificati entro un termine ragionevole;
- il regolamento n. 574/72 e il principio del primato del diritto dell’Unione ostano a che una condanna civile si fondi automaticamente su una condanna penale passata in giudicato, se quest’ultima è stata pronunciata sulla base di un accertamento di frode contrario al diritto UE.
Principi affermati
La pronuncia afferma, in sostanza, che l’efficacia dei certificati E 101 non può essere rimossa unilateralmente dal giudice nazionale in presenza di sospetti di frode: è necessario il previo coinvolgimento dell’istituzione emittente secondo il meccanismo di cooperazione previsto dal regolamento. Inoltre, il giudicato penale non può essere utilizzato per perpetuare in sede civile una violazione del diritto dell’Unione, quando ciò svuoti di contenuto le regole europee sulla determinazione della legislazione previdenziale applicabile.
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