Corte di giustizia, Sentenza C-329/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 aprile 2020. — Condominio di Milano, via Meda contro Eurothermo SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Condominio. — Causa C-329/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il condominio, nell’ordinamento italiano, non è un "consumatore" ai sensi della direttiva 93/13 perché la nozione UE richiede una persona fisica. Al tempo stesso, ha riconosciuto che gli Stati membri possono prevedere una tutela più ampia, applicando per il diritto interno le norme sulle clausole abusive anche a soggetti non rientranti nella nozione europea di consumatore. Ne consegue che la direttiva non impedisce una giurisprudenza nazionale estensiva come quella prospettata dal Tribunale di Milano.
Nozione di consumatore nella direttiva 93/13 e applicabilità della tutela a un condominio italiano
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 ostino a una giurisprudenza nazionale che estenda le norme di tutela del consumatore a un contratto concluso da un condominio italiano con un professionista, pur trattandosi di un soggetto che non è una persona fisica e non rientra quindi nella nozione autonoma di consumatore della direttiva.
Principio di diritto
La direttiva 93/13 si applica solo ai contratti conclusi da un professionista con una persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale; un condominio italiano, in quanto soggetto che non è persona fisica, non rientra nella nozione autonoma di "consumatore" della direttiva. Tuttavia, la direttiva non osta a che il diritto nazionale, o la giurisprudenza nazionale di recepimento, estenda in via più protettiva le norme sui consumatori anche a un condominio, purché ciò rimanga nel rispetto del diritto dell’Unione e dei trattati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 345 TFUE
- Articolo 169, paragrafo 4, TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8 direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2011/83/UE
- Considerando 12 direttiva 93/13/CEE
- Considerando 13 direttiva 2011/83/UE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera k), regolamento (UE) n. 650/2012
Nozione di consumatore e condominio nella direttiva 93/13
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano in una controversia tra il Condominio di Milano, via Meda, ed Eurothermo SpA, relativa al pagamento di interessi di mora previsti in un contratto di fornitura di energia termica. Il giudice nazionale chiedeva se un condominio italiano potesse essere trattato come consumatore ai fini della direttiva 93/13 sulle clausole abusive.
Fatti e procedimento principale
Il condominio aveva stipulato con Eurothermo, per mezzo del proprio amministratore, un contratto contenente una clausola sugli interessi di mora al 9,25% in caso di ritardo nei pagamenti. A seguito dell’azione esecutiva del creditore, il condominio ha proposto opposizione al precetto, sostenendo l’abusività della clausola e invocando la tutela del consumatore. Il Tribunale di Milano ha osservato che la clausola appariva effettivamente abusiva, ma dubitava che il condominio potesse rientrare nella nozione di consumatore della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che disciplina le clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore, e l’articolo 2, lettera b), che definisce il consumatore come "qualsiasi persona fisica" che agisce per fini estranei alla propria attività professionale. Sono rilevanti anche l’articolo 3, paragrafo 1, sulla nozione di clausola abusiva, e l’articolo 8, che consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più severe. Vengono inoltre menzionati il considerando 12 della direttiva 93/13, il considerando 13 della direttiva 2011/83/UE, l’articolo 345 TFUE e l’articolo 169, paragrafo 4, TFUE.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che la nozione di consumatore di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 ha carattere autonomo e richiede cumulativamente che il soggetto sia una persona fisica e che agisca per scopi non professionali. Richiamando la sentenza Cape e Idealservice MN RE, afferma che una persona diversa da una persona fisica non può essere qualificata come consumatore ai sensi della direttiva.
Poiché il giudice del rinvio indica che, nel diritto italiano, il condominio non è né una persona fisica né una persona giuridica, la Corte sottolinea che il regime della proprietà non è armonizzato a livello UE e che, ai sensi dell’articolo 345 TFUE, i trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà degli Stati membri. In assenza di intervento del legislatore dell’Unione, gli Stati membri restano liberi di disciplinare il condominio nel proprio ordinamento, anche qualificandolo o meno come persona giuridica.
Ne deriva che il condominio non soddisfa la prima condizione richiesta dall’articolo 2, lettera b), e quindi non rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della direttiva 93/13. La Corte precisa anche che la sentenza EVN Bulgaria Toplofikatsia e Toplofikatsia Sofia non è contraddittoria, perché in quella causa i contratti erano stati conclusi dai singoli condòmini, non dal condominio tramite amministratore.
Estensione nazionale della tutela
La Corte affronta poi il punto centrale della questione: se una giurisprudenza nazionale che estenda al condominio la tutela contro le clausole abusive sia compatibile con il diritto dell’Unione. A questo riguardo richiama il carattere di armonizzazione parziale e minima della direttiva 93/13 e la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato. Richiama anche il considerando 13 della direttiva 2011/83/UE, che ammette l’estensione delle norme nazionali a soggetti non qualificabili come consumatori ai sensi del diritto dell’Unione.
La Corte conclude che un orientamento giurisprudenziale nazionale che, in attuazione del diritto interno, estenda la tutela del consumatore al condominio si inserisce nell’obiettivo di protezione perseguito dal diritto UE e non è vietato dalla direttiva, purché rispetti i trattati e non comprometta il quadro unionale.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa interna di recepimento in modo da applicare le norme di tutela del consumatore anche a un contratto concluso da un condominio con un professionista, pur non rientrando tale soggetto nella nozione di consumatore prevista dalla direttiva.
Rilievo pratico
Per gli operatori italiani, la sentenza distingue nettamente tra ambito di applicazione della direttiva 93/13 e tutela eventualmente più ampia prevista dal diritto nazionale. In pratica, il condominio non può essere qualificato come consumatore "UE", ma può beneficiare di una protezione nazionale estesa contro le clausole abusive se l’ordinamento interno la prevede o la consente.
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