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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-897/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020. — Ruska Federacija contro I.N. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Accordo SEE – Non discriminazione – Articolo 36 – Libera prestazione dei servizi – Ambito di applicazione – Accordo tra l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro – Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione – Assenza di protezione equivalente dei cittadini di un altro Stato – Cittadino islandese che ha ottenuto l’asilo in forza del diritto nazionale prima dell’acquisizione della cittadinanza islandese – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-897/19 PPU

Giurisprudenza europea62019CJ0897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esteso per analogia la logica della sentenza Petruhhin ai cittadini islandesi, in ragione dei legami privilegiati tra Unione, SEE e acquis di Schengen. Ha ritenuto che l’estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese che si trovi in uno Stato membro per fruire di servizi incide sulla libera prestazione dei servizi e impone, prima dell’estradizione, un controllo rigoroso sul rischio di trattamenti vietati dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. La concessione di asilo in Islanda per il medesimo procedimento penale è un indizio particolarmente serio; inoltre, lo Stato membro deve informare l’Islanda e, se del caso, consegnarle la persona ai sensi dell’accordo di consegna.

Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese: obbligo dello Stato membro di verificare il rischio di trattamenti inumani e, prima di eseguire l’estradizione, di informare l’Islanda e, se del caso, consegnarle la persona ai sensi dell’accordo di consegna UE-Islanda/Norvegia.

La questione giuridica

Se l’articolo 36 dell’accordo SEE, letto alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, imponga a uno Stato membro che esamini una domanda di estradizione verso uno Stato terzo riguardante un cittadino islandese di: 1) informare l’Islanda della domanda di estradizione; 2) consegnare eventualmente la persona all’Islanda, se quest’ultima ne faccia richiesta ai sensi dell’accordo UE-Islanda/Norvegia sulla procedura di consegna. Inoltre, se l’eventuale asilo concesso dall’Islanda prima dell’acquisizione della cittadinanza sia un elemento rilevante per valutare il rischio di trattamenti vietati.

Principio di diritto

Quando uno Stato membro riceve da uno Stato terzo una domanda di estradizione riguardante un cittadino di uno Stato AELS parte del SEE, presente nel territorio dello Stato membro per fruire di servizi, la situazione rientra nell’ambito del diritto UE in forza dell’articolo 36 dell’accordo SEE. L’estradizione della persona, se i cittadini nazionali sono protetti contro l’estradizione, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, giustificabile solo dall’obiettivo di evitare l’impunità e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di dare esecuzione alla domanda, lo Stato membro deve verificare, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, che non sussista un rischio serio di tortura o trattamenti inumani o degradanti; la concessione dell’asilo da parte dello Stato AELS costituisce un elemento particolarmente serio di tale verifica. Inoltre, prima di estradare, lo Stato membro deve informare lo Stato AELS e, se quest’ultimo lo richiede ed è competente a perseguire fatti commessi fuori dal proprio territorio, deve consegnargli la persona secondo l’accordo di consegna UE-Islanda/Norvegia.

Norme richiamate

  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 36 dell’accordo SEE
  • Articolo 4 dell’accordo SEE
  • Articolo 6 dell’accordo SEE
  • Articolo 3 dell’accordo SEE
  • Articolo 1 dell’accordo SEE
  • Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 82, paragrafo 1, lettera d), TFUE
  • Articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di Islanda e Norvegia all’acquis di Schengen
  • Accordo relativo alla procedura di consegna tra l’Unione europea, l’Islanda e la Norvegia
  • Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
  • Decisione 2014/835/UE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI

Estradizione di cittadino islandese, SEE e Carta

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale d’urgenza del Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia) in una procedura di estradizione verso la Federazione russa avviata nei confronti di I.N., cittadino russo e islandese. La Corte è chiamata a stabilire se, in presenza dei rapporti particolari tra Unione e Islanda, lo Stato membro richiesto debba informare l’Islanda della domanda di estradizione e, in caso di richiesta, consegnare il cittadino islandese a tale Stato anziché estradarlo verso il Paese terzo.

Fatti e procedimento principale

I.N. è stato arrestato in Croazia sulla base di un avviso Interpol e di una domanda di estradizione della Federazione russa per reati di corruzione passiva. Nel corso del procedimento è emerso che egli è anche cittadino islandese e che l’Islanda gli ha riconosciuto lo status di rifugiato; secondo gli elementi del fascicolo, tale protezione sarebbe stata concessa proprio in ragione del procedimento penale avviato in Russia. Il giudice croato ha già ritenuto sussistenti le condizioni di legge per l’estradizione, ma, a fronte dell’opposizione dell’interessato, ha dubitato della compatibilità della soluzione con il diritto dell’Unione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 18 TFUE obbligasse uno Stato membro, investito di una domanda di estradizione verso uno Stato terzo relativa a un cittadino di uno Stato AELS membro del SEE, a informare lo Stato di cittadinanza;
  • se, in caso di richiesta di consegna da parte di tale Stato AELS, lo Stato membro dovesse dare seguito alla richiesta conformemente all’accordo UE-Islanda/Norvegia sulla procedura di consegna.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 36 dell’accordo SEE sulla libera prestazione dei servizi;
  • l’articolo 4 dell’accordo SEE sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità;
  • l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, relativo al divieto di estradizione verso Stati in cui vi sia un rischio serio di pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti;
  • l’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di Islanda e Norvegia all’acquis di Schengen;
  • l’accordo UE-Islanda/Norvegia relativo alla procedura di consegna, approvato con decisione 2014/835/UE;
  • la Convenzione europea di estradizione del 1957.

Ammissibilità del procedimento d’urgenza

La Corte conferma la trattazione con procedimento pregiudiziale d’urgenza, poiché la persona interessata è privata della libertà in esecuzione di un arresto provvisorio a fini estradizionali e la causa rientra nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Ragionamento della Corte: applicabilità del diritto dell’Unione

La Corte chiarisce anzitutto che, pur trattandosi in linea di principio di una materia di competenza degli Stati membri in assenza di un accordo UE-Stato terzo, tali Stati devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione quando la situazione rientra nell’ambito di un accordo internazionale dell’Unione. L’accordo SEE è parte integrante del diritto dell’Unione e mira a estendere il mercato interno agli Stati AELS, assicurando un’interpretazione uniforme delle disposizioni identiche nella sostanza a quelle del Trattato FUE.

La Corte osserva che un cittadino islandese che entra in uno Stato membro per fruire di servizi rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 36 dell’accordo SEE, in modo analogo a quanto già affermato per i cittadini dell’Unione nell’ambito della libera prestazione dei servizi. La presenza in Croazia di I.N. per trascorrervi le vacanze rende la situazione soggetta al diritto dell’Unione tramite il SEE.

Restrizione alla libera prestazione dei servizi e giustificazione

Secondo la Corte, la normativa nazionale sull’estradizione che consenta di estradare un cittadino islandese mentre il cittadino nazionale sarebbe protetto contro l’estradizione introduce una disparità di trattamento che può dissuadere dall’esercizio della libera circolazione e costituisce quindi una restrizione all’articolo 36 dell’accordo SEE.

Tale restrizione può essere giustificata dall’obiettivo legittimo di evitare il rischio di impunità, ma solo se è proporzionata. In questa prospettiva, la Corte richiama la logica della sentenza Petruhhin: in linea di principio lo Stato membro deve privilegiare meccanismi meno incisivi dell’estradizione verso lo Stato terzo, vale a dire la cooperazione con lo Stato di cittadinanza della persona interessata, se quest’ultimo è competente a perseguirla per fatti commessi all’estero.

Verifica dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta

La Corte sottolinea che, prima di dare esecuzione a una domanda di estradizione, l’autorità dello Stato membro richiesto deve sempre verificare che l’estradizione non esponga la persona a un rischio serio di tortura o trattamenti inumani o degradanti. Tale controllo deve basarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati; non sono sufficienti le sole assicurazioni fornite dallo Stato richiedente.

In questo contesto, la concessione dell’asilo da parte dell’Islanda per il medesimo procedimento penale è qualificata come elemento particolarmente serio. Se tale asilo non è stato superato da un’evoluzione significativa della situazione nello Stato terzo o da elementi attendibili che dimostrino un diverso quadro fattuale, esso deve indurre lo Stato membro richiesto a rifiutare l’estradizione in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

Conseguenze dell’accordo di consegna UE-Islanda/Norvegia

Pur non essendo applicabile la decisione quadro 2002/584 alla Repubblica d’Islanda, la Corte rileva che l’accordo UE-Islanda/Norvegia sulla procedura di consegna è molto simile alla disciplina del mandato d’arresto europeo ed è stato concluso proprio per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra le parti, in un contesto di fiducia reciproca e di legami privilegiati.

Per questo motivo, la soluzione di Petruhhin viene applicata per analogia: lo Stato membro richiesto deve informare la Repubblica d’Islanda della domanda di estradizione e, se l’Islanda ne fa richiesta ed è competente a perseguire i fatti commessi fuori dal proprio territorio, deve consegnarle la persona secondo l’accordo di consegna.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 36 dell’accordo SEE, letto in combinazione con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, impone allo Stato membro richiesto:

  • di verificare previamente il rischio di trattamenti vietati prima di dare esecuzione all’estradizione;
  • di considerare la concessione dell’asilo da parte dello Stato AELS come elemento particolarmente serio;
  • di informare lo Stato AELS interessato della domanda di estradizione;
  • e, se tale Stato AELS lo richiede ed è competente, di consegnargli la persona secondo l’accordo UE-Islanda/Norvegia sulla procedura di consegna.

La pronuncia estende quindi, in presenza di un cittadino islandese, la logica di tutela elaborata nella sentenza Petruhhin, adattandola ai rapporti specifici tra Unione, SEE e accordo di consegna con Islanda e Norvegia.

Come è indicizzato

Materieestradizionespazio economico europeolibera prestazione dei servizidiritti fondamentalicooperazione giudiziaria in materia penale

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