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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-20/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020. — kunsthaus muerz gmbh contro Zürich Versicherungs AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Assicurazione sulla vita – Direttiva 2002/83/CE – Articoli 35 e 36 – Diritto e termine di rinuncia – Informazione scorretta riguardante le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia – Condizioni formali della dichiarazione di rinuncia – Scadenza del diritto di rinuncia – Rilevanza della qualità di “consumatore” del contraente. — Causa C-20/19

Giurisprudenza europea62019CJ0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il diritto di rinuncia previsto per i contratti di assicurazione sulla vita dalla direttiva 2002/83 non è riservato ai soli consumatori. Anche un contraente professionale può invocarlo, salvo eventuali limitazioni introdotte dal diritto nazionale ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2. L’eventuale indicazione errata, da parte dell’assicuratore, di requisiti formali non richiesti non impedisce di per sé la decorrenza del termine, se non altera in concreto la possibilità di esercitare il recesso.

Rinvio pregiudiziale sull’estensione del diritto di rinuncia nei contratti di assicurazione sulla vita e sugli effetti di un’informazione errata sulle modalità di esercizio del recesso, anche per un contraente non consumatore.

La questione giuridica

Se gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE ostino a una normativa nazionale che fa decorrere il termine per esercitare il diritto di rinuncia dal momento della conclusione del contratto anche quando l’impresa abbia comunicato al contraente, prima della conclusione, un’informazione sulle modalità di rinuncia che prevede requisiti formali non richiesti dal diritto nazionale applicabile; e se tale disciplina valga anche quando il contraente non ha la qualità di consumatore.

Principio di diritto

Gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE si applicano anche ai contraenti che non sono consumatori. Essi non ostano a una normativa nazionale che fa decorrere il termine di rinuncia dalla conclusione del contratto, anche se l’informazione precontrattuale sulle modalità di esercizio del diritto contiene un requisito formale non previsto dal diritto applicabile, purché tale inesattezza non privi il contraente della possibilità di esercitare il diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero avute con un’informazione corretta; spetta al giudice nazionale verificare in concreto tale incidenza alla luce del contesto normativo e dei fatti, inclusa l’eventuale qualità di consumatore del contraente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/83/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2002/83/CE
  • Articolo 32, paragrafo 2, direttiva 2002/83/CE
  • Articolo 35 direttiva 2002/83/CE
  • Articolo 36 direttiva 2002/83/CE
  • Allegato III, parte A, punto a.13, direttiva 2002/83/CE
  • Direttiva 2009/138/CE
  • Direttiva 90/619/CEE
  • Direttiva 92/96/CEE
  • Direttiva 85/577/CEE

Diritto di rinuncia nei contratti di assicurazione sulla vita e applicabilità anche ai non consumatori

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Wien in una controversia tra una società austriaca e la compagnia assicurativa Zürich Versicherungs AG. Il giudizio riguarda la portata del diritto di rinuncia previsto dalla direttiva 2002/83/CE per i contratti di assicurazione sulla vita, in particolare quando l’informazione precontrattuale sulle modalità di esercizio del diritto contenga un’indicazione formale non prevista dal diritto nazionale.

Fatti e procedimento principale

La kunsthaus muerz gmbh aveva concluso nel 2005 un contratto di assicurazione sulla vita e, nel formulario dell’offerta, era stata informata che la rinuncia doveva essere formulata per iscritto. Nel 2017 ha dichiarato la rinuncia sostenendo che tale informazione fosse errata, perché il diritto nazionale applicabile non richiedeva quella specifica forma; da ciò faceva discendere l’assenza di decorrenza del termine di rinuncia e la sua sostanziale illimitatezza nel tempo. La Zürich ha contestato la tesi, sostenendo sia la correttezza dell’informazione sia, soprattutto, che il meccanismo di tutela invocato riguardasse solo i consumatori.

Normativa rilevante

La Corte richiama gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE, nonché l’allegato III, parte A, punto a.13, relativo alle informazioni precontrattuali sulle modalità di esercizio del diritto di rinuncia. Sono rilevanti anche l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), che definisce lo Stato membro dell’impegno, e l’articolo 32, paragrafo 2, sulla scelta della legge applicabile in un caso specifico. Nei considerando, la Corte valorizza in particolare il considerando 45, sul diritto di recedere entro un termine compreso fra 14 e 30 giorni, e il considerando 52, relativo all’esigenza di informazione chiara e precisa del contraente.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Rust-Hackner, secondo cui il termine per esercitare il diritto di rinuncia può decorrere anche quando l’informazione precontrattuale contenga indicazioni formali non richieste, purché l’errore non privi il contraente della possibilità di esercitare effettivamente il diritto alle stesse condizioni che sarebbero valse con un’informazione corretta.

Nel rispondere al quesito del giudice austriaco, la Corte esamina se tale soluzione dipenda dalla qualità di consumatore del contraente. Osserva che né il tenore letterale degli articoli 35 e 36 né il considerando 45 operano distinzioni tra consumatori e non consumatori. Inoltre, dal contesto della direttiva emerge che il contraente può essere anche una persona giuridica, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e dall’articolo 32, paragrafo 2.

La Corte sottolinea poi che l’articolo 35, paragrafo 2, consente agli Stati membri di escludere la tutela in situazioni in cui il contraente non necessiti di protezione speciale; ma una simile esclusione deve essere prevista dal diritto nazionale applicabile. Pertanto, la disciplina di principio si applica a tutte le categorie di contraenti, salvo limitazioni espressamente introdotte a livello nazionale.

Quanto al richiamo alla sentenza Endress, la Corte precisa che i riferimenti ai consumatori in quella giurisprudenza non implicano che il diritto di rinuncia sia riservato ai soli consumatori: il confronto tra assicurato e consumatore si fonda sugli elementi comuni della loro posizione di debolezza rispetto all’assicuratore, derivanti dalla complessità del prodotto assicurativo e dagli impegni economici di lunga durata.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE si applicano anche ai contraenti non consumatori. Essi non ostano a una normativa nazionale che fa decorrere il termine di rinuncia dalla conclusione del contratto, anche se l’impresa ha trasmesso un’informazione precontrattuale imprecisa sulle modalità di esercizio del diritto, a condizione che tale errore non abbia privato il contraente della possibilità di esercitare il diritto sostanzialmente alle stesse condizioni che avrebbe avuto con un’informazione esatta.

Verifica demandata al giudice nazionale

Spetta al giudice del rinvio compiere una valutazione globale del contesto normativo nazionale e dei fatti del caso concreto per stabilire se l’inesattezza dell’informazione abbia inciso in concreto sull’esercizio del diritto di rinuncia. In tale valutazione può rilevare anche l’eventuale qualità di consumatore del contraente, ma tale qualità non è condizione per l’applicazione della tutela prevista dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieassicurazione sulla vitalibera prestazione dei servizidiritto di rinuncia e recessotutela dell’assicuratoinformazioni precontrattuali

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