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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-458/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020. — „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 2011/96/UE – Articolo 2, lettera a), punti i) e iii), e allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino – Nozioni di “società registrate a norma del diritto del Regno Unito” e di “corporation tax nel Regno Unito” – Società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all’imposta sulle società. — Causa C-458/18

Giurisprudenza europea62018CJ0458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita in via pregiudiziale da un tribunale bulgaro, ha chiarito l’ambito di applicazione della direttiva madre-figlia rispetto alle società di Gibilterra. Ha escluso che una società registrata a Gibilterra e soggetta all’imposta locale possa essere equiparata, ai fini della direttiva 2011/96, a una società registrata nel Regno Unito o assoggettata alla corporation tax britannica. Rimane salva la verifica di eventuali profili di compatibilità della disciplina nazionale con gli articoli 49 e 63 TFUE.

Interpretazione della direttiva madre-figlia: se le società registrate a Gibilterra e soggette all’imposta locale rientrino nelle nozioni di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" e di "corporation tax nel Regno Unito" ai fini dell’esenzione dalla ritenuta sui dividendi.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, lettera a), punti i) e iii), della direttiva 2011/96/UE, in combinato disposto con l’allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino, debba essere interpretato nel senso che: 1) la nozione di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" comprende anche le società registrate a Gibilterra; 2) la nozione di "corporation tax nel Regno Unito" comprende anche l’imposta sulle società dovuta a Gibilterra.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che le nozioni di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" e di "corporation tax nel Regno Unito" contenute nella direttiva 2011/96/UE non includono le società registrate a Gibilterra né l’imposta sulle società ivi applicata. Poiché l’allegato I della direttiva contiene un elenco tassativo e il rinvio al diritto del Regno Unito va interpretato secondo il diritto nazionale applicabile, le società di Gibilterra restano fuori dall’ambito soggettivo della direttiva e non possono invocare automaticamente l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi prevista dall’articolo 5.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 355, punto 3, TFUE
  • Articoli 49 TFUE e 63 TFUE
  • Atto relativo alle condizioni di adesione del 1972, articoli 28 e 29
  • Direttiva 2011/96/UE
  • Direttiva 90/435/CEE
  • Direttiva 2006/98/CE
  • Legge bulgara relativa all’imposta sulle società, articolo 194

Interpretazione della direttiva 2011/96/UE rispetto alle società di Gibilterra

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria) in materia di esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società bulgara alla propria società madre con sede a Gibilterra. Il nucleo della controversia è se una società registrata a Gibilterra possa essere trattata, ai fini della direttiva madre-figlia, come società del Regno Unito.

Fatti e procedimento principale

La GVC Services (Bulgaria) EOOD distribuiva dividendi alla propria società madre PGB Limited – Gibraltar, senza operare ritenuta alla fonte in Bulgaria, ritenendo applicabile l’articolo 194, paragrafo 3, della legge bulgara sull’imposta sulle società. L’amministrazione fiscale ha invece emesso un avviso di accertamento per recuperare imposte e interessi, sostenendo che l’esenzione non spettasse. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se la società madre rientrasse nell’ambito soggettivo della direttiva 2011/96/UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regime speciale di Gibilterra nel diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 355, punto 3, TFUE e le esclusioni previste dagli articoli 28 e 29 dell’atto di adesione del 1972. Quanto alla direttiva 2011/96/UE, sono centrali:

  • l’articolo 1, paragrafo 1;
  • l’articolo 2, lettera a), punti i) e iii);
  • l’articolo 5;
  • l’allegato I, parte A, lettera ab), che menziona le "società registrate a norma del diritto del Regno Unito";
  • l’allegato I, parte B, ultimo trattino, che richiama la "corporation tax nel Regno Unito".

Questioni pregiudiziali

Il giudice bulgaro domandava se:

  • la nozione di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" comprendesse anche le società registrate a Gibilterra;
  • la nozione di "corporation tax nel Regno Unito" comprendesse anche l’imposta sulle società applicata a Gibilterra.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, durante il periodo rilevante, Gibilterra era un territorio europeo ai cui rapporti con l’estero provvedeva il Regno Unito e che il diritto dell’Unione si applicava in linea di principio al territorio, salvo le esclusioni espressamente previste. La direttiva 2011/96/UE, tuttavia, non rientra nelle esclusioni dell’atto di adesione del 1972.

La Corte evidenzia però che l’ambito di applicazione della direttiva è definito da un elenco tassativo di società e di imposte. Per ragioni di certezza del diritto, non è consentita un’estensione analogica a società non espressamente incluse nell’allegato I, parte A.

Inoltre, il rinvio contenuto nell’allegato I al diritto del Regno Unito deve essere interpretato secondo il diritto nazionale designato come applicabile. Il governo del Regno Unito ha precisato che, secondo il proprio diritto interno, le società registrate a Gibilterra non sono società registrate nel Regno Unito e che l’imposta riscossa a Gibilterra non costituisce "corporation tax nel Regno Unito". Di conseguenza, nessuno dei due requisiti cumulativi dell’articolo 2, lettera a), risulta soddisfatto per le società di Gibilterra.

Decisione e portata

La Corte risponde che le nozioni di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" e di "corporation tax nel Regno Unito" non riguardano le società registrate a Gibilterra e soggette all’imposta sulle società locale. Ne consegue che tali società non rientrano, per questo profilo, nell’ambito soggettivo della direttiva 2011/96/UE e non possono invocare automaticamente l’esenzione dall’articolo 5.

Profili ulteriori lasciati aperti

La Corte precisa tuttavia che resta ferma la necessità di verificare, se del caso, la compatibilità della tassazione con gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE, cioè con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, che possono spettare alle società registrate a Gibilterra.

Principio affermato

La direttiva madre-figlia si applica solo alle società e alle imposte espressamente elencate nel suo allegato I; pertanto, una società registrata a Gibilterra e soggetta all’imposta sulle società di Gibilterra non può essere assimilata, ai fini dell’articolo 2 della direttiva 2011/96/UE, a una società registrata nel Regno Unito né la relativa imposta può essere equiparata alla "corporation tax nel Regno Unito".

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttasocietà madri e figlieritenuta alla fonte sui dividendistatus di gibilterra nel diritto uelibertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali

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