Ordinanza n. 11716/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento della comunicazione della Regione Lazio, Protocollo nr: 60299 - del 21/01/2026 – REGLAZIO (Allegato n. A) - Regione Lazio Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" (DE G09096 del 15/07/2025), nonché alla comunicazione della Regione Lazio del 04.02.2026 (Allegato B), esclusivamente nella parte in cui l’Amministrazione ha impedito alla ricorrente il diritto di accesso ai progetti ed al loro contenuto, in virtù della loro natura di opere di ingegno e di creazione intellettuali, e quindi per l’accertamento del diritto di accesso della ricorrente a tutti i Progetti ed al loro contenuto di tutti i soggetti che hanno partecipato Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" nonché per l’accertamento del diritto di accesso di Cinema Mundi Società Cooperativa a r.l. Onlus, a prendere visione, per fini di giustizia, delle domande presentate dalle concorrenti nell’ambito dell’Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" e per la condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale dell'accesso alle domande e ai progetti presentati nell'ambito dell'avviso pubblico regionale per il sostegno e rilancio competitivo delle sale cinematografiche e delle arene del Lazio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro la comunicazione regionale del 21 gennaio 2026 e la successiva comunicazione del 4 febbraio 2026, nella parte in cui è stato negato l'accesso ai progetti e al loro contenuto, ritenuti opere dell'ingegno e creazioni intellettuali. L'istanza, presentata il 30 dicembre 2025, riguardava tra l'altro tutte le domande e proposte presentate per ottenere il contributo, dalle quali era derivato il punteggio assegnato ai concorrenti. La ricorrente ha evidenziato che la propria proposta era stata inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, mentre la Regione aveva approvato gli elenchi delle domande ammesse, di quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse e di quelle non finanziabili per mancato raggiungimento del punteggio minimo. La controversia coinvolge la riservatezza dei soggetti cui si riferiscono i documenti richiesti, che devono essere chiamati in giudizio quali controinteressati tecnici.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il diritto di accesso. Ha rilevato che tutti i soggetti cui si riferiscono i documenti richiesti, in quanto potenzialmente interessati da profili di riservatezza, devono essere considerati controinteressati tecnici e che il ricorso deve essere notificato a ciascuno di essi. Poiché il numero elevato dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi rendono opportuna una modalità alternativa, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale della Regione Lazio, indicando i contenuti che l'avviso dovrà recare. La ricorrente dovrà effettuare la pubblicazione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'adempimento entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. La Regione dovrà mantenere sulla propria home page la documentazione pubblicata sino alla sentenza definitiva di primo grado e rilasciare alla ricorrente un attestato dell'avvenuta notificazione. Il TAR ha inoltre disposto che la Regione depositi l'intero fascicolo del procedimento e una relazione compiuta sui fatti e sulle censure, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla notificazione, se antecedente. La camera di consiglio è stata fissata per il 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi, utilizzato dalla ricorrente per impugnare il diniego parziale.
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari.
art. 41 c.p.a.
Consente, quando il numero dei destinatari o le difficoltà di reperimento degli indirizzi lo rendano opportuno, la notificazione per pubblici proclami.
art. 27 c.p.a.
Richiamato quale fondamento normativo, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., della notificazione per pubblici proclami.
art. 35 c.p.a.
Prevede l'improcedibilità quale conseguenza dell'omesso compimento degli adempimenti processuali prescritti, applicata dal TAR alla mancata notificazione o al mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati.
art. 46 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione resistente di depositare gli atti e i documenti relativi al procedimento.
art. 64 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice e della richiesta all'amministrazione di fornire elementi utili alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso a documenti amministrativi che possano incidere sulla riservatezza di altri soggetti, sono controinteressati in senso tecnico tutti coloro ai quali i documenti richiesti si riferiscono; il ricorso deve pertanto essere notificato a ciascuno di essi.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà prevedibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, prescrivendo i contenuti necessari a garantire la conoscibilità del giudizio.
- L'omesso compimento entro i termini perentori degli adempimenti di notificazione e del deposito della relativa prova, espressamente prescritti dal giudice nel giudizio di accesso, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo, il giudice può ordinare all'amministrazione non costituita di depositare l'intero fascicolo del procedimento e una relazione sui fatti e sulle censure, quando tali acquisizioni siano necessarie ai fini della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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