Circolare numero 172 del 13-9-1999
Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricostruisce brevemente l’evoluzione della giurisprudenza sul condono previdenziale con clausola di riserva, per poi illustrare l’intervento dell’art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998. La norma conferma la validità delle clausole di riserva di ripetizione apposte alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi del D.L. n. 79/1997 e di precedenti provvedimenti, chiarendo che tali clausole non impediscono l’accertamento negativo del debito in sede contenziosa. È inoltre stabilito che, per le eventuali somme da rimborsare agli esiti del contenzioso, non sono dovuti interessi. Viene infine precisato che la disciplina è di stretta interpretazione e si applica solo alle fattispecie espressamente richiamate.
Validità delle clausole di riserva nelle domande di condono previdenziale e assenza di interessi sui rimborsi
Validità delle clausole di riserva nelle domande di condono previdenziale
La circolare ricostruisce l’evoluzione interpretativa in materia di domande di condono previdenziale con clausola di riserva, per poi recepire la disciplina introdotta dall’art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il tema centrale è la validità delle clausole apposte alle domande di condono e i relativi effetti sul contenzioso e sui rimborsi.
Evoluzione della giurisprudenza prima della legge n. 448/1998
In una prima fase la Corte di Cassazione aveva escluso la possibilità di presentare una domanda di regolarizzazione contributiva agevolata sottoposta a condizione risolutiva. Successivamente, con numerose pronunce rese in relazione a diversi provvedimenti di condono, aveva invece affermato che la domanda di regolarizzazione e il pagamento dei contributi e delle sanzioni ridotte non incidevano sul contenzioso già instaurato. In tale prospettiva, la presentazione del condono non implicava rinuncia tacita alla domanda giudiziale o amministrativa di accertamento e non consentiva al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere per effetto della sola domanda di condono.
La svolta delle Sezioni Unite
La circolare richiama il successivo mutamento dell’orientamento della Cassazione, culminato nella sentenza n. 4918 del 15 maggio 1998. Secondo tale pronuncia, la domanda di condono accolta dall’ente previdenziale fa venire meno ogni contestazione sulla sussistenza del debito contributivo. La riserva di accertamento negativo del debito, se apposta alla domanda, è considerata priva di effetti, ma non invalida la domanda di ammissione ai benefici, in applicazione del principio "vitiatur sed non vitiat". Ne deriva che la clausola è inefficace solo nella parte in cui pretende di riservare il diritto di contestare il debito, senza travolgere l’intera istanza di condono.
Potere-dovere di controllo dell’Istituto
La circolare sottolinea che la domanda di condono non elimina il potere-dovere dell’Istituto di verificare con accuratezza e obiettività ogni regolarizzazione eseguita dal contribuente. L’ente deve accertare la legittimità dei versamenti e la loro corrispondenza agli obblighi di legge, anche per evitare la formazione o l’aumento fittizio di posizioni contributive. Il controllo dell’Istituto rimane quindi fermo anche in presenza di istanza di condono.
Intervento dell’art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998
La norma interviene espressamente sul punto stabilendo che le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del debito, apposte alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi dell’art. 4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dei precedenti provvedimenti in materia di condono previdenziale, sono valide. Tali clausole non precludono la possibilità di ottenere in sede contenziosa un accertamento negativo della sussistenza del debito contributivo.
Rimborso delle somme e assenza di interessi
Per le fattispecie richiamate dalla norma, le eventuali somme da rimborsare dagli enti impositori, a seguito dell’esito del contenzioso, non producono interessi. La circolare precisa che il rimborso deve avvenire con le consuete modalità, ma senza alcuna corresponsione accessoria di interessi, espressamente esclusa dal legislatore.
Ambito applicativo della disciplina
La circolare evidenzia infine che la disposizione ha natura tassativa e che la possibilità di apporre la clausola di riserva deve ritenersi limitata esclusivamente alle ipotesi di condono previdenziale previste dall’art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998. Non vengono quindi estese ulteriori fattispecie al di fuori di quelle espressamente richiamate dalla norma.
Punti principali
Quadro giurisprudenziale precedente
Prima della legge n. 448/1998, la Cassazione aveva inizialmente escluso l’ammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva agevolata con condizione risolutiva, ma in seguito aveva mutato orientamento. Con varie pronunce relative a diversi condoni, la Suprema Corte aveva ritenuto che la presentazione della domanda e il pagamento dei contributi ridotti non incidessero sul contenzioso già in corso e non comportassero rinuncia tacita all’azione giudiziale o amministrativa.
Svolta delle Sezioni Unite
Con la sentenza n. 4918 del 15 maggio 1998, le Sezioni Unite hanno affermato che la domanda di condono, se accolta dall’ente previdenziale, fa venire meno ogni contestazione sull’esistenza del debito contributivo. Tuttavia, la riserva di accertamento negativo apposta alla domanda è stata considerata priva di effetti, senza incidere sulla validità della domanda stessa, secondo il principio "vitiatur sed non vitiat".
Poteri di verifica dell’Istituto
La circolare ricorda che la presentazione della domanda di condono non esonera l’Istituto dal potere-dovere di verificare con accuratezza e obiettività la legittimità di ogni regolarizzazione eseguita dal contribuente, al fine di accertare la corrispondenza dei versamenti agli obblighi di legge ed evitare la creazione o l’incremento fittizio di posizioni contributive.
Contenuto dell’art. 81, comma 9, legge n. 448/1998
La disposizione stabilisce che le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del debito, apposte alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, e ai precedenti provvedimenti in materia, sono valide e non precludono l’accertamento negativo del debito in fase contenziosa.
Effetti economici sui rimborsi
Per le somme eventualmente da rimborsare dagli enti impositori a seguito dell’esito del contenzioso, la legge esclude espressamente la corresponsione di interessi. La circolare precisa che il rimborso deve avvenire con le consuete modalità, ma senza interessi a carico dell’ente.
Ambito applicativo limitato
La disciplina è interpretata in senso tassativo: la possibilità di apporre la clausola di riserva è limitata esclusivamente alle disposizioni di legge in materia di condono richiamate dall’art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998.
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