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Circolare

Circolare numero 176 del 14-9-1999

1 – Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione. 2 – Regole generali di detassazione. 3 – Convenzioni con regole di detassazione diversificate rispetto alle convenzioni di cui al punto 2. 3.1 – Tassazione nel Paese di erogazione. 3.2 – Detassazione con limiti di importo, condizioni reddituali e natura della pensione. 4 – Detrazione di imposta. 5 – Domande di detassazione relative a cambi di residenza in corso d’anno. 6 – Domande di detassazione relative a cambi di residenza avvenuti da oltre un anno. 7 – Trasferimento da un Paese estero convenzionato in Italia o altro Paese estero di titolari di pensioni già detassate.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna l’elenco delle convenzioni contro la doppia imposizione e riepiloga le regole operative per la detassazione delle pensioni corrisposte a residenti all’estero. Disciplina i casi ordinari, le eccezioni per alcuni Paesi, le modalità di istruttoria delle domande, la detrazione d’imposta spettante ai pensionati tassati, nonché gli effetti dei cambi di residenza e dei trasferimenti tra Stati. Sono inoltre fornite indicazioni specifiche per Canada, Brasile e Francia, con riferimenti a soglie di importo, procedure interne delle Sedi e possibili rimborsi.

Applicazione delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione delle pensioni per residenti all'estero

Applicazione delle convenzioni internazionali per la detassazione delle pensioni

La circolare integra le istruzioni già contenute nella circolare n. 807 Rg. – n. 1040 E.A.D. – n. 1100 C.I./255 del 17.12.85 in materia di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale delle pensioni erogate a beneficiari residenti all’estero. Il documento aggiorna l’elenco delle convenzioni applicabili e disciplina, in modo operativo, i casi di detassazione, tassazione residua, detrazione d’imposta e rimborsi connessi ai cambi di residenza.

Aggiornamento dell’elenco delle convenzioni

L’allegato 1 sostituisce e aggiorna l’elenco delle convenzioni richiamato nella circolare originaria, includendo gli atti convenzionali stipulati dall’Italia successivamente. Sono inoltre indicate, per mera conoscenza, anche le convenzioni già sottoscritte ma non ancora ratificate, che restano quindi non applicabili.

Regola generale: tassazione nello Stato di residenza

Per la maggior parte delle convenzioni elencate, il principio di base è che le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore. Rientrano in tale disciplina, tra le altre, le convenzioni richiamate per Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Germania, Regno Unito, Svizzera, USA, Spagna, Portogallo, Polonia, Russia, Grecia, Malta e numerosi altri Stati indicati nel testo.

Ai fini operativi, il pensionato residente in uno Stato estero convenzionato titolare di pensione dell’Istituto deve presentare domanda sul modulario F. Imposte 722, con il visto dell’autorità fiscale estera nell’apposito riquadro. Poiché il modulo non ha natura di formulario di collegamento ma è stato predisposto dal Ministero delle Finanze per l’applicazione della convenzione, la domanda può essere accolta anche quando l’autorità estera rilasci una certificazione autonoma di contenuto analogo, da allegare al modulo.

Istruttoria delle domande e riserva di aggiornamenti

La circolare segnala che, a seguito di rilievi della Corte dei Conti, sono in corso confronti con il Ministero delle Finanze per verificare se gli accertamenti istruttori debbano essere integrati secondo le indicazioni formulate dalla Corte. Pertanto, viene espressa riserva di comunicare eventuali ulteriori modalità operative che dovessero essere concordate.

Convenzioni con disciplina diversa dalla regola generale

Alcune convenzioni derogano al principio generale e prevedono la tassazione nel solo Stato di erogazione. Ciò avviene, in particolare, per Svezia, Lussemburgo, Finlandia e Tailandia, in forza dell’articolo 18, punto 2 delle rispettive convenzioni.

Per la Francia, la situazione è più articolata: la convenzione previgente, ratificata con legge n. 469/1963, prevedeva la tassazione nel Paese di erogazione; la nuova convenzione ratificata con legge 7.1.92 n. 20 ha invece introdotto il criterio della tassazione nello Stato di residenza, salvo le pensioni corrisposte in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente, che sarebbero tassate in tale Stato. Su tale formula è sorto un contenzioso interpretativo, destinato – secondo quanto riferito dal Ministero delle Finanze – a essere risolto con un Accordo di procedura amichevole che riservi la potestà impositiva sulle pensioni private allo Stato in cui esse sono prodotte, riportando di fatto il regime a quello della precedente convenzione. Il Ministero ha inoltre chiarito che, in sede di dichiarazione dei redditi in Francia, l’interessato potrà scomputare le ritenute già versate in Italia secondo la legislazione fiscale francese. In attesa di ulteriori indicazioni, le SAP devono trattare con particolare evidenza le domande di detassazione relative ai residenti in Francia.

Canada: limiti di importo e regime applicativo

La convenzione italo-canadese prevede la tassazione nel solo Paese di residenza purché la pensione annua non superi il maggiore tra 10.000 dollari canadesi e 12 milioni di lire italiane. Se la pensione annua supera uno dei limiti, si applica la tassazione alla minore tra due misure: il 15% dell’ammontare lordo del pagamento periodico oppure la percentuale impositiva che sarebbe applicabile se il titolare risiedesse nello Stato di erogazione.

Il protocollo aggiuntivo, ratificato con legge n. 194/93, integra la convenzione prevedendo la tassabilità nello Stato di erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale, riferite nella fattispecie alla quota di integrazione al trattamento minimo, quando il reddito imponibile in Canada, al netto dell’importo annuo di tale integrazione, non superi il maggiore tra 24 mila dollari canadesi e 27 milioni di lire italiane.

Per semplificare la gestione, la circolare stabilisce che, fino a nuove disposizioni, le SAP procedono alla sola detassazione per le pensioni non superiori a 12 milioni annui. Se l’importo annuo supera tale soglia, devono:

  • acquisire il codice di detassazione;
  • localizzare la pensione al codice di UP 999;
  • applicare la trattenuta del 15% sulla rata lorda;
  • contabilizzare la trattenuta al conto GPA 27/10;
  • corrispondere le rate nette dopo la ritenuta.

Infine, per consentire agli interessati di ottenere la detassazione in Canada della quota di integrazione, l’Istituto certifica annualmente gli importi annui della pensione e della quota contributiva.

Brasile: soglia di 5.000 dollari USA

Per il Brasile, l’art. 18 della convenzione ratificata con legge n. 844 del 29.11.80 stabilisce che le pensioni non eccedenti in ciascun anno solare 5.000 dollari statunitensi, se pagate da uno Stato contraente a un residente dell’altro, sono imponibili solo in quest’ultimo Stato; l’importo eccedente è imponibile in entrambi gli Stati.

In sede istruttoria, oltre ai controlli generali previsti per le domande di detassazione, deve essere verificato se l’importo annuo superi o meno il controvalore di 5.000 dollari USA. Operativamente, le SAP:

  • procedono alla semplice detassazione se il limite non è superato;
  • in caso di superamento, acquisiscono il codice di detassazione;
  • localizzano la pensione al codice di UP 999;
  • tassano solo la parte eccedente secondo le regole applicabili ai residenti in Italia;
  • contabilizzano le ritenute al conto GPA 27/10;
  • corrispondono le rate nette delle ritenute.

Detrazione d’imposta per i pensionati tassati

I pensionati residenti all’estero che continuano a essere assoggettati a ritenuta fiscale perché residenti in Paesi non convenzionati, oppure perché non hanno presentato domanda di detassazione, hanno comunque diritto, su richiesta, alla detrazione d’imposta per lavoro dipendente e all’eventuale ulteriore detrazione in funzione del reddito.

La circolare evidenzia che, soprattutto nel regime internazionale, possono essere liquidate pensioni senza attribuzione delle detrazioni e quindi soggette a trattenuta anche quando di importo pari o inferiore al trattamento minimo. Per evitare che la tassazione persista per mera mancanza di informazione, se in istruttoria manca la domanda di detrazione, le SAP devono inviare all’interessato una comunicazione informativa, allegando il modulo da restituire compilato e sottoscritto.

Cambi di residenza e decorrenza della domanda di detassazione

Quando la domanda di detassazione riguarda un titolare che ha stabilito la residenza nel Paese convenzionato già prima dell’anno di presentazione della domanda, può essere attribuito il codice 2 di detassazione con rimborso delle ritenute fiscali operate nel corso dell’anno di presentazione.

Se invece il trasferimento all’estero è avvenuto nell’anno di presentazione della domanda, il rimborso è parziale e deve essere attivata la ricostituzione d’ufficio tramite procedura SIMA, una volta acquisito il codice di detassazione, secondo quanto richiamato dal messaggio n. 20230 del 19 febbraio 1999.

Rimborsi per periodi antecedenti e istanze all’Amministrazione finanziaria

Qualora il trasferimento di residenza sia avvenuto da una decorrenza pregressa rispetto alla presentazione della domanda di detassazione, per i periodi d’imposta non rimborsabili dall’Istituto il pensionato può presentare istanza di rimborso al Centro Servizio delle II.DD. e II.II. di Roma, con sede in Via Fortunato Depero, snc – 00155 Roma.

L’istanza deve contenere:

  • dati anagrafici;
  • codice fiscale, eventualmente da richiedere al più vicino Consolato;
  • residenza attuale.

Deve inoltre essere accompagnata da attestazione originale o copia autenticata dell’autorità fiscale estera che comprovi l’assoggettamento fiscale nel Paese di residenza. La domanda è soggetta ai termini di decadenza previsti dalle singole convenzioni.

Trasferimento di residenza dopo la detassazione

Il trasferimento del titolare della pensione dall’estero convenzionato in Italia o in un altro Paese estero non convenzionato determina la cessazione del diritto alla detassazione; le SAP devono quindi eliminare il codice di detassazione.

Se il pensionato si trasferisce in un altro Paese convenzionato, la detassazione può proseguire solo previa presentazione di una nuova domanda corredata dall’attestazione dell’autorità fiscale del nuovo Paese di residenza.

Convenzioni elencate nell’allegato

L’allegato riporta l’elenco aggiornato delle convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dall’Italia, con l’indicazione della legge di ratifica e dei riferimenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono espressamente citati, tra gli altri, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca e Slovacca, Cina, Cipro, Corea, Costa d’Avorio, Danimarca, Ecuador, Egitto, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Federazione Jugoslava/Repubbliche di Slovenia e Croazia, Kuwait, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Tanzania, Tailandia, Trinidad-Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, USA, Venezuela e Zambia, con specifici riferimenti normativi e, per la Svizzera, anche alla convenzione sui frontalieri.

Punti principali

Aggiornamento delle convenzioni internazionali

L’elenco delle convenzioni contro la doppia imposizione è aggiornato rispetto alla circolare originaria del 17.12.85. Nell’allegato 1 sono riportate le convenzioni stipulate dall’Italia successivamente, oltre a quelle in corso di perfezionamento e non ancora ratificate, che restano quindi inapplicabili.

Regola generale di detassazione delle pensioni

Per la maggior parte delle convenzioni, la pensione è tassata nello Stato di residenza del beneficiario e detassata nel Paese di erogazione. La detassazione viene riconosciuta su domanda del pensionato, presentata sul modulario F. Imposte 722 con visto dell’Autorità fiscale estera; in alternativa, può essere accettata una certificazione autonoma dell’autorità estera di contenuto equivalente allegata al modulo.

Verifiche istruttorie e riserva di aggiornamenti

A seguito di rilievi della Corte dei Conti, sono in corso contatti con il Ministero delle Finanze per verificare eventuali integrazioni agli accertamenti istruttori. La circolare precisa che eventuali nuove modalità saranno comunicate successivamente.

Paesi con tassazione nel solo Stato di erogazione

Per Svezia, Lussemburgo, Finlandia e Tailandia la convenzione prevede la tassazione della pensione esclusivamente nello Stato di erogazione. Per la Francia, la nuova convenzione del 7.1.92 n. 20 ha modificato il previgente regime, ma è in corso un chiarimento interpretativo sul termine "sicurezza sociale"; in attesa di ulteriori istruzioni, anche le pensioni per residenti in Francia sono trattate secondo il regime generale di tassazione.

Canada: limiti, aliquota e procedure

La convenzione con il Canada consente la tassazione nel solo Stato di residenza se la pensione annua non supera il maggiore tra 10.000 dollari canadesi e 12 milioni di lire italiane. Oltre tale soglia si applica la minore tra l’aliquota del 15% sul lordo e l’aliquota che si applicherebbe se il pensionato risiedesse nello Stato di erogazione. Il protocollo aggiuntivo del 1993 prevede inoltre regole per talune prestazioni di sicurezza sociale. Operativamente, le SAP detassano in via semplice le pensioni entro 12 milioni annui; oltre tale importo acquisiscono il codice di detassazione, localizzano la pensione al codice UP 999, applicano la ritenuta del 15% e contabilizzano al conto GPA 27/10.

Brasile: soglia annua e tassazione parziale

La convenzione con il Brasile prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza per le pensioni non superiori a 5.000 dollari USA annui; oltre tale limite, la pensione è imponibile in entrambi gli Stati. Le SAP procedono alla detassazione semplice sotto soglia e, in caso di superamento, applicano il codice di detassazione, localizzano a UP 999 e tassano solo la parte eccedente secondo le regole dei residenti in Italia.

Detrazione d’imposta per i pensionati tassati

I pensionati residenti all’estero che restano assoggettati a ritenuta perché residenti in Paesi non convenzionati o perché non hanno presentato domanda di detassazione hanno diritto, su richiesta, alla detrazione per lavoro dipendente e all’eventuale ulteriore detrazione in base al reddito. Se in istruttoria manca la domanda di detrazione, le SAP devono inviare una comunicazione informativa con il modulo da restituire compilato e sottoscritto.

Cambi di residenza e decorrenza della detassazione

Se la residenza nel Paese convenzionato è stata stabilita prima dell’anno di presentazione della domanda, si può attribuire il codice 2 di detassazione con rimborso delle ritenute operate nell’anno. Se il trasferimento all’estero è avvenuto nell’anno di presentazione, il rimborso è solo parziale e va attivata la ricostituzione d’ufficio tramite procedura SIMA.

Rimborsi per periodi pregressi

Quando il trasferimento di residenza risale a più di un anno prima della domanda, per i periodi non rimborsabili dall’Istituto il pensionato può presentare istanza di rimborso al Centro Servizio delle II.DD. e II.II. di Roma. L’istanza deve contenere dati anagrafici, codice fiscale e residenza attuale, ed essere corredata da attestazione originale o autenticata dell’autorità fiscale estera che provi l’assoggettamento fiscale nel Paese di residenza, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle singole convenzioni.

Trasferimento della residenza dopo la detassazione

Il trasferimento del titolare della pensione dall’estero convenzionato in Italia o in altro Paese estero non convenzionato comporta la cessazione del diritto alla detassazione e la rimozione del relativo codice. Se il trasferimento avviene verso un altro Paese convenzionato, la detassazione continua solo previa presentazione di una nuova domanda con attestazione dell’autorità fiscale del nuovo Stato.

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