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Circolare

Circolare numero 179 del 20-9-1999

E’ prevista la concessione da parte dei Comuni e la relativa erogazione da parte dell’INPS ai cittadini italiani residenti in possesso di determinati requisiti reddituali di: un assegno per il nucleo familiare di Lit. 200.000 mensili per tredici mensilità per i nuclei in cui siano compresi almeno tre figli minori; un assegno di maternità pari a Lit. 200.000 nel limite massimo di cinque mensilità . Le prestazioni non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali. L’assegno per il nucleo familiare è compatibile con analoghe provvidenze erogate dall’INPS, mentre l’assegno di maternità non può essere cumulato con altri trattamenti previdenziali di maternità, ad eccezione dell’eventuale quota differenziale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione degli articoli 65 e 66 della legge n. 448/1998, come modificati dalla legge n. 144/1999, e del D.M. n. 306/1999. Vengono riepilogate le due prestazioni introdotte o disciplinate: l’assegno per il nucleo familiare per famiglie con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità per le madri non coperte da trattamenti previdenziali adeguati. Sono indicati requisiti reddituali, termini di domanda ai Comuni, modalità di trasmissione dei dati all’INPS e regole di pagamento, con precisazioni sul regime di cumulabilità e sull’esclusione da reddito fiscale e previdenziale.

Assegni per il nucleo familiare e di maternità a carico dei Comuni e pagamento INPS

Assegni per il nucleo familiare e di maternità a carico dei Comuni con pagamento INPS

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative del regolamento attuativo degli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come modificati dall’art. 50 della legge n. 144 del 1999, approvato con D.M. n. 306 del 15 luglio 1999. Il documento illustra le prestazioni introdotte, il ruolo dei Comuni nella concessione e dell’INPS nel pagamento, nonché le principali regole su cumulabilità, reddito, termini di domanda e modalità operative di trasmissione dei dati.

Ambito delle prestazioni e soggetti beneficiari

Le misure disciplinate sono due:

  • l’assegno per il nucleo familiare, pari a lire 200.000 mensili per tredici mensilità, riducibile in presenza di determinate condizioni reddituali, spettante ai nuclei in cui siano compresi almeno tre figli minori, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;
  • l’assegno di maternità, pari a lire 200.000 mensili per un massimo di cinque mensilità, spettante per i figli nati successivamente al 1° luglio 1999 e fino al 30 giugno 2000, con previsione di incremento dell’importo per i parti successivi al 1° luglio 2000.

Le prestazioni spettano ai cittadini italiani residenti in possesso dei requisiti reddituali previsti dal D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998. È inoltre precisato che tali somme non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Domanda, competenza comunale e termini

La domanda va presentata al Comune nel cui territorio il richiedente risiede. I termini perentori indicati sono:

  • entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno per il nucleo familiare;
  • entro sei mesi dalla data del parto per l’assegno di maternità.

Per la prima applicazione, le domande relative all’assegno per il nucleo familiare per l’anno 1999 e quelle relative all’assegno di maternità per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 potevano essere presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, vale a dire entro il 21 marzo 2000.

Ruolo dei Comuni e dell’INPS

La circolare chiarisce che le prestazioni sono "concesse" dai Comuni, i quali provvedono a ricevere le istanze, istruire le domande e definirle. I Comuni comunicano poi all’INPS i dati necessari per l’emissione degli assegni, mentre l’Istituto effettua il pagamento in nome e per conto dei Comuni stessi.

La trasmissione dei dati può avvenire mediante:

  • invio telematico via internet;
  • supporto magnetico (floppy disk per PC) consegnato alle Agenzie;
  • modulo a lettura ottica predisposto dall’INPS, da consegnare alle Agenzie.

Sono inoltre richiamati gli strumenti informatici che l’Istituto metterà a disposizione: un software per i Comuni per acquisire e controllare i dati, la produzione di flussi telematici o supporti magnetici e l’adeguamento dei sistemi di lettura ottica. Nelle more della consegna dei moduli ottici, è consentito l’uso provvisorio di modelli cartacei non ottici secondo lo schema fornito dall’INPS.

Indicazioni operative per le Agenzie

Le Agenzie devono invitare i cittadini che si rivolgano direttamente all’INPS per prestazioni di questo tipo a rivolgersi agli uffici comunali sia per la domanda sia per l’assistenza relativa alla documentazione sulla situazione economica, come previsto dall’art. 5 del decreto.

La circolare rinvia a successive istruzioni per:

  • la procedura automatizzata di pagamento degli assegni;
  • gli adempimenti relativi alle rendicontazioni degli oneri sostenuti, ai fini del rimborso da parte del Ministro per la solidarietà sociale.

Assegno per il nucleo familiare: cumulabilità e rapporto con i trattamenti di famiglia INPS

L’assegno previsto dall’art. 65 della legge n. 448/1998 interferisce con i trattamenti di famiglia a carico dell’INPS sotto il profilo della compatibilità e della determinazione del reddito. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.M. n. 306, esso può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dall’INPS.

Di conseguenza, non operano le regole che normalmente escludono la duplicazione:

  • della stessa prestazione, sia quando spetti a titolo diverso allo stesso soggetto sia quando spetti a soggetti diversi per gli stessi familiari;
  • delle diverse prestazioni eventualmente spettanti, come assegno per il nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione o trattamenti analoghi, riferiti ai medesimi beneficiari.

La medesima disposizione stabilisce che l’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali né previdenziali. Esso pertanto non va computato né per la determinazione del reddito individuale mensile ai fini del carico, né per il calcolo del reddito familiare complessivo ai fini dell’erogazione sia degli assegni familiari sia dell’assegno per il nucleo familiare a carico dell’Istituto.

Quanto al pagamento, le Agenzie provvedono con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. In prima attuazione, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione dei dati riferiti al semestre solare precedente.

Assegno di maternità: incompatibilità, quota differenziale e pagamento

L’assegno di maternità non è soggetto a trattenute fiscali e non può essere cumulato con analoghi trattamenti di maternità. È però ammesso il riconoscimento della sola quota differenziale nei casi in cui i trattamenti percepiti siano di importo inferiore all’assegno concesso dal Comune.

L’importo dell’assegno, oppure della eventuale quota differenziale, è determinato dal Comune nel limite massimo di cinque mensilità, tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

Il pagamento è effettuato dalle Agenzie in unica soluzione con cadenza mensile e comunque non oltre 45 giorni dalla ricezione dei dati trasmessi dai Comuni. In prima attuazione, il termine di pagamento è esteso a 60 giorni dalla ricezione dei dati.

Elementi conclusivi di coordinamento

La circolare si concentra soprattutto sugli aspetti organizzativi e di prima applicazione delle nuove prestazioni, lasciando a successive comunicazioni la disciplina completa delle procedure automatizzate di pagamento e dei rimborsi. Il quadro complessivo è quello di una gestione comunale delle domande e di un pagamento centralizzato INPS, con attenzione particolare alla trasmissione dei dati, ai controlli informatici e al coordinamento con le prestazioni familiari e di maternità già esistenti.

Punti principali

Prestazioni previste e requisiti generali

Le norme prevedono un assegno per il nucleo familiare di lire 200.000 mensili per tredici mensilità, riducibile in base a determinate condizioni reddituali, per i nuclei con almeno tre figli minori, con decorrenza dal 1° gennaio 1999. È inoltre previsto un assegno di maternità di lire 200.000 mensili, fino a cinque mensilità, per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 e fino al 30 giugno 2000, con aumento dell’importo per i parti successivi al 1° luglio 2000. Le prestazioni spettano ai cittadini italiani residenti in possesso dei requisiti reddituali del D.Lgs. n. 109/1998 e non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Domande ai Comuni e termini perentori

Le domande devono essere presentate al Comune di residenza entro termini perentori: entro il 31 gennaio dell’anno successivo per l’assegno al nucleo familiare, ed entro sei mesi dalla data del parto per l’assegno di maternità. In sede di prima attuazione, la domanda per l’assegno al nucleo familiare per il 1999 e quella per l’assegno di maternità per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 potevano essere presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, cioè entro il 21 marzo 2000.

Ruolo dei Comuni e dell’INPS

Le prestazioni sono concesse dai Comuni, che ricevono, istruiscono e definiscono le domande e trasmettono all’INPS i dati necessari al pagamento. L’INPS effettua materialmente il pagamento in nome e per conto dei Comuni. Le informazioni possono essere inviate dai Comuni tramite trasmissione telematica via internet, supporto magnetico o modulo a lettura ottica predisposto dall’Istituto.

Procedure informatiche e strumenti operativi

L’Istituto preannuncia la predisposizione di un software per i Comuni, utile all’acquisizione e al controllo dei dati necessari al pagamento e alla generazione del flusso telematico o del supporto magnetico. Verranno inoltre adeguati i sistemi di lettura ottica e, nelle more della consegna dei moduli ottici, i Comuni potranno utilizzare modelli cartacei non ottici secondo lo schema fornito dall’INPS. È prevista anche una procedura per le Agenzie per il controllo dei supporti magnetici e per la trasmissione dei dati agli archivi centrali.

Assegno per il nucleo familiare: cumulabilità e base di calcolo

L’assegno ex art. 65 della legge n. 448/1998 può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dall’INPS; pertanto non si applicano le regole che vietano la duplicazione delle prestazioni di famiglia. La misura non costituisce reddito fiscale o previdenziale e non va computata né per il reddito individuale mensile ai fini del carico, né per il reddito familiare complessivo ai fini degli assegni familiari e dell’assegno per il nucleo familiare a carico dell’Istituto. Il pagamento avviene con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre; in prima applicazione il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dei dati del semestre solare precedente.

Assegno di maternità: compatibilità e pagamento

L’assegno di maternità non è cumulabile con analoghi trattamenti di maternità, salvo il riconoscimento della quota differenziale quando i trattamenti percepiti siano di importo inferiore all’assegno concesso dal Comune. L’importo, o l’eventuale differenza, è determinato dal Comune entro il limite massimo di cinque mensilità, considerando la misura mensile vigente alla data del parto. Non vanno operate trattenute fiscali. Il pagamento è effettuato in unica soluzione con cadenza mensile e comunque non oltre 45 giorni dalla ricezione dei dati dai Comuni; in prima attuazione il termine è di 60 giorni.

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