Circolare numero 175 del 14-9-1999
Per il personale navigante imbarcato in regime di Turno Particolare e/o Turno Generale il parametro della retribuzione imponibile (36.000.000), ai fini dello sgravio capitario ex art. 4, co. 17 e 18, viene rapportato ai mesi di imbarco moltiplicato per 1,4. Modalità operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sulla disciplina del contributo capitario per le imprese beneficiarie dello sgravio generale del Mezzogiorno, chiarendo come verificare il requisito retributivo per i lavoratori marittimi imbarcati in Turno Particolare (Tp) e Turno Generale (Tg). Ai fini del limite annuo di lire 36.000.000, la retribuzione imponibile va rapportata ai mesi di imbarco moltiplicati per 1,4, in considerazione dei riposi maturati. Vengono inoltre richiamate le modalità operative per il conguaglio sul modello DM10/2, con utilizzo del codice L352 per i periodi pregressi e termine di regolarizzazione entro il terzo mese successivo alla circolare.
Chiarimenti sullo sgravio capitario per il personale navigante marittimo
Chiarimenti sullo sgravio capitario per il personale navigante marittimo
La circolare fornisce un chiarimento applicativo in materia di contributo capitario riconosciuto alle imprese beneficiarie degli sgravi per il Mezzogiorno. In particolare, disciplina la verifica del requisito retributivo per il personale navigante marittimo in Turno Particolare e Turno Generale e richiama le modalità operative di conguaglio sul modello DM10/2.
Quadro normativo di riferimento
La misura si inserisce nella disciplina introdotta dalla circolare n. 37 del 17 febbraio 1998, relativa alla nuova disciplina degli sgravi per il Mezzogiorno e al contributo capitario per le imprese già beneficiarie dello sgravio generale previsto, da ultimo, dall’art. 27, comma 1, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Requisiti per il riconoscimento del contributo
Restano confermati i requisiti già indicati al punto 1.3 della circolare n. 37/1998. Il contributo spetta per i lavoratori che:
- siano in forza all’impresa alla data del 1° dicembre 1997;
- abbiano una retribuzione imponibile ai fini contributivi pensionistici non superiore a lire 36.000.000 su base annua nell’anno solare precedente.
Personale navigante in Turno Particolare e Turno Generale
Per i lavoratori marittimi imbarcati in regime di Turno Particolare (Tp) e/o Turno Generale (Tg) emerge una specificità legata alla disciplina dell’art. 24, primo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413. Tale norma prevede che i periodi di effettiva navigazione siano prolungati, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, con l’aggiunta dei giorni di sabato, domenica, delle festività trascorse durante l’imbarco e delle giornate maturate durante l’imbarco medesimo.
In applicazione di tale criterio, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 6/P/50035/Fiscal/P.G. del 15 gennaio 1999, ha precisato che, ai fini della quantificazione del limite annuo di lire 36.000.000 per lo sgravio capitario ex art. 4, commi 17 e 18, ogni mese di imbarco e la relativa retribuzione devono essere considerati come 1,4 mesi. Pertanto, per questo personale, il parametro retributivo va rapportato ai mesi di imbarco moltiplicati per 1,4.
Modalità operative e conguaglio
Per le operazioni di conguaglio sulle denunce contributive DM10/2 relative allo sgravio capitario ex lege n. 449/1997, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 37 del 17 febbraio 1998.
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere utilizzato il codice:
- L352,
da indicare nel quadro D del modello DM10/2 secondo le modalità già rese note con la circolare n. 37/98 e con la successiva circolare n. 63 del 18 marzo 1999.
Le operazioni di conguaglio per i periodi pregressi devono essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Punti principali
Ambito e finalità
La circolare richiama la precedente n. 37 del 17 febbraio 1998, che aveva introdotto la nuova disciplina degli sgravi per il Mezzogiorno e il contributo capitario per le imprese già beneficiarie dello sgravio generale previsto dall’art. 27, comma 1, della legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’intervento odierno ha natura chiarificatrice e riguarda in particolare i lavoratori per i quali spetta il contributo.
Requisiti dei lavoratori beneficiari
Resta fermo che il contributo spetta per i lavoratori che risultino in forza all’impresa alla data del 1° dicembre 1997 e che abbiano percepito, nell’anno solare precedente, una retribuzione imponibile ai fini contributivi pensionistici non superiore a lire 36.000.000 su base annua.
Trattamento del personale navigante marittimo
Per il personale marittimo in Turno Particolare (Tp) e Turno Generale (Tg) viene chiarito che, in applicazione dell’art. 24, primo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413, i periodi di effettiva navigazione sono prolungati, ai fini pensionistici, dei giorni di sabato, domenica, festivi trascorsi durante l’imbarco e delle giornate maturate durante l’imbarco. Di conseguenza, ai fini della verifica del limite di lire 36.000.000 annue, ogni mese di imbarco e di relativa retribuzione va considerato pari a 1,4 mesi.
Parametro retributivo per lo sgravio capitario
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 6/P/50035/Fiscal/P.G. del 15 gennaio 1999, ha precisato che per il personale navigante imbarcato in regime di Tp e/o Tg il parametro della retribuzione imponibile annua va rapportato ai mesi di imbarco moltiplicati per 1,4, ai fini dello sgravio capitario previsto dall’art. 4, commi 17 e 18.
Modalità operative per il conguaglio DM10/2
Per le operazioni di conguaglio sulle denunce contributive DM10/2 relative allo sgravio capitario ex lege n. 449/1997, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 37 del 17 febbraio 1998. Per la regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere utilizzato il codice L352, da indicare nel quadro D del modello DM10/2 secondo le modalità già rese note con la circolare n. 37/98 e con la circolare n. 63 del 18 marzo 1999.
Termine per la regolarizzazione
Le operazioni di conguaglio relative ai periodi pregressi possono essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
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