Circolare numero 173 del 13-9-1999
Norme in vigore nei Fondi Elettrici, Telefonici, Volo anteriormente al 12/7/97 e nel Fondo Trasporti anteriormente alla soppressione. Normativa introdotta dal D. Lgs. N. 184/1997: autorizzazioni richieste dal 12 luglio 1997 in poi. Iscritti ai Fondi Speciali con contribuzione presso l'ENPALS. Riflessi della nuova normativa sulle autorizzazioni anteriori alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per i Fondi Elettrici, Telefonici, Volo e per il soppresso Fondo Trasporti, il passaggio dalla previgente normativa al regime introdotto dal D.Lgs. 184/1997 per le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentate dal 12 luglio 1997 in avanti, mantenendo invece applicazione della disciplina precedente per le domande anteriori. Vengono illustrati requisiti, decorrenza, criteri di calcolo dei contributi, periodicità e termini di versamento, effetti dei ritardi, sospensioni, decadenze, conguagli e regole particolari per alcune fattispecie (part-time, disoccupazione, attività all’estero, contribuzione ENPALS). Sono riportate inoltre le aliquote contributive storiche e i facsimili di comunicazione da utilizzare dalle Sedi.
Prosecuzione volontaria nei Fondi speciali INPS dopo il D.Lgs. 184/1997
Prosecuzione volontaria nei Fondi speciali dopo il D.Lgs. 184/1997
La circolare ricostruisce in modo organico la disciplina della prosecuzione volontaria nei Fondi speciali INPS per gli iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici, Volo e al soppresso Fondo Trasporti, distinguendo tra domande presentate prima e dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. 184/1997. Il documento ha finalità operative per le Sedi, chiarendo quale normativa applicare, come calcolare il contributo e quali siano termini, effetti del ritardo e regole di compatibilità.
Ambito di applicazione e disciplina transitoria
La circolare precisa innanzitutto che il D.Lgs. 184/1997 ha riordinato la materia della prosecuzione volontaria, estendendo anche ai Fondi sostitutivi dell’AGO la disciplina già prevista per l’Assicurazione generale obbligatoria. Per le domande di autorizzazione presentate dal 12 luglio 1997 in poi si applicano le nuove regole di cui agli artt. 5 e seguenti del decreto; per le domande anteriori resta ferma la previgente normativa dei singoli Fondi.
In base al disposto transitorio, le autorizzazioni e le domande già presentate prima del 12 luglio 1997 devono essere definite secondo le regole originarie dei rispettivi ordinamenti speciali. Sono invece abrogate, dalla medesima data, le norme incompatibili con il nuovo impianto legislativo.
Requisiti per l’autorizzazione e soggetti esclusi
Il nuovo regime, richiamando l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 184/1997, consente la prosecuzione volontaria per conservare o raggiungere il diritto a pensione in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro. Il requisito ordinario è il possesso di almeno tre anni, pari a 156 settimane, di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda, salve le ipotesi di requisito ridotto previste per alcune categorie individuate dal D.Lgs. 564/1996.
La domanda non è soggetta, in linea generale, a un termine di decadenza, ma l’autorizzazione non può essere concessa a chi, al momento della domanda, risulti iscritto all’AGO, a Fondi sostitutivi, gestioni autonome, Casse professionali o Gestione separata. Inoltre, la prosecuzione volontaria è incompatibile con l’iscrizione obbligatoria in altra forma previdenziale e con la titolarità di una pensione diretta per i periodi successivi alla decorrenza della prestazione, nei limiti indicati dalla circolare. Resta compatibile, invece, l’assegno di invalidità.
Decorrenza dell’autorizzazione e domanda
Nel nuovo sistema l’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda; se la domanda è depositata di sabato, la decorrenza slitta al sabato successivo. La circolare precisa che la domanda di pensione respinta per carenza contributiva vale anche come richiesta di autorizzazione, con decorrenza dal primo sabato successivo alla data della domanda di pensione.
Per le domande presentate anteriormente alla riforma, la decorrenza seguiva invece le regole speciali dei singoli Fondi, normalmente dal giorno successivo alla cessazione dal servizio. Nel nuovo regime è inoltre possibile coprire, con contribuzione volontaria, i sei mesi precedenti la domanda, senza che ciò determini retrodatazione dell’autorizzazione.
Criteri di calcolo del contributo volontario
La circolare dedica ampio spazio alla determinazione del contributo dovuto nei diversi Fondi. Nel regime post D.Lgs. 184/1997 il contributo è di regola settimanale e va calcolato applicando l’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica alla retribuzione imponibile di riferimento, nel rispetto dei minimali contributivi. La base imponibile va rivalutata annualmente secondo l’indice ISTAT del costo della vita.
Per i periodi precedenti o per le autorizzazioni rilasciate secondo le vecchie regole, il calcolo resta ancorato alla disciplina propria di ciascun Fondo:
- Fondo Elettrici: contributo pari a quello dovuto per gli iscritti obbligatori, calcolato sulla retribuzione teorica del pari grado in servizio; per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 il contributo va determinato su base settimanale e con riferimento alla retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153/1969, come modificata.
- Fondo Telefonici: contributo pari a quello obbligatorio versato negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio; anche qui, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, si applica il criterio settimanale sulla retribuzione imponibile e con accredito in settimane.
- Fondo Volo: contributo mensile originariamente calcolato sulla retribuzione pensionabile al momento della cessazione, con rivalutazione ISTAT; per i periodi successivi al 31 dicembre 1997 si applica la nuova base imponibile e il conteggio in settimane.
- Fondo Trasporti: per le domande anteriori alla soppressione del Fondo il contributo era mensile sulla retribuzione pensionabile degli ultimi dodici mesi; per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 si applicano le regole generali AGO con calcolo settimanale.
La circolare evidenzia anche le aliquote storiche in allegato e, per il Fondo Telefonici, l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote retributive superiori ai limiti indicati per gli anni 1997, 1998 e 1999.
Periodicità, termini e modalità di versamento
Nel nuovo regime i contributi volontari vanno versati mediante bollettini trimestrali di conto corrente postale forniti dall’Istituto. L’importo trimestrale corrisponde al contributo settimanale moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre di riferimento.
I termini di pagamento sono perentori e, in sintesi, sono i seguenti:
- 30 giugno per il primo trimestre (gennaio-marzo),
- 30 settembre per il secondo trimestre (aprile-giugno),
- 31 dicembre per il terzo trimestre (luglio-settembre),
- 31 marzo dell’anno successivo per il quarto trimestre (ottobre-dicembre).
Per i periodi pregressi o per i trimestri già scaduti alla data di notifica dell’autorizzazione, il versamento va effettuato entro la fine del trimestre successivo alla comunicazione del provvedimento. La circolare ammette inoltre la convalida di versamenti anticipati, purché collocati temporalmente entro il trimestre in cui vengono accreditati.
Ritardi, rimborsi e conguagli
La disciplina previgente consentiva, in alcuni casi, il versamento tardivo con interessi al tasso legale entro termini più ampi; il nuovo regime elimina tale possibilità. Se il versamento avviene oltre i termini perentori, il contributo è inefficace e deve essere rimborsato senza interessi.
Restano rimborsabili anche i contributi:
- versati in misura superiore al dovuto,
- non sufficienti a coprire una settimana intera,
- contestuali ad altra contribuzione incompatibile,
- versati dopo la decorrenza della pensione.
La circolare prevede anche il recupero dei versamenti a conguaglio quando, per variazione dell’aliquota o per rivalutazione della base imponibile, risulti una differenza rispetto al dovuto. Il mancato o tardivo conguaglio comporta accredito parziale del periodo coperto.
Sospensione dell’autorizzazione e decadenza
La prosecuzione volontaria viene sospesa quando l’assicurato riprende un’attività soggetta ad altra assicurazione obbligatoria oppure quando interviene l’accredito di contribuzione figurativa incompatibile. In tali casi i versamenti effettuati nel periodo di sospensione non producono effetti pensionistici e devono essere restituiti.
La decadenza si verifica, secondo le varie discipline richiamate, in caso di sospensione dei versamenti oltre il limite previsto dalla normativa del Fondo, oppure per omesso/tardivo pagamento. La circolare distingue i diversi termini di decadenza nei Fondi: un anno per Elettrici e Telefonici nella disciplina storica, sei mesi per il Fondo Trasporti e le specifiche regole del nuovo regime. Quando viene meno la possibilità di prosecuzione e l’interessato non possiede il requisito minimo per la pensione nel Fondo, può essere costituita d’ufficio la posizione assicurativa nell’AGO, secondo le norme richiamate.
Casi particolari: part-time, disoccupazione, estero, ENPALS
Il documento tratta alcune fattispecie peculiari:
- per i lavoratori con part-time verticale o ciclico è ammessa la prosecuzione volontaria per le giornate di sospensione dell’attività e della copertura assicurativa, con domanda nei termini;
- per i lavoratori telefonici, i periodi di disoccupazione indennizzata successivi al 31 dicembre 1996 sono accreditabili figurativamente, rendendo incompatibile la contribuzione volontaria per gli stessi periodi, salvo la possibilità eccezionale di rinuncia all’indennità per alcune domande pregresse;
- per il Fondo Volo, la prosecuzione volontaria è consentita anche per attività svolte all’estero in specifiche condizioni, con disciplina sulla restituzione dei contributi se la contribuzione estera dà diritto a pensione;
- la contribuzione ENPALS nei Fondi speciali può essere valutata solo dopo ricongiunzione onerosa, non operando la totalizzazione nei regimi sostitutivi dell’AGO.
Effetti sulle autorizzazioni pregresse e verifica dei versamenti
La parte finale della circolare precisa che le autorizzazioni già rilasciate prima del 12 luglio 1997 restano efficaci, ma i contributi successivi devono essere adeguati al nuovo sistema quando ricadono nelle date di armonizzazione indicate. Le Sedi devono verificare i versamenti effettuati in modo difforme, procedere al ricalcolo e comunicare l’eventuale conguaglio con raccomandata A/R, fissando il termine di pagamento alla fine del trimestre successivo alla richiesta. Il mancato pagamento comporta la contrazione del periodo accreditabile.
Allegati operativi
Gli allegati riportano le aliquote contributive storiche dei Fondi Telefonici, Elettrici, Trasporti e Volo e contengono facsimili di comunicazione per:
- informare i prosecutori volontari già autorizzati sulle nuove regole di calcolo e versamento;
- notificare l’accoglimento delle domande presentate dal 12 luglio 1997 in poi;
- notificare l’accoglimento delle domande anteriori al 12 luglio 1997 con applicazione della normativa previgente.
Tali modelli evidenziano in particolare il passaggio dai versamenti in giorni ai versamenti in settimane, la rivalutazione annuale della retribuzione base, la perentorietà dei termini trimestrali e il venir meno della possibilità di sanare il ritardo con il solo pagamento di interessi.
Punti principali
Ambito temporale e norme applicabili
Per le domande presentate prima del 12 luglio 1997 continua ad applicarsi la normativa previgente dei singoli Fondi speciali; per le domande dal 12 luglio 1997 si applicano gli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. 184/1997, con rinvio alla disciplina dell’AGO. Il decreto ha inoltre abrogato dal 12 luglio 1997 le disposizioni incompatibili con il nuovo regime.
Requisiti per l’autorizzazione
Dal nuovo regime il requisito ordinario è la maturazione di almeno tre anni (156 settimane) di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda, salve le ipotesi di requisiti ridotti previste per talune categorie. La domanda non è soggetta a un termine di decadenza generale, ma l’autorizzazione è preclusa a chi, al momento della domanda o successivamente, risulti iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie o sia titolare di pensione diretta, nei casi indicati dalla circolare.
Decorrenza della prosecuzione volontaria
Nel nuovo regime l’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla domanda; se la domanda è presentata di sabato, decorre dal sabato seguente. Per il regime previgente la decorrenza era normalmente dal giorno successivo alla cessazione dal servizio. È inoltre possibile coprire volontariamente fino a sei mesi precedenti la domanda, senza retrodatare la decorrenza dell’autorizzazione.
Determinazione del contributo e minimali
La circolare distingue i criteri storici dei singoli Fondi e il criterio uniforme introdotto dal D.Lgs. 184/1997: nel nuovo regime il contributo è settimanale, parametrato alla retribuzione imponibile e all’aliquota vigente nella gestione, con rispetto dei minimali retributivi e contributivi di legge. Sono previsti annuale rivalutazione della base di calcolo secondo ISTAT e, per il Fondo Telefonici e per il Fondo Elettrici, l’accredito in settimane e non più in giorni per i periodi successivi alle date di armonizzazione indicate.
Periodicità, termini e effetti del ritardo
Nel nuovo regime i versamenti sono trimestrali e devono essere effettuati entro la fine del trimestre successivo a quello di competenza; i termini sono perentori e il ritardo comporta l’inefficacia del versamento e il rimborso delle somme, senza interessi. La circolare disciplina anche il pagamento dei periodi pregressi, i duplicati dei bollettini, i versamenti anticipati e i bollettini specifici per i periodi scaduti.
Sospensione, decadenza e contribuzione indebita
L’autorizzazione si sospende in caso di nuova attività soggetta ad assicurazione obbligatoria o di accredito figurativo, riprendendo efficacia alla cessazione della causa sospensiva. Restano esclusi e rimborsabili i versamenti effettuati in periodi incompatibili o dopo la decorrenza della pensione. La circolare dettaglia anche le ipotesi di decadenza per omesso o insufficiente versamento e la conseguente contrazione o perdita della copertura volontaria.
Casi particolari e raccordi con altre gestioni
Sono trattati i lavoratori part-time verticali o ciclici, i periodi di disoccupazione indennizzata nel Fondo Telefonici, le attività di volo all’estero per il Fondo Volo e la valutazione della contribuzione ENPALS nei Fondi speciali solo a seguito di ricongiunzione onerosa. Per il Fondo Trasporti sono inoltre indicate le regole transitorie legate alla soppressione dell’ordinamento speciale e alla gestione contabile separata nel FPLD.
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