Circolare numero 178 del 20-9-1999
Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 14.6.1995, e per i quali le aziende abbiano inoltrato istanza entro il 30.6.1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone un ulteriore sblocco, nei limiti delle residue disponibilità del Fondo per l’occupazione, dei benefici contributivi per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14 giugno 1995. Indica i criteri di priorità per l’accesso, i soggetti esclusi, le misure della riduzione, la durata massima, nonché gli adempimenti operativi per datori di lavoro e sedi INPS, inclusa la compilazione del mod. DM10/2.
Ulteriore sblocco della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14.6.1995
Ulteriore sblocco della riduzione contributiva per contratti di solidarietà dopo il 14 giugno 1995
La circolare disciplina un ulteriore sblocco dei benefici contributivi previsti per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14.6.1995, nei limiti delle residue disponibilità del Fondo per l’occupazione. Vengono precisati i criteri di priorità per l’ammissione, l’ambito soggettivo di applicazione, le misure della riduzione e gli adempimenti operativi a carico delle sedi e dei datori di lavoro.
Criteri di priorità per lo sblocco dei benefici
Il Ministero del Lavoro, con telex prot. n. 105037 del 5.8.1999, autorizza l’erogazione della riduzione contributiva secondo un ordine di priorità:
- con priorità assoluta, le aziende ricadenti nel criterio di cui all’art. 1, lettera a), del decreto 8 febbraio 1996, cioè le società controllate e/o collegate a un unico gruppo industriale;
- per le altre aziende, possono essere ammesse al beneficio le società che abbiano inoltrato istanza ai competenti UU.RR.L.M.O. entro il 30.6.1997.
La circolare richiama, per completezza, i precedenti sblocchi disposti con la circolare n. 87 del 7.4.1997 e con la circolare n. 169 del 27.7.1998, che avevano riguardato rispettivamente le istanze presentate entro il 30.4.1996 e quelle presentate entro il 31.1.1997.
Ambito soggettivo di applicazione
La riduzione contributiva spetta alle imprese che:
- abbiano stipulato contratti di solidarietà dopo il 14.6.1995;
- siano assoggettate all’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con il previsto decreto ministeriale.
La norma esclude espressamente i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. 20.5.1993, n. 148, convertito nella legge 19.7.1993, n. 236.
Misura della riduzione e durata del beneficio
La riduzione è riconosciuta per tutta la durata del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi, e spetta per ciascun lavoratore interessato da una riduzione di orario superiore al 20% con erogazione dell’integrazione salariale straordinaria.
Le misure applicabili sono le seguenti:
- 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, se la riduzione dell’orario è superiore al 20%;
- 35% se l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%;
- nelle aree italiane individuate dalla CEE come obiettivi 1 e 2 del regolamento n. 2052/88, le misure sono elevate rispettivamente al 30% e al 40%.
La circolare precisa inoltre che la riduzione opera mensilmente sulla parte dei contributi a carico del datore di lavoro riferita ai lavoratori che, nel mese considerato, abbiano subito la riduzione oraria richiesta. Le eventuali erogazioni ultramensili seguono il regime contributivo del mese in cui vengono corrisposte, secondo la previsione contrattuale.
Compatibilità con altre agevolazioni
La riduzione contributiva è compatibile con il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. È invece alternativa:
- alla riduzione derivante dalla normativa sugli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno;
- ad altre forme di riduzione contributiva previste a qualunque altro titolo nell’ordinamento.
Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro
La procedura per ottenere il beneficio deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro avente titolo.
La sede competente, verificata la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione in proprio possesso e, se necessario, integrata da quella dell’impresa o dell’Ufficio regionale del lavoro, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", con il significato di azienda ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996.
Se il periodo di ammissione al beneficio è già scaduto, il codice viene attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia mod. DM10/2 con la quale è effettuato il conguaglio dei mesi pregressi.
Compilazione del mod. DM10/2 e codici operativi
I datori di lavoro interessati devono indicare nel quadro "D" del mod. DM10/2 l’importo delle riduzioni dei contributi previdenziali e di quelli per le indennità economiche di malattia, maternità e Gescal, utilizzando i codici seguenti:
- L504, con dicitura "RID. 25% art. 6, c. 4, L. 608/96", per le imprese con riduzione dell’orario superiore al 20%;
- L505, con dicitura "RID. 30% art. 6, c. 4, L. 608/96", per le imprese nelle aree obiettivo 1 e 2;
- L506, con dicitura "RID. 35% art. 6, c. 4, L. 608/96", per le imprese con riduzione dell’orario superiore al 30%;
- L507, con dicitura "RID. 40% art. 6, c. 4, L. 608/96", per le imprese nelle aree obiettivo 1 e 2;
- L508, con dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96", per gli importi spettanti riferiti a periodi di paga già scaduti, da esporre su un rigo separato del quadro "D" e supportati da apposito prospetto di determinazione.
Per la restituzione di importi relativi a sgravi per il Mezzogiorno o ad altre agevolazioni contributive alternative devono essere usati, nei quadri "B-C", i codici:
- M183, "REST. SGR. UNICO DM 5.8.94";
- M195, "REST. SGR. L.449/97";
- M184, "REST. SGR. TOTALE ANNUALE DM 5.8.94" e successive modificazioni;
- M185, "REST. SGR. TOTALE L.183/76";
- M186, "DIFF.AGEVOL.CONTRIB.".
Controlli e contributo al SSN
Le denunce mod. DM10/2 che presentano i codici L504, L505, L506, L507 e L508 vengono memorizzate, dopo la fase di consolidamento, nell’archivio delle segnalazioni, così da consentire alle sedi eventuali controlli sulle somme portate a conguaglio o l’emissione di liste.
Per la sistemazione dei contributi relativi alle prestazioni del servizio sanitario a carico del datore di lavoro, la circolare stabilisce che debba essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Riferimento normativo
In allegato viene richiamato l’art. 6, comma 4, del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge 28.11.1996, n. 608, che conferma il diritto alla riduzione contributiva nei limiti delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, per un periodo non superiore a 24 mesi, con aliquote del 25% e del 30% e, in caso di riduzione dell’orario superiore al 30%, del 35% e del 40%.
Punti principali
Nuovo sblocco dei benefici e criteri di priorità
Il Ministero autorizza un ulteriore sblocco della riduzione contributiva sulla base delle residue disponibilità finanziarie del Fondo per l’occupazione. Hanno priorità assoluta le aziende rientranti nel criterio dell’art. 1, lett. a), del decreto 8 febbraio 1996, cioè le società controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale. Per le altre aziende, il beneficio può essere erogato alle società che abbiano presentato istanza ai competenti UU.RR.L.M.O. entro il 30.6.1997.
Ambito soggettivo di applicazione
La riduzione contributiva spetta alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14.6.1995, con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con il relativo decreto ministeriale. La norma esclude espressamente i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. 20.5.1993, n. 148, convertito nella legge n. 236/1993.
Misura, durata e condizioni della riduzione
La riduzione è riconosciuta per la durata del contratto, con limite massimo di 24 mesi, e spetta per ciascun lavoratore interessato da una riduzione di orario superiore al 20% con integrazione salariale straordinaria. La misura ordinaria è del 25%, elevata al 35% se l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%. Nelle aree italiane obiettivo 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 le percentuali diventano rispettivamente 30% e 40%. Le erogazioni ultramensili seguono il regime contributivo del mese in cui sono corrisposte.
Compatibilità con altre agevolazioni
La riduzione è compatibile con la fiscalizzazione degli oneri sociali, ma è alternativa allo sgravio per il Mezzogiorno e ad altre riduzioni contributive previste a qualsiasi altro titolo dall’ordinamento.
Adempimenti delle sedi e attribuzione del codice di autorizzazione
La procedura deve essere attivata dal datore di lavoro avente titolo. La sede competente, verificata la documentazione disponibile ed eventualmente integrata da quella dell’impresa o dell’Ufficio regionale del lavoro, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K". Il codice indica l’azienda ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive per contratti di solidarietà stipulati dopo il 14 giugno 1995. Se il periodo di ammissione è già scaduto, il codice viene attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 utilizzata per il conguaglio dei mesi pregressi.
Compilazione del mod. DM10/2
Nel quadro "D" del DM10/2 i datori di lavoro indicano le riduzioni dei contributi previdenziali, nonché di quelli per indennità economiche di malattia, maternità e Gescal, usando i codici L504, L505, L506 o L507 a seconda della misura della riduzione e della localizzazione territoriale. Le competenze riferite a periodi di paga già scaduti vanno esposte con il codice L508 e la dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96". Per le restituzioni relative a sgravi per il Mezzogiorno o ad altre agevolazioni alternative devono essere usati i codici M183, M195, M184, M185 e M186 nei quadri "B-C", secondo le fattispecie indicate.
Controlli e contributo al SSN
Le denunce DM10/2 contenenti i codici L504, L505, L506, L507 e L508 vengono memorizzate, dopo il consolidamento, nell’archivio delle segnalazioni per consentire controlli o l’emissione di liste. Per la sistemazione dei contributi relativi alle prestazioni del servizio sanitario a carico del datore di lavoro deve essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Riferimento normativo richiamato
In allegato è riportato l’art. 6, comma 4, del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge 28.11.1996, n. 608, che riconosce il diritto alla riduzione contributiva nei limiti del Fondo per l’occupazione, per un periodo non superiore a 24 mesi, con misure del 25%/30% e, in caso di riduzione dell’orario superiore al 30%, del 35%/40%.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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