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Circolare

Circolare numero 177 del 14-9-1999

L' art. 1, comma 2, della legge 21 luglio 1999, n. 236, nel convertire in legge l' art. 1, comma 2, del D.L. n. 148/1999, nel confermare al 31 ottobre 1999 la proroga della regolarizzazione contributiva agevolata in agricoltura, ha introdotto, a decorrere dal 25 luglio, alcune modificazioni sulle cadenze del pagamento rateale, con conseguente cambiamento del coefficiente di moltiplicazione per il pagamento attualizzato in unica soluzione. Nuove "Avvertenze" da inserire nella modulistica per il condono.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la disciplina della regolarizzazione contributiva agevolata nel settore agricolo prevista dall’art. 76 della legge n. 448/1998, a seguito della proroga introdotta e poi modificata dalla legge n. 236/1999. Il termine ultimo utile viene fissato al 2 novembre 1999 per la presentazione delle domande e per il pagamento in unica soluzione o della prima rata. Vengono inoltre dettagliate le modalità di pagamento con F24, i codici da utilizzare, i coefficienti per il versamento attualizzato o rateale, l’ambito soggettivo e oggettivo della sanatoria, la trattazione dei debiti già oggetto di precedenti regolarizzazioni, la gestione delle situazioni prescrizionali e gli adempimenti operativi per le sedi INPS e per la modulistica.

Proroga e istruzioni per la regolarizzazione contributiva agevolata in agricoltura

Regolarizzazione contributiva agevolata in agricoltura

La circolare aggiorna la disciplina della regolarizzazione contributiva agevolata nel settore agricolo, introdotta dall’art. 76 della legge n. 448/1998 e modificata dal D.L. n. 148/1999, convertito dalla legge n. 236/1999. L’intervento chiarisce in particolare la nuova scadenza del 2 novembre 1999, le modalità di pagamento, i criteri di calcolo delle rate e gli adempimenti operativi connessi alla presentazione delle domande.

Quadro normativo e decorrenza

La legge 21 luglio 1999, n. 236, ha sostituito la precedente formulazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 148/1999, stabilendo che la prima rata della regolarizzazione sia versata entro il 31 ottobre 1999. Poiché tale data e il 1° novembre risultano festivi, il termine ultimo utile viene spostato al 2 novembre 1999. Le modifiche introdotte in sede di conversione hanno efficacia dal 25 luglio 1999, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione.

Ambito soggettivo e periodi condonabili

Possono avvalersi della regolarizzazione i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli imprenditori agricoli a titolo principale e i concedenti a compartecipazione familiare o piccola colonia. L’agevolazione riguarda contributi e premi previdenziali e assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi non prescritti maturati fino a tutto il 1997.

Per i datori di lavoro agricolo la circolare precisa che la regolarizzazione comprende anche le posizioni contributive relative agli impiegati; per le aziende tenute al modello DM10/2, i contributi condonabili sono quelli dovuti fino a tutto dicembre 1997, anche se con scadenza naturale nel 1998. Per i coltivatori diretti optanti (CM) il riferimento è ai contributi maturati fino a marzo 1997.

Vantaggi della regolarizzazione

La regolarizzazione comporta diversi effetti favorevoli:

  • estinzione delle obbligazioni per somme aggiuntive, interessi e sanzioni civili non ancora pagate, compresa la sanzione una tantum ex lege n. 662/1996;
  • estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché delle sanzioni amministrative e di ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento contributivo;
  • non applicazione delle disposizioni degli artt. 6 e 10 del D.L. n. 338/1969, convertito dalla legge n. 389/1989, in tema di sgravi, fiscalizzazione e agevolazioni per zone montane e svantaggiate;
  • sospensione dei provvedimenti esecutivi in corso, in qualsiasi fase e grado, subordinatamente al puntuale pagamento alle scadenze previste;
  • possibilità di pagare in unica soluzione con versamento attualizzato della quota capitale dovuta in base alle venti rate.

Modalità di pagamento e coefficienti

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione, entro il 2 novembre 1999, mediante versamento attualizzato al tasso legale del 2,5% annuo della quota capitale dovuta in base alle venti rate;
  • in venti rate consecutive di pari importo, con prima rata entro il 2 novembre 1999, seconda rata entro il 15 dicembre 1999 e successive rate con cadenza semestrale dal 31 maggio 2000.

Le scadenze che cadono in giorno festivo sono prorogate al primo giorno successivo non festivo. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’1% annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla scadenza della prima rata, fissata al 31 ottobre 1999.

Per il pagamento in unica soluzione si distinguono due ipotesi:

  • per i versamenti effettuati prima del 25 luglio 1999 resta fermo il coefficiente 0,8975929548;
  • per i versamenti effettuati dal 25 luglio 1999 in poi si applica il coefficiente 0,9055226570.

La circolare riporta anche i coefficienti per il calcolo delle 20 rate, da 0,050000 a 0,054542, e fornisce esempi di calcolo su un debito di L. 30.000.000.

Compilazione del modello F24

Il pagamento deve essere effettuato con modello F24.

Per i soggetti non tenuti al modello DM10/2:

  • va compilata la sezione 1 con il codice fiscale del debitore;
  • nella sezione INPS va indicata una riga con codice sede, causale ACON, codice INPS di 17 caratteri oppure lasciato in bianco, importo a debito versato;
  • i campi relativi al periodo di riferimento non devono essere compilati.

Per le aziende tenute al modello DM10/2:

  • nella sezione INPS va indicata una riga con codice sede, causale DCON, matricola azienda di 10 caratteri numerici e importo a debito versato;
  • anche in questo caso i campi del periodo di riferimento restano vuoti.

Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia pari o superiore a 500 lire oppure inferiore. Per le rateizzazioni, nel campo "numero di rate prescelto" della sezione 6 va inserito sempre il valore 0101, salvo che il modello sia usato anche per versamenti di tributi o contributi rateizzabili ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997.

La circolare precisa inoltre che i modelli F24 possono essere richiesti già precompilati alle sedi INPS; per i versamenti successivi alla prima rata può essere riutilizzato il medesimo codice INPS della domanda originaria, ma non per domande diverse presentate dallo stesso contribuente.

Regolarizzazioni pregresse e residui insoluti

Sono ammissibili anche i contributi già oggetto di precedenti procedure di regolarizzazione agevolata in agricoltura, limitatamente alla parte del debito rimasta insoluta alla data del 1° gennaio 1999. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, le procedure di cui all’art. 4, comma 4 e seguenti, del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997.

Nel caso di precedente regolarizzazione per omessa denuncia, le denunce già presentate non devono essere ripresentate. Per determinare il debito residuo, la somma versata va imputata prima agli interessi di differimento, poi ai contributi e, se previsto, alle somme aggiuntive ridotte, seguendo il criterio di imputazione ai periodi più remoti. Per l’eventuale parte residua, il contribuente deve presentare una nuova domanda di condono e versare i relativi importi.

Contributi sospesi e prescrizione

Sono regolarizzabili anche i contributi il cui pagamento sia stato sospeso per ordinanze ministeriali a seguito di calamità naturali.

Sul tema della prescrizione la circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 72/1999 e precisa che i riferimenti temporali dei periodi condonabili variano in funzione della data di presentazione della domanda o delle denunce previste per le diverse fattispecie contributive. Per i lavoratori autonomi in agricoltura e i PC/CF, il calcolo dei periodi prescritti fa riferimento alla naturale scadenza dell’ultima rata dell’anno di riferimento; per il lavoro subordinato, si considera la scadenza naturale del pagamento dei contributi trimestrali, con prescrizione quinquennale, salvo il caso di denuncia del lavoratore o dei superstiti, per cui la prescrizione resta decennale limitatamente ai contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Domande integrative, verifica delle posizioni e modulistica

Il contribuente che abbia già presentato una domanda può presentare un’ulteriore domanda per somme non comprese nella prima; le domande sono trattate separatamente e i relativi versamenti devono essere distinti, anche mediante più righe nella sezione INPS del modello F24.

In sede di domanda è possibile produrre le ricevute di versamenti non presenti negli archivi INPS. Tali segnalazioni saranno verificate e poi valorizzate definitivamente negli archivi dell’Istituto. Per agevolare queste operazioni, la circolare segnala la disponibilità di ulteriore modulistica e l’aggiornamento delle avvertenze, con invito alle strutture periferiche a dare massima diffusione alle nuove istruzioni e alle implicazioni derivanti dalle modifiche normative.

Punti principali

Proroga del termine e decorrenza delle modifiche

La legge n. 236/1999 ha sostituito la precedente proroga prevista dal D.L. n. 148/1999, fissando il termine della prima rata al 31 ottobre 1999. Poiché il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi, il termine ultimo utile per presentare domanda e effettuare il primo pagamento slitta al 2 novembre 1999. Le modifiche hanno efficacia dal 25 luglio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione.

Soggetti interessati e periodi regolarizzabili

Possono accedere alla regolarizzazione i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli imprenditori agricoli a titolo principale e i concedenti a compartecipazione familiare o piccola colonia, per contributi e premi previdenziali e assistenziali omessi e non prescritti maturati fino a tutto il 1997. Per i datori di lavoro agricolo, la regolarizzazione riguarda anche le posizioni degli impiegati; per i soggetti tenuti al modello DM10/2, i contributi condonabili arrivano fino a tutto dicembre 1997, anche se scaduti nel 1998. Per i coltivatori diretti optanti (CM), il riferimento è ai contributi maturati fino a marzo 1997.

Modalità di pagamento: unica soluzione o rateazione

Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 2 novembre 1999, con pagamento attualizzato al tasso legale del 2,5% annuo della quota capitale dovuta in base alle venti rate. Per i pagamenti in unica soluzione effettuati prima del 25 luglio 1999 resta valido il coefficiente 0,8975929548; per quelli effettuati dal 25 luglio 1999 in poi si applica il coefficiente 0,9055226570. In alternativa, il debito può essere pagato in 20 rate consecutive: prima rata entro il 2 novembre 1999, seconda entro il 15 dicembre 1999, successive con cadenza semestrale dal 31 maggio 2000. Le rate successive alla prima sono gravate da interessi dell’1% annuo per il periodo di differimento.

Compilazione del modello F24

Il versamento deve avvenire tramite modello F24. Per i soggetti non tenuti al DM10/2 va indicata la sezione INPS con causale ACON, codice sede, codice INPS di 17 caratteri oppure, se omesso, il solo codice fiscale del debitore per l’abbinamento manuale da parte della sede. Per le aziende tenute al DM10/2 va utilizzata la causale DCON, con codice sede e matricola azienda di 10 caratteri numerici. Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire, per eccesso o difetto in base alla soglia di 500 lire. Per le rateizzazioni deve essere indicato nel campo "numero di rate prescelto" il valore 0101, salvo cumulo con altri versamenti rateizzabili ex D.Lgs. n. 241/1997.

Calcolo delle rate e coefficienti

La circolare fornisce una tabella di coefficienti per determinare l’importo di ciascuna delle 20 rate, da applicare al debito complessivo. I coefficienti partono da 0,050000 per la prima rata e arrivano a 0,054542 per la ventesima. Sono riportati anche esempi di calcolo: per un debito di L. 30.000.000 il pagamento attualizzato in unica soluzione ammonta a L. 27.165.680, arrotondato a L. 27.166.000; la prima rata rateale è pari a L. 1.500.000 e la seconda a L. 1.501.890, arrotondata a L. 1.502.000.

Debiti già oggetto di precedenti regolarizzazioni

Possono essere inclusi nella nuova regolarizzazione anche i contributi già interessati da precedenti procedure agevolate in agricoltura, limitatamente alla parte di debito rimasta insoluta alla data del 1° gennaio 1999. Se in una precedente sanatoria per omessa denuncia le denunce erano già state presentate, non vanno ripresentate. Per individuare il residuo insoluto occorre scomputare prima gli interessi di differimento e poi imputare il residuo ai contributi e, se previsto, alle somme aggiuntive ridotte, partendo dai periodi più remoti.

Contributi sospesi per calamità e prescrizione

Anche i contributi il cui versamento era stato sospeso per ordinanze ministeriali a seguito di calamità naturali possono essere regolarizzati. Quanto alla prescrizione, per i lavoratori autonomi in agricoltura e per i PC/CF il calcolo dei periodi prescritti fa riferimento alla naturale scadenza dell’ultima rata dell’anno di competenza; per il lavoro subordinato si considera la scadenza naturale del pagamento dei contributi trimestrali, con prescrizione quinquennale, salvo il caso di denuncia del lavoratore dipendente o dei superstiti, per cui la prescrizione resta decennale ma solo per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Domande integrative, verifica delle posizioni e modulistica

Chi ha già presentato una domanda di regolarizzazione può presentare una domanda integrativa per ulteriori somme debitorie non comprese nella prima; le nuove domande sono trattate separatamente e i versamenti vanno tenuti distinti. In sede di domanda i contribuenti possono produrre le ricevute di versamenti non presenti negli archivi INPS, che saranno poi valorizzate definitivamente dopo verifica documentale. La circolare segnala inoltre la distribuzione di ulteriore modulistica e l’aggiornamento delle avvertenze per contribuenti non tenuti al DM10/2 e per aziende tenute al DM10/2, invitando le strutture periferiche a diffondere tempestivamente le nuove istruzioni.

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