Sentenza del 31/01/2022 n. 2737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento notificata il 28/12/2009, derivante da un accertamento emesso nei confronti della società CF Costruzioni snc con imputazione per trasparenza di maggior reddito al socio F.A.; il contribuente ha dedotto vizi di notifica e di motivazione della cartella e, successivamente, ha sostenuto che l'atto prodromico era stato annullato da sentenze della CTP di Agrigento (n. 590/01/11 e n. 591/01/11 del 19/05/2011), perciò la iscrizione a ruolo provvisoria e la cartella di pagamento avevano perduto la loro legittimità e non potevano essere ulteriormente riscosse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l'ottavo motivo (relativo all'annullamento dell'atto impositivo che assesta il titolo della riscossione) e ha cassato la sentenza della CTR, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, rilevando che l'annullamento dell'atto impositivo fa venire meno il titolo della iscrizione a ruolo provvisoria anche se la sentenza non è passata in giudicato; gli altri motivi (i primi sette) sono stati giudicati inammissibili o sono stati rinunciati dal ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973
L'iscrizione a ruolo provvisoria per imposte frazionate ex art.15 si fonda sull'atto impositivo: se l'atto impositivo viene annullato, anche la iscrizione a ruolo provvisoria e la cartella di pagamento perdono legittimità e devono essere adeguatamente riesaminate o sgravate.
D.P.R. n. 602 del 1973
La possibilità di iscrizione cautelare o provvisoria a titolo di garanzia per il credito erariale è subordinata alla legittimità dell'atto impositivo: l'annullamento dell'atto presupposto comporta l'obbligo dell'ente impositore e del giudice di conformarsi alla statuizione.
D.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata in relazione agli accertamenti e alle imputazioni per trasparenza; la legittimità della riscossione dipende dalla validità dell'accertamento che la fonda.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale tributaria riferita alle conseguenze degli atti giurisdizionali; è stata invocata nel motivo che ha rilevato l'annullamento dell'atto impositivo e le relative ripercussioni sulla riscossione.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamata in relazione agli oneri di costituzione e di produzione documentale nel processo tributario; il ricorrente contestava la tempestività della produzione probatoria dell'agente della riscossione.
L. n. 241 del 1990
Principio generale del diritto amministrativo sulla motivazione degli atti: il contribuente aveva eccepito difetto di motivazione della cartella; la Corte però ha deciso sulla questione di legittimità derivante dall'annullamento dell'atto impositivo.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Norme relative ai diritti del contribuente (informazione e trasparenza): citate dall'odierno ricorrente in relazione alle informazioni presenti nella cartella e all'indicazione dell'organo cui proporre ricorso.
Codice di procedura civile
artt. 112, 115, 139, 140, 148, 155, 156, 160
Richiamati in relazione ai principi di onere della prova, motivazione e regole processuali; la controversia ha implicazioni probatorie (onnere della prova della notificazione) ma la Corte di legittimità ha deciso sul punto di diritto relativo all'annullamento dell'atto impositivo.
Codice civile
Articoli richiamati sull'onere della prova e sugli effetti della prescrizione: usati nelle censure relative a chi deve provare la regolarità della notifica e degli elementi di legittimazione della riscossione.
Massime di principio
- Se un giudice tributario annulla l'atto impositivo che costituisce il titolo della riscossione, l'iscrizione a ruolo provvisoria e la cartella basate su quell'atto perdono legittimità: l'ente impositore e l'agente della riscossione devono adeguarsi alla statuizione (sgravio o rimborso) anche prima del passaggio in giudicato, e il giudice che deve decidere sulla cartella deve tenerne conto.
- La prova della regolare notificazione della cartella grava sull'agente della riscossione; contestazioni tempestive del contribuente sulla notifica impongono al resistente di esibire la relata o altro idoneo documento probatorio, fatte salve le valutazioni del giudice sui profili processuali di ammissibilità delle produzioni.
- Questioni processuali come la tempestività di costituzione dell'agente della riscossione o la produzione documentale possono incidere sull'ammissibilità della prova ma, se il giudice di legittimità decide su un punto di diritto sopravvenuto (es. annullamento dell'atto impositivo), il giudizio va rinviato per nuovo esame conformemente alla pronuncia di annullamento.
- Contestazioni riguardanti la motivazione formale della cartella e l'indicazione dell'organo cui proporre ricorso sono rilevanti e vanno esaminate, ma non escludono automaticamente l'effetto dell'annullamento dell'atto impositivo che rende illegittima la riscossione fondata su quel titolo.
- In un caso simile le parti dovranno documentare al giudice di rinvio eventuali circostanze sopravvenute (provvedimenti di sgravio, pagamenti, decisioni ulteriori) poiché il giudice dovrà verificare gli effetti pratici dell'annullamento sul procedimento di riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 gen 2022Sentenza del 31/01/2022 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 31 gen 2022Sentenza del 31/01/2022 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 31 gen 2022Sentenza del 31/01/2022 n. 138 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 31 gen 2022Sentenza del 31/01/2022 n. 142 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 31 gen 2022Sentenza del 31/01/2022 n. 144 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 31 gen 2022Sentenza del 31/01/2022 n. 157 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →