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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-537/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025. — Società Italiana Lastre SpA (SIL) contro Agora SARL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25, paragrafo 1 – Accordo attributivo di competenza – Valutazione della validità dell’accordo – Carattere impreciso e sbilanciato – Legge applicabile – Nozione di nullità “dal punto di vista della validità sostanziale”. — Causa C-537/23

Giurisprudenza europea62023CJ0537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata dell’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis in tema di clausole attributive di competenza asimmetriche. Ha escluso che l’imprecisione o lo squilibrio della clausola vadano ricondotti alle sole cause di nullità sostanziale rimesse alla legge del foro designato, affermando invece criteri autonomi di validità. Ha inoltre ritenuto valida una clausola che consenta a una sola parte di scegliere anche altri fori, purché resti entro fori di Stati UE o parti della convenzione di Lugano II e rispetti i limiti posti dal regolamento.

Validità, ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, di una clausola attributiva di competenza asimmetrica o "sbilanciata" e determinazione della legge applicabile al profilo di nullità sostanziale

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, le censure relative al carattere impreciso o sbilanciato di una clausola attributiva di competenza debbano essere valutate secondo criteri autonomi di diritto dell’Unione oppure secondo la legge dello Stato membro del foro designato; se una clausola asimmetrica che consente a una parte di adire solo il foro designato e all’altra anche altri fori competenti sia valida; e quale legge nazionale si applichi, in ipotesi, alla validità sostanziale quando la clausola designa più fori o prevede una scelta non ancora esercitata.

Principio di diritto

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis va interpretato nel senso che le censure contro una clausola attributiva di competenza per il suo carattere impreciso o sbilanciato non si esaminano alla luce delle sole cause di nullità sostanziale rinviate alla legge dello Stato membro del foro designato, ma secondo criteri autonomi ricavabili dall’articolo 25; inoltre, una clausola asimmetrica è valida se designa con sufficiente precisione fori di Stati membri dell’Unione o parti della convenzione di Lugano II, non contrasta con le regole protettive degli articoli 15, 19 e 23 e non deroga a competenze esclusive dell’articolo 24.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 8 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 24 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro
  • Convenzione di Lugano II del 30 ottobre 2007
  • Articolo 1 della convenzione di Lugano II
  • Articolo 23 della convenzione di Lugano II
  • Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
  • Articolo 17 della convenzione di Bruxelles
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001

Validità delle clausole attributive di competenza asimmetriche nel regolamento Bruxelles I bis

La sentenza C‑537/23, resa in rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation francese, riguarda la validità di una clausola di scelta del foro contenuta in un contratto di fornitura tra SIL e Agora. La Corte è chiamata a precisare la portata dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 quando la clausola attribuisce a una sola parte una facoltà di scelta più ampia rispetto all’altra.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, i committenti di un’opera hanno citato in giudizio Agora e SIL dinanzi al giudice francese per responsabilità e risarcimento danni. Agora ha chiamato in garanzia SIL, che ha eccepito l’incompetenza del giudice francese invocando la clausola contrattuale che designava il Tribunale di Brescia per le controversie derivanti dal contratto o ad esso collegate, riservando però a SIL la facoltà di agire anche davanti ad altro giudice competente, in Italia o all’estero. La cour d’appel de Rennes ha ritenuto la clausola illecita per la sua asimmetria e per l’asserita mancanza di prevedibilità; la SIL ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la validità dovesse essere valutata secondo il diritto italiano, quale legge dello Stato del foro designato.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l’imprecisione o il carattere sbilanciato della clausola vadano valutati con criteri autonomi dell’Unione oppure secondo la legge del foro designato;
  • se una clausola che obbliga una parte a rivolgersi solo al foro designato, ma consente all’altra di adire anche altri giudici competenti, sia valida;
  • quale legge si applichi alla validità sostanziale quando la clausola designa più fori o quando la parte titolare della facoltà di scelta non l’ha ancora esercitata.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama soprattutto l’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, in particolare:

  • il paragrafo 1, sulla clausola attributiva di competenza e sulla nullità "dal punto di vista della validità sostanziale" secondo la legge dello Stato membro designato;
  • il paragrafo 4, che esclude la validità delle clausole contrarie agli articoli 15, 19 o 23 o alle competenze esclusive dell’articolo 24. Sono inoltre richiamati i considerando 15, 16, 18, 19 e 20, che valorizzano prevedibilità, trasparenza, certezza del diritto e autonomia delle parti. La Corte richiama anche, in chiave comparativa e sistematica, la Convenzione dell’Aia del 2005, la Convenzione di Lugano II, la Convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte chiarisce che la nozione di nullità "dal punto di vista della validità sostanziale" non riguarda i profili di precisione o di equilibrio della clausola, ma le cause generali di invalidità del contratto, come vizi del consenso e incapacità, disciplinate dal diritto dello Stato membro del foro designato. Secondo la Corte, l’obbligo che una clausola identifichi con sufficiente precisione gli elementi oggettivi per individuare il giudice competente è una condizione autonoma di validità ricavata dall’articolo 25, distinta dalla validità sostanziale. Lo stesso vale per il carattere sbilanciato della clausola: salvo i casi espressamente disciplinati dal regolamento, la valutazione non passa dalla legge nazionale del foro designato, ma dai criteri autonomi dell’articolo 25 interpretato alla luce dell’autonomia contrattuale e degli obiettivi di prevedibilità e certezza del diritto.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte afferma che l’articolo 25 non impone alle parti di designare un solo e unico Stato membro. Una clausola può essere valida anche se attribuisce a una parte la facoltà di adire, oltre al foro indicato, altri giudici competenti, purché tali giudici siano individuabili con sufficiente precisione e siano fori di Stati membri dell’Unione o di Stati parti della Convenzione di Lugano II. La Corte precisa tuttavia che la clausola non potrebbe estendersi a giudici di Stati terzi non rientranti in tali strumenti, poiché ciò comprometterebbe prevedibilità, trasparenza e certezza del diritto. Quanto all’asimmetria, essa non è di per sé incompatibile con il regolamento: il principio di autonomia delle parti consente accordi non perfettamente bilanciati, salvo i limiti derivanti dalle disposizioni protettive e dalle competenze esclusive.

Effetto dei regimi protettivi e delle competenze esclusive

La Corte sottolinea che il regolamento Bruxelles I bis contiene discipline specifiche per assicurazioni, consumo e lavoro, nelle quali l’asimmetria è ammessa solo nei limiti consentiti dagli articoli 15, 19 e 23. Inoltre, una clausola attributiva di competenza non può derogare alle competenze esclusive di cui all’articolo 24. Nel caso concreto, fatte salve le verifiche del giudice nazionale, la clausola non sembra ricadere in tali divieti e non appare contraria all’articolo 25 solo perché attribuisce a SIL una facoltà di scelta più ampia rispetto ad Agora.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • il carattere impreciso o sbilanciato di una clausola attributiva di competenza va valutato con criteri autonomi dell’articolo 25, non con le sole cause di nullità sostanziale rinviate alla legge del foro designato;
  • una clausola asimmetrica è valida se designa fori di Stati membri dell’Unione o parti della Convenzione di Lugano II, identifica elementi oggettivi sufficientemente precisi, non viola le norme protettive degli articoli 15, 19 e 23 e non incide su competenze esclusive dell’articolo 24. La terza questione non viene esaminata, perché assorbita dalla risposta alla prima.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionaleclausole attributive di competenzacontratti commerciali internazionalicooperazione giudiziaria civile e commerciale

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