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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-18/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025. — F S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari – Imposta sulle persone giuridiche – Esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche per i redditi percepiti da un organismo siffatto – Condizioni dell’esenzione – Gestione esterna di tale organismo – Direttiva 2009/65/CE – Articolo 29, paragrafo 1 – Applicabilità. — Causa C-18/23

Giurisprudenza europea62023CJ0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo polacco, ha esaminato la compatibilità con il diritto UE di una disciplina fiscale che concede l’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche solo ai fondi d’investimento gestiti esternamente. Ha escluso l’applicabilità della direttiva 2009/65 al caso concreto, perché il fondo lussemburghese era un organismo che raccoglieva capitali senza promuovere la vendita delle quote al pubblico. Ha invece applicato l’articolo 63 TFUE, ritenendo la norma polacca una restrizione alla libera circolazione dei capitali non giustificata e quindi incompatibile con il diritto dell’Unione.

La libera circolazione dei capitali osta a una normativa fiscale nazionale che riserva l’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche ai soli organismi di investimento collettivo gestiti esternamente, escludendo i fondi gestiti internamente costituiti in un altro Stato membro.

La questione giuridica

Se l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, in combinato disposto con gli articoli 18, 49 e 63 TFUE, osti a una normativa nazionale che, ai fini dell’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche sui redditi da investimento, impone come condizione formale che l’organismo di investimento collettivo sia gestito da un soggetto esterno autorizzato nello Stato membro di stabilimento, escludendo così i fondi gestiti internamente costituiti secondo il diritto di un altro Stato membro.

Principio di diritto

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che subordina l’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche dei redditi di un organismo di investimento collettivo alla circostanza che esso sia gestito da un’entità esterna autorizzata nello Stato di stabilimento, quando tale requisito esclude i fondi gestiti internamente costituiti secondo la legge di un altro Stato membro. In una situazione del genere, la differenza di trattamento introduce una restrizione alla libera circolazione dei capitali non giustificata dalla tutela degli investitori, poiché l’obiettivo perseguito può essere già assicurato da altri requisiti di vigilanza meno restrittivi e la misura non risulta né coerente né proporzionata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 65 TFUE
  • Direttiva 2009/65/CE
  • Articolo 29, paragrafo 1, direttiva 2009/65/CE
  • Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 7, direttiva 2009/65/CE
  • Articolo 3, direttiva 2009/65/CE
  • Articolo 6, direttiva 2009/65/CE
  • Considerando 83, direttiva 2009/65/CE

Esenzione fiscale per fondi d’investimento e gestione esterna

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach in una controversia tra un fondo lussemburghese e l’autorità tributaria polacca. La questione nasce dal rifiuto di riconoscere a un organismo di investimento collettivo non residente l’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche, perché gestito internamente e non da un soggetto esterno.

Fatti e procedimento principale

Il fondo F S.A. dichiarava di avere sede in Lussemburgo ed essere integralmente assoggettato a imposta in tale Stato. Operava come fondo d’investimento specializzato di diritto lussemburghese, autorizzato e controllato dalla CSSF, con gestione interna affidata a un consiglio di amministrazione. Il fondo chiese un parere fiscale per sapere se i redditi derivanti dai suoi investimenti in Polonia potessero beneficiare dell’esenzione prevista dalla normativa polacca.

L’autorità tributaria negò l’esenzione, ritenendo non soddisfatta la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), della legge polacca sull’imposta sulle persone giuridiche, cioè la gestione da parte di un ente esterno autorizzato. Il giudice del rinvio osservò che, nel sistema polacco, i fondi nazionali possono essere soltanto gestiti esternamente e che la disciplina fiscale applicabile agli organismi esteri avrebbe dunque creato una differenza di trattamento in funzione della modalità di gestione.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato la direttiva 2009/65/CE, in particolare:

  • il considerando 83, che afferma che la direttiva non incide sulle norme fiscali nazionali;
  • l’articolo 1, che delimita l’ambito di applicazione agli OICVM stabiliti negli Stati membri;
  • l’articolo 3, lettera b), che esclude gli organismi che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle quote al pubblico;
  • l’articolo 6, relativo alle società di gestione;
  • l’articolo 29, paragrafo 1, relativo alle società di investimento non designate di una società di gestione.

Sono stati inoltre considerati gli articoli 18, 49, 63 e 65 TFUE.

Applicabilità della direttiva 2009/65

La Corte ha ritenuto, in primo luogo, che la direttiva 2009/65 non fosse applicabile alla controversia principale. Il fondo F raccoglieva capitali mediante offerta non pubblica di acquisto delle azioni del fondo; pertanto, rientrava nell’esclusione prevista dall’articolo 3, lettera b), della direttiva.

Di conseguenza, la questione non poteva essere risolta sulla base dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2009/65, né dell’articolo 18 TFUE o dell’articolo 49 TFUE, non essendo la controversia riferibile alla libertà di stabilimento ma, per il suo oggetto, alla libera circolazione dei capitali.

Libera circolazione dei capitali e restrizione

La Corte ha qualificato la normativa polacca come misura rientrante nell’articolo 63 TFUE, perché riguardava il trattamento fiscale dei redditi derivanti da investimenti effettuati da organismi di investimento collettivo, senza incidenza sull’esercizio del controllo o sulla gestione di imprese. La disposizione fiscale subordinava l’esenzione alla gestione esterna del fondo e, secondo l’interpretazione del giudice del rinvio, escludeva i fondi gestiti internamente.

Tale requisito, pur formulato in modo generale, svantaggiava di fatto gli organismi costituiti in altri Stati membri, nei quali la gestione interna è legittimamente ammessa. La Corte ha ribadito che una normativa fiscalmente neutra in apparenza può comunque costituire restrizione quando un criterio obiettivo corrisponde, nella pratica, a una forma societaria o organizzativa accessibile soltanto agli operatori nazionali.

Comparabilità e giustificazioni invocate

La Corte ha osservato che, rispetto alla finalità dell’esenzione fiscale, un organismo di investimento collettivo gestito internamente non si trova in una situazione oggettivamente diversa rispetto a uno gestito esternamente. Se l’obiettivo dell’esenzione è evitare la doppia imposizione e assimilare gli investimenti tramite fondi agli investimenti diretti, la modalità di gestione non incide sulla tassazione dei redditi percepiti e distribuiti.

Quanto alla giustificazione fondata sulla tutela degli investitori, la Corte l’ha riconosciuta in astratto come motivo imperativo di interesse generale. Tuttavia, ha ritenuto che la misura non fosse proporzionata né coerente, perché la normativa già richiede che i fondi siano soggetti al controllo delle autorità competenti nello Stato di stabilimento. Inoltre, la semplice esclusione dall’esenzione dei fondi gestiti internamente non dimostra in modo adeguato in che modo ciò tuteli effettivamente gli investitori.

La Corte ha respinto anche il richiamo, formulato dal governo polacco, alla prevenzione degli abusi, poiché non supportato da elementi concreti né da un nesso specifico tra gestione interna e rischio di abuso.

Decisione e principio affermato

La Corte ha concluso che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che consente l’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche solo agli organismi di investimento collettivo gestiti da un’entità esterna autorizzata nello Stato di stabilimento, escludendo i fondi gestiti internamente costituiti secondo il diritto di un altro Stato membro, quando il diritto nazionale del primo Stato membro consente solo la forma a gestione esterna.

Per i professionisti, il dato centrale è che uno Stato membro può scegliere le forme organizzative ammesse sul proprio territorio, ma non può utilizzare la condizione di gestione esterna come filtro fiscale idoneo a penalizzare i veicoli di investimento esteri comparabili.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalifiscalità direttaorganismi di investimento collettivo in valori mobiliarifondi d'investimentodiscriminazione fiscale

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