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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-353/23

Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 27 February 2025. — Nouryon Performance Formulations BV, formerly Nouryon Industrial Chemicals BV v European Commission. — Appeal – Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH Regulation) – Evaluation of registration dossiers – Request for further studies for the purposes of the evaluation of the registration dossier for dimethyl ether – Decision addressed to the registrant and contested by it before the General Court of the European Union – Subsequent replacement of the registrant at the European Chemicals Agency (ECHA) – Appeal brought by the new registrant – Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Appeal brought by an entity which was not a party to the proceedings before the General Court – Inadmissibility. — Case C-353/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’appello proposto da Nouryon Performance Formulations BV contro la sentenza del Tribunale sulla conformità della registrazione REACH del dimetil etere. Ha ritenuto che la società, non essendo parte del giudizio di primo grado, non fosse legittimata ad appellare: il trasferimento delle attività e l’aggiornamento della registrazione non equivalgono a una successione processuale nel contenzioso. La decisione chiarisce che la sostituzione del registrante presso ECHA non trasferisce, di per sé, i diritti di difesa e di impugnazione del registrante originario.

Impugnazione proposta da un nuovo titolare della registrazione REACH che non aveva partecipato al giudizio di primo grado: la Corte ne dichiara l’inammissibilità per difetto di legittimazione ad appellare ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia.

La questione giuridica

Se un soggetto che non era parte del giudizio dinanzi al Tribunale, ma che ha successivamente rilevato le attività relative alla sostanza e aggiornato presso ECHA l’identità del registrante ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del REACH, possa essere considerato legittimato a proporre appello contro la sentenza del Tribunale e contro la decisione della Commissione adottata nei confronti del registrante originario.

Principio di diritto

L’appello proposto da un soggetto che non è stato parte del procedimento dinanzi al Tribunale è inammissibile, salvo circostanze speciali idonee a conferire la legittimazione ad appellare; il mero trasferimento delle attività relative alla sostanza e l’aggiornamento dell’identità del registrante presso ECHA, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del REACH, non comportano il trasferimento automatico dei diritti processuali del registrante originario né consentono al nuovo registrante di impugnare la sentenza resa nel giudizio promosso da quest’ultimo.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 340/2008
  • Articolo 288, quarto comma, TFUE
  • Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
  • Articolo 184, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 140, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Inammissibilità dell’appello del nuovo registrante REACH

Si tratta di un ricorso in impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, proposto avverso una sentenza del Tribunale relativa a una decisione della Commissione adottata nel quadro della valutazione di un dossier di registrazione REACH per il dimetil etere. Il punto decisivo non riguarda il merito scientifico della richiesta di ulteriori studi, ma la legittimazione del soggetto che ha proposto l’appello.

Fatti e procedimento principale

Il dimetil etere era stato registrato congiuntamente da più operatori, con Nouryon Industrial Chemicals BV quale registrante capofila. In seguito a un controllo di conformità ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ECHA aveva trasmesso un progetto di decisione, poi divenuto decisione della Commissione ex articolo 51, paragrafo 7, REACH, che imponeva la presentazione di ulteriori studi su tossicità per lo sviluppo prenatale e tossicità riproduttiva estesa.

Gli operatori avevano impugnato la decisione dinanzi al Tribunale, che aveva respinto integralmente il ricorso. Successivamente, nel 2021, Nouryon Performance Formulations BV aveva rilevato le attività relative al dimetil etere e aveva fatto aggiornare presso ECHA l’identità del registrante, sostenendo di essere il successore legale di Nouryon Industrial Chemicals BV per tutto ciò che attiene alla sostanza.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, che limita l’appello alle parti e agli intervenienti nel procedimento dinanzi al Tribunale, oltre che agli Stati membri e alle istituzioni;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), REACH, che impone al registrante di aggiornare la registrazione in caso di mutamento della propria identità;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 340/2008, che esclude la tassa per alcuni aggiornamenti della registrazione, tra cui il cambio di identità del registrante senza mutamento della personalità giuridica;
  • gli articoli 288, quarto comma, e 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, per ribadire che una decisione è vincolante per il destinatario cui è notificata.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’appello non è stato proposto da una delle parti del giudizio di primo grado, ma da Nouryon Performance Formulations BV, società giuridicamente distinta da Nouryon Industrial Chemicals BV.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che una parte estranea al giudizio dinanzi al Tribunale non ha legittimazione ad appellare la sentenza, salvo circostanze speciali. Nel caso di specie, il mero fatto che Nouryon Performance Formulations abbia acquisito le attività relative al dimetil etere non equivale a un trasferimento di tutti gli attivi e passivi della società originaria né alla cessazione di quest’ultima. Di conseguenza, non si produce un trasferimento automatico dei diritti processuali del registrante originario.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’aggiornamento dell’identità del registrante ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), REACH farebbe subentrare il nuovo registrante negli obblighi derivanti dalla decisione e, quindi, anche nei diritti processuali correlati. La sostituzione del destinatario di una decisione individuale può derivare dal diritto dell’Unione solo nei limiti in cui il nuovo soggetto rimpiazzi effettivamente il precedente come destinatario dell’atto; ma la norma REACH sull’aggiornamento della registrazione non prevede, in sé, il trasferimento dei diritti di impugnazione del registrante iniziale.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara l’appello inammissibile e lo respinge. Conseguentemente, condanna Nouryon Performance Formulations BV a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dalla Commissione e da ECHA; dispone inoltre che gli altri intervenienti indicati nel dispositivo sopportino le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che:

  • la legittimazione ad appellare ex articolo 56 dello Statuto è riservata, in linea di principio, alle parti e agli intervenienti del giudizio di primo grado;
  • la continuità economica o il trasferimento di una linea di attività non bastano a fondare una successione processuale nel contenzioso UE;
  • nel sistema REACH, l’aggiornamento dell’identità del registrante presso ECHA non trasferisce automaticamente il diritto di impugnare gli atti o le sentenze adottati nei confronti del registrante originario.

Come è indicizzato

Materiereachdiritto processuale unionaleammissibilità dell’appellosostanze chimichesuccessione societaria e legittimazione processuale

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