Corte di giustizia, Sentenza C-562/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2025. — T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. contro Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče. — Rinvio pregiudiziale – Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica – Spettro radio armonizzato – Diritti d’uso individuali per una durata limitata – Proroga di tali diritti – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Direttiva (UE) 2018/1972 – Articolo 49, paragrafi 1 e 2 – Applicabilità temporale. — Causa C-562/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il meccanismo di proroga e di prevedibilità regolatoria introdotto dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche non si applica ai diritti d'uso individuali dello spettro radio già concessi prima dell'entrata in vigore della direttiva 2018/1972. Si tratta infatti di una disciplina sostanziale non retroattiva, priva di un regime transitorio che consenta di riaprire situazioni definitivamente consolidate. Per questo motivo la Corte ha dichiarato irrilevanti le questioni sull'effetto diretto e sull'applicabilità alternativa della precedente direttiva autorizzazioni.
Applicabilità temporale dell'articolo 49 della direttiva 2018/1972 alla proroga di diritti d'uso individuali dello spettro radio concessi prima dell'entrata in vigore del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
La questione giuridica
Se l'articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/1972 si applichi alla proroga dei diritti d'uso individuali dello spettro radio concessi prima dell'entrata in vigore della direttiva ma scaduti dopo tale data; in subordine, se tali disposizioni o, in alternativa, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE, come modificata, siano direttamente applicabili e quali criteri debbano guidare la proroga; nonché se rilevi l'esclusione nazionale di proroghe oltre i quindici anni.
Principio di diritto
L'articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/1972 non si applica alla proroga di diritti d'uso individuali dello spettro radio rientranti nel paragrafo 2 che siano stati concessi prima della data di entrata in vigore della direttiva, anche se la loro scadenza interviene successivamente. La disposizione ha natura sostanziale e, in mancanza di un'espressa previsione transitoria, non può operare retroattivamente su una situazione giuridica già sorta e definitivamente acquisita; di conseguenza, non occorre esaminare l'effetto diretto né i criteri di proroga per tali diritti pregressi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/20/CE
- Direttiva 2009/140/CE
- Direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 5, paragrafo 2, direttiva 2002/20/CE
- Articolo 5, paragrafo 2, quarto comma, direttiva 2002/20/CE come modificata
- Articolo 47, paragrafo 1, direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 49, paragrafi 1 e 2, direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 124, paragrafo 1, direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 125, direttiva (UE) 2018/1972
- Decisione n. 676/2002/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, decisione n. 676/2002/CE
- Articolo 2, decisione n. 676/2002/CE
Applicabilità temporale della proroga dei diritti d'uso dello spettro radio
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall'Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), riguarda il rifiuto di prorogare diritti d'uso individuali di radiofrequenze concessi alla società T‑2 nel 2006. Il nodo centrale è stabilire se l'articolo 49 della direttiva (UE) 2018/1972 possa incidere su diritti già attribuiti prima della sua entrata in vigore, ma non ancora scaduti al momento del recepimento.
Fatti e procedimento principale
Nel 2006 l'Agenzia slovena competente ha assegnato alla T‑2 diritti d'uso individuali di radiofrequenze per quindici anni, senza prevedere nel bando la possibilità di rinnovo. Nel 2021 la società ha chiesto una proroga di cinque anni invocando l'articolo 49 della direttiva 2018/1972. L'autorità ha respinto l'istanza, osservando che il diritto nazionale applicabile non consentiva una proroga oltre il limite massimo di quindici anni e che la nuova direttiva non poteva applicarsi retroattivamente.
Normativa UE richiamata
La Corte richiama:
- l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE e la sua versione modificata dalla direttiva 2009/140/CE, che prevedevano soltanto che la durata dei diritti fosse adeguata al tipo di servizio e, nella versione modificata, anche al periodo di ammortamento degli investimenti;
- l'articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/1972, che disciplina la durata dei diritti d'uso individuali dello spettro radio e, per lo spettro armonizzato destinato alla banda larga senza fili, prevede una prevedibilità regolatoria per almeno 20 anni e criteri generali per eventuali proroghe;
- gli articoli 124 e 125 della direttiva 2018/1972, relativi a recepimento e abrogazione delle direttive precedenti;
- il considerando 131, che insiste sulla necessità di considerare il rinnovo con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;
- la decisione n. 676/2002/CE, quale base del concetto di spettro radio armonizzato.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiede, in sostanza:
- se l'articolo 49, paragrafi 1 e 2, sia direttamente invocabile dai singoli;
- se tale disposizione si applichi ai diritti concessi prima dell'entrata in vigore della direttiva ma scaduti dopo;
- in caso negativo, se debba applicarsi la disciplina previgente della direttiva 2002/20 o della direttiva 2002/20 modificata;
- se la disciplina nazionale che esclude proroghe oltre quindici anni debba essere considerata.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2018/1972 non si limita a codificare la normativa precedente, ma riforma il quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche. Tuttavia, l'articolo 124 fissa solo il termine di recepimento e non contiene un regime transitorio per i diritti d'uso già esistenti.
Applicando i principi generali sull'efficacia nel tempo delle norme UE, la Corte distingue tra norme nuove applicabili agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina previgente e norme sostanziali, che non possono incidere retroattivamente su situazioni definitivamente consolidate salvo chiara volontà del legislatore.
L'articolo 49, paragrafo 2, è qualificato come norma sostanziale. La Corte rileva che:
- al momento del rilascio dei diritti alla T‑2, la direttiva 2002/20 non prevedeva alcuna durata minima prefissata né regole di proroga comparabili;
- i diritti erano stati concessi per quindici anni e tale assetto costituiva una situazione giuridica ormai consolidata;
- il testo dell'articolo 49, paragrafo 2, presuppone che i criteri per la proroga siano resi noti prima della concessione dei diritti e che la valutazione avvenga almeno due anni prima della loro scadenza, elementi incompatibili con una applicazione retroattiva a diritti già attribuiti;
- anche la finalità di assicurare prevedibilità regolatoria per 20 anni non basta, da sola, a imporre un'applicazione retroattiva;
- il considerando 131 conferma che il legislatore ha concepito la procedura di rinnovo in un'ottica prospettica.
La Corte conclude quindi che l'articolo 49, paragrafi 1 e 2, non si applica ai diritti concessi prima dell'entrata in vigore della direttiva, anche se la loro scadenza avviene dopo tale data. Di conseguenza, non occorre esaminare né l'effetto diretto della norma, né l'eventuale applicazione diretta della disciplina previgente, né i criteri nazionali di proroga.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/1972 non si applica alla proroga della durata di diritti d'uso individuali dello spettro radio ricadenti nel paragrafo 2 e concessi prima della data di entrata in vigore della direttiva, pur se la loro scadenza intervenga successivamente. Restano quindi ferme, per tali diritti, le regole applicabili al momento della concessione e quelle nazionali pertinenti, senza che il nuovo regime del codice europeo possa essere fatto valere retroattivamente.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori e i consulenti, la sentenza conferma che la disciplina del codice europeo delle comunicazioni elettroniche sulla durata e proroga dei diritti d'uso dello spettro radio opera in via prospettica. Il rinnovo fondato sull'articolo 49 richiede che i diritti siano stati concessi quando la nuova disciplina era già vigente o, quantomeno, che il legislatore abbia previsto un espresso regime transitorio, qui assente.
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