Corte di giustizia, Sentenza C-454/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2025. — Κ.Α.Μ. contro Repubblica di Cipro. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Status di rifugiato – Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 – Revoca o rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante – Comportamento e fatti precedenti all’ingresso del richiedente nel territorio dello Stato membro ospitante – Ammissibilità – Validità – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 78, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa allo status dei rifugiati (“Convenzione di Ginevra”). — Causa C-454/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la clausola di sicurezza dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95 può fondarsi anche su comportamenti precedenti all’ingresso nello Stato membro, purché l’autorità valuti in concreto il pericolo per la sicurezza nazionale. La sentenza distingue tale ipotesi dalle cause di esclusione dell’articolo 12 della direttiva e dall’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra, nonché dal diverso standard dell’articolo 33, paragrafo 2, di quest’ultima. La Corte conferma inoltre la validità della disposizione alla luce del TFUE e della Carta.
Rinvio pregiudiziale sulla possibilità di revocare o negare lo status di rifugiato, per pericolo per la sicurezza dello Stato membro, sulla base di comportamenti anteriori all’ingresso nel territorio nazionale e sulla validità dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95
La questione giuridica
Se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95 consenta allo Stato membro di revocare o rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato quando il pericolo per la sicurezza è fondato su fatti o comportamenti anteriori all’ingresso nel territorio dello Stato membro; se tali fatti debbano essere esclusi perché non rientrano nei motivi di esclusione dell’articolo 12 della direttiva e dell’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra; e se la disposizione sia valida alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta, anche in rapporto all’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra.
Principio di diritto
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può revocare lo status di rifugiato o rifiutarne il riconoscimento quando vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro, anche se tale valutazione si basa su fatti o comportamenti anteriori al suo ingresso nel territorio nazionale; non è decisivo che tali fatti non integrino cause di esclusione ex articolo 12 della direttiva e articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra, né occorre fare riferimento, per questa valutazione, ai requisiti più restrittivi dell’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione. La disposizione è altresì valida alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta.
Norme richiamate
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 78, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 12 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 13 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 14, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 21 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 24 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 1, sezione F, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra)
- Articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra)
Revoca o diniego dello status di rifugiato per pericolo per la sicurezza basato su fatti precedenti all’ingresso
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Cipro) relativo alla domanda di asilo di K.A.M., cittadino marocchino. Il caso riguarda il rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità cipriote, motivato da ragioni di sicurezza nazionale con riferimento anche a comportamenti anteriori all’ingresso nel territorio di Cipro.
Fatti e procedimento principale
K.A.M. è entrato irregolarmente a Cipro il 29 dicembre 2018 e ha presentato domanda di protezione internazionale il 10 gennaio 2019. In seguito, l’Ufficio antiterrorismo cipriota ha trasmesso al Servizio per l’asilo una nota riservata nella quale segnalava la pericolosità dell’interessato, richiamando elementi relativi a presunti legami con un gruppo terroristico, contraddizioni sui viaggi compiuti prima dell’ingresso nel territorio nazionale e precedenti contatti con autorità di polizia di altri Stati membri. Il 16 aprile 2019 il Servizio per l’asilo ha respinto la domanda, pur rilevando la presenza di elementi idonei a dimostrare un fondato timore di persecuzione in caso di ritorno in Marocco. La decisione è stata confermata dall’Autorità per il controllo dei rifugiati il 30 luglio 2019, e K.A.M. ha quindi adito il giudice del rinvio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama la Convenzione di Ginevra, in particolare:
- l’articolo 1, sezione F, sulle cause di esclusione dalla nozione di rifugiato;
- l’articolo 33, paragrafo 2, sul divieto di refoulement e sulle eccezioni per ragioni di sicurezza.
Nel diritto dell’Unione sono centrali:
- la direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli 2, 12, 13, 14, 21 e 24;
- l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE;
- l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte richiama anche i considerando 21, 31 e 37 della direttiva, utili per interpretare la nozione di sicurezza nazionale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiede in sostanza:
- se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, consenta di fondare la revoca o il diniego dello status di rifugiato su fatti anteriori all’ingresso nel Paese di protezione;
- se ciò sia compatibile con l’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra e con l’articolo 18 della Carta;
- come debba essere intesa la nozione di “pericolo per la sicurezza dello Stato membro”, in particolare se possa comprendere comportamenti pregressi.
Chiarimenti preliminari della Corte
La Corte osserva che, nel caso concreto, l’autorità cipriota non aveva in realtà precedentemente riconosciuto lo status di rifugiato a K.A.M.; pertanto, la vicenda poteva riguardare sia la revoca sia il rifiuto del riconoscimento dello status ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4 o 5, della direttiva. La Corte precisa inoltre che la circostanza che l’interessato soddisfi i requisiti materiali della nozione di rifugiato non esclude che lo Stato membro possa, in presenza dei presupposti previsti dalla direttiva, negare o revocare lo status formale.
Ragionamento della Corte sulla prima e terza questione
La Corte afferma che la formulazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), è ampia e non contiene alcuna limitazione geografica o temporale. Il riferimento a “fondati motivi per ritenere” che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro consente quindi di considerare anche fatti o comportamenti anteriori all’ingresso nel territorio nazionale, se pertinenti per valutare il rischio attuale o potenziale. La Corte sottolinea che:
- tali fatti possono essere rilevanti per stimare la probabilità di reiterazione o di mantenimento di condotte pericolose;
- non è necessario che si tratti di fatti commessi nello Stato membro ospitante;
- la valutazione resta comunque individuale e richiede un esame di tutte le circostanze del caso.
La nozione di “sicurezza dello Stato membro” è ricondotta alla sicurezza nazionale, che comprende sia profili di sicurezza interna sia di sicurezza esterna. Nel richiamo al considerando 37 della direttiva, la Corte precisa che vi rientrano anche i casi di sostegno al terrorismo internazionale o di appartenenza a un’organizzazione che lo sostiene.
La Corte chiarisce inoltre che la valutazione ex articolo 14, paragrafo 4, lettera a), non è vincolata dalla soglia più rigorosa dell’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra, né richiede che i fatti integrino una causa di esclusione ai sensi dell’articolo 1, sezione F, della Convenzione o dell’articolo 12 della direttiva. Si tratta di istituti diversi:
- l’articolo 12 disciplina l’esclusione dalla qualità di rifugiato;
- l’articolo 14, paragrafi 4 e 5, riguarda la revoca o il diniego dello status formale;
- l’articolo 33, paragrafo 2, attiene al respingimento verso il Paese di origine.
La Corte ribadisce che la revoca o il diniego dello status non implicano automaticamente il rimpatrio nel Paese di origine, poiché il rispetto degli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta può comunque impedire il respingimento in caso di rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti.
Ragionamento sulla validità della disposizione
Esaminando la seconda questione, la Corte esclude che l’interpretazione accolta faccia emergere elementi nuovi tali da incidere sulla validità dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95. Richiamando la sentenza M e a. del 14 maggio 2019, la Corte ricorda di avere già dichiarato che la direttiva, così letta, non aggiunge nuove cause di esclusione dalla qualità di rifugiato rispetto a quelle della Convenzione di Ginevra e rispetta l’equilibrio del sistema europeo di asilo.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95 consente allo Stato membro di revocare o rifiutare lo status di rifugiato sulla base di fatti o comportamenti anteriori all’ingresso nel territorio nazionale, se tali fatti giustificano fondati motivi di pericolo per la sicurezza dello Stato membro;
- non rileva che tali fatti non rientrino nelle cause di esclusione dell’articolo 12 della direttiva e dell’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra;
- per questa valutazione non occorre riferirsi ai criteri dell’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione;
- l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, è valido alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta.
Principio di diritto ricavabile
La sentenza conferma che la clausola di sicurezza della direttiva 2011/95 ha una portata autonoma rispetto alle cause di esclusione della Convenzione di Ginevra: lo Stato membro può intervenire sullo status di rifugiato anche per condotte pregresse e extraterritoriali, purché sussistano fondati motivi di pericolo per la sicurezza nazionale e sia svolta una valutazione individuale e concreta.
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