Corte di giustizia, Sentenza C-203/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025. — CK contro Magistrat der Stadt Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera h) – Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione – “Scoring” – Valutazione della solvibilità di una persona fisica – Accesso alle informazioni significative sulla logica utilizzata nella profilazione – Verifica della correttezza delle informazioni fornite – Direttiva (UE) 2016/943 – Articolo 2, punto 1 – Segreto commerciale – Dati personali di terzi. — Causa C-203/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia sul contenuto del diritto di accesso dell’interessato in caso di scoring automatizzato e sul rapporto con la tutela dei segreti commerciali e dei dati di terzi. Affermando un diritto alla spiegazione sostanziale del meccanismo decisionale, precisa che l’accesso non si riduce a dati grezzi o a formule matematiche. Stabilisce inoltre che il conflitto con segreti commerciali o diritti di terzi va risolto dall’autorità o dal giudice, non mediante un rifiuto automatico imposto dalla legge nazionale.
Diritto di accesso RGPD nelle decisioni automatizzate: contenuto delle "informazioni significative sulla logica utilizzata" e bilanciamento con dati di terzi e segreti commerciali
La questione giuridica
1) Se, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), RGPD, l’interessato abbia diritto, nelle decisioni automatizzate/profilazione, a una spiegazione sostanziale della procedura e dei principi applicati per ottenere il risultato (ad es. score di solvibilità), e non a una mera formula o descrizione tecnica. 2) Se, quando le informazioni da comunicare contengono dati di terzi o segreti commerciali, il titolare debba trasmetterle all’autorità di controllo o al giudice, affinché questi bilancino gli interessi e determinino la portata dell’accesso. 3) Se una norma nazionale che esclude di regola l’accesso quando sono a rischio segreti commerciali sia compatibile con il RGPD.
Principio di diritto
In caso di decisione automatizzata, compresa la profilazione, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), RGPD attribuisce all’interessato il diritto di ottenere una spiegazione effettiva, concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile della procedura e dei principi concretamente applicati per usare i suoi dati personali e ottenere il risultato, come un profilo di solvibilità; non basta la mera divulgazione di un algoritmo o di una formula complessa. Se le informazioni da comunicare contengono dati di terzi o segreti commerciali, il titolare non può semplicemente negare l’accesso, ma deve trasmettere tali informazioni al giudice o all’autorità di controllo competenti, i quali effettuano il bilanciamento caso per caso e determinano la portata dell’accesso; è quindi incompatibile con il RGPD una norma nazionale che escluda di regola il diritto di accesso in presenza di segreti commerciali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 12 RGPD
- Articolo 13 RGPD
- Articolo 14 RGPD
- Articolo 15 RGPD
- Articolo 22 RGPD
- Articolo 23 RGPD
- Articolo 54 RGPD
- Articolo 58 RGPD
- Direttiva (UE) 2016/943
- Articolo 2, punto 1, direttiva (UE) 2016/943
- Articolo 9 direttiva (UE) 2016/943
- Articolo 4, paragrafo 6, Datenschutzgesetz (DSG)
Diritto di accesso e scoring automatizzato nel RGPD
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wien in una controversia tra CK e l’amministrazione comunale di Vienna, con l’intervento di Dun & Bradstreet Austria GmbH, società specializzata in valutazioni creditizie. Il giudizio nasce da un diniego di contratto di telefonia mobile fondato su uno scoring automatizzato della solvibilità dell’interessata.
Fatti e procedimento principale
CK aveva chiesto accesso alle informazioni relative alla logica usata nel trattamento automatizzato dei suoi dati personali. In un primo procedimento, il Bundesverwaltungsgericht aveva accertato la violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), RGPD per mancata comunicazione di informazioni significative sulla logica utilizzata. Quando CK ha chiesto l’esecuzione forzata di quella decisione, la domanda è stata respinta; da qui il nuovo giudizio dinanzi al giudice del rinvio.
Il giudice nazionale ha spiegato che, secondo una perizia disposta nel procedimento, per verificare la correttezza delle informazioni e la coerenza dello scoring sarebbero stati necessari dati molto specifici: i dati personali usati, la formula matematica, i valori attribuiti ai fattori e persino esempi di score di altri soggetti calcolati con la stessa regola. Ha quindi chiesto se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), consenta anche di controllare la veridicità delle informazioni fornite e come debba essere risolto il conflitto con eventuali segreti commerciali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), RGPD;
- l’articolo 22, paragrafo 3, RGPD;
- l’articolo 12 RGPD, sul principio di trasparenza;
- gli articoli 13 e 14 RGPD, che impongono l’informativa sulle decisioni automatizzate;
- l’articolo 23 RGPD, sulle possibili limitazioni legislative;
- l’articolo 15, paragrafo 4, RGPD, sul rispetto dei diritti altrui;
- la direttiva (UE) 2016/943, in particolare l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 9 sui segreti commerciali nei procedimenti giudiziari.
Prima questione: contenuto delle "informazioni significative sulla logica utilizzata"
La Corte chiarisce che l’espressione "informazioni significative sulla logica utilizzata" non richiede la divulgazione integrale dell’algoritmo, ma impone una spiegazione reale e intelligibile della procedura e dei principi concretamente applicati per trattare i dati personali e ottenere il risultato.
In particolare:
- non è sufficiente una formula matematica complessa o la descrizione dettagliata di tutte le fasi tecniche del processo;
- le informazioni devono consentire all’interessato di capire quali suoi dati sono stati usati e in che modo hanno inciso sul risultato;
- nella profilazione, può essere utile spiegare come una variazione dei dati avrebbe portato a un esito diverso.
La Corte valorizza il contesto sistematico del RGPD: l’articolo 15 si collega agli obblighi informativi degli articoli 13 e 14 e al principio di trasparenza dell’articolo 12. Sottolinea inoltre che il diritto di accesso serve all’interessato per verificare la liceità del trattamento e per esercitare i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, nonché il diritto di ricorso e risarcimento.
Per questo motivo, il diritto di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), è letto come un vero e proprio diritto alla spiegazione del funzionamento del meccanismo decisionale automatizzato e del risultato ottenuto, come un profilo di solvibilità.
Distinzione tra spiegazione della logica e verifica dei dati
La Corte precisa però che il controllo della correttezza dei dati personali in sé non rientra nella lettera h) dell’articolo 15, bensì nella parte introduttiva del paragrafo 1, che garantisce all’interessato di ottenere conferma e accesso ai dati che lo riguardano. Dunque, la lettera h) riguarda la logica del trattamento e non sostituisce il diritto di accesso ai dati personali o la verifica della loro esattezza.
Seconda linea della decisione: terzi, segreti commerciali e bilanciamento
La Corte affronta poi il problema del conflitto tra diritto di accesso, dati di terzi e segreti commerciali. Richiamando i considerando 4 e 63 RGPD, osserva che la protezione dei dati non è assoluta e deve essere conciliata con altri diritti fondamentali, ma ciò non può tradursi in un diniego generalizzato dell’accesso.
Quando l’esercizio del diritto di accesso potrebbe ledere diritti o libertà altrui, compresi il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale:
- occorre un bilanciamento caso per caso;
- se possibile, vanno adottate modalità di comunicazione che limitino l’impatto sui diritti altrui;
- non è consentito uno schema normativo che escluda in via generale l’accesso ogni volta che siano coinvolti segreti commerciali.
La Corte richiama anche la propria giurisprudenza sul fatto che il giudice nazionale può ricevere i dati riservati e decidere, sulla base di una valutazione proporzionata, se e in quale misura comunicarli alla controparte. Lo stesso modello si applica qui: se il titolare ritiene che le informazioni da fornire contengano dati di terzi o segreti commerciali, deve trasmetterli all’autorità di controllo o al giudice competenti, i quali effettuano il bilanciamento e stabiliscono la portata concreta dell’accesso.
Incompatibilità della norma austriaca generale di esclusione
La Corte esclude la compatibilità con il RGPD di una disposizione nazionale come l’articolo 4, paragrafo 6, DSG, nella parte in cui prevede che il diritto di accesso non sussiste, di regola, quando l’accesso espone a rischio un segreto commerciale o aziendale. Una simile regola generalizzata sottrae al giudice o all’autorità il bilanciamento richiesto dal diritto dell’Unione e anticipa in modo definitivo l’esito della ponderazione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), RGPD attribuisce all’interessato il diritto di ottenere una spiegazione della procedura e dei principi concretamente applicati nel processo decisionale automatizzato, in forma pertinente, concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile;
- se le informazioni da comunicare contengono dati di terzi o segreti commerciali, il titolare deve comunicarle al giudice o all’autorità di controllo competenti, che bilanciano i diritti e gli interessi in gioco per determinare la portata dell’accesso.
Principi pratici per gli operatori
Per gli avvocati e i consulenti aziendali, la decisione conferma che nei casi di scoring e profilazione:
- il cliente/interessato può pretendere una spiegazione concreta del meccanismo decisionale;
- non basta opporre la complessità dell’algoritmo;
- il segreto commerciale non opera come esenzione automatica;
- il conflitto tra trasparenza e riservatezza va gestito in sede giudiziaria o davanti all’autorità di controllo, con un bilanciamento effettivo e caso per caso.
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