Regolamento (UE) 2024/2642
Regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua, sul piano dell’Unione, le misure restrittive decise dal Consiglio nei confronti di persone ed entità legate ad attività di destabilizzazione praticate dalla Russia. Il nucleo della disciplina è il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione dei soggetti inseriti nell’allegato I, con un sistema di deroghe autorizzative e di cooperazione tra Stati membri e Commissione. Sono inoltre previste norme su elusione, obblighi informativi, responsabilità, trattamento dati personali, sanzioni nazionali e procedura di aggiornamento delle liste.
Regolamento che istituisce misure restrittive UE di congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone, entità e organismi responsabili o collegati ad attività di destabilizzazione della Russia.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I, nonché a chiunque operi nell’Unione o sotto giurisdizione di uno Stato membro in relazione ai fondi, alle risorse economiche, ai pagamenti, ai contratti e alle operazioni interessati. Ha applicazione territoriale ampia: nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche/enti costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. Sono previste deroghe specifiche per esigenze umanitarie, per alcune spese essenziali, per missioni diplomatiche/consolari e per altri casi autorizzabili dalle autorità competenti; l’allegato I è riesaminato almeno ogni 12 mesi.
Misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia
Il regolamento istituisce un quadro di sanzioni dell’Unione volto a colpire persone, entità e organismi collegati ad attività di destabilizzazione attribuite alla Federazione russa. Esso dà attuazione, in via uniforme negli Stati membri, alla decisione (PESC) 2024/2643, con particolare attenzione al congelamento di fondi e risorse economiche e al divieto di metterli a disposizione dei soggetti designati.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro della PESC e viene adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE. Dai considerando emerge l’esigenza di garantire applicazione uniforme delle misure restrittive nell’Unione, nonché coerenza con il regolamento (UE) 2024/1359 in tema di strumentalizzazione dei migranti, che è richiamato quale criterio rilevante per l’inserimento in elenco. Il testo afferma inoltre la necessità di rispettare i diritti fondamentali, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, i diritti della difesa e la protezione dei dati personali.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 1 fornisce definizioni ampie e operative, tra cui quelle di "richiesta", "contratto o operazione", "fondi", "risorse economiche" e "congelamento". La nozione di richiesta include pretese giudiziali e stragiudiziali, domande di esecuzione di sentenze e lodi, e richieste connesse a garanzie o obbligazioni finanziarie. Il regolamento si applica territorialmente in modo esteso: nel territorio dell’Unione, sugli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino e alle persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro, nonché alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
Soggetti designabili e misure principali
L’articolo 2 costituisce il nucleo della disciplina: tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da soggetti elencati nell’allegato I sono congelati, e nessun fondo o risorsa economica può essere messo, direttamente o indirettamente, a loro disposizione o destinato a loro vantaggio. I soggetti designabili includono coloro che sono responsabili di atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, degli Stati membri o di paesi terzi, oppure che sostengono o traggono vantaggio da tali atti. Il catalogo comprende, tra l’altro, manipolazione delle informazioni, ingerenze coordinate, violenze, sabotaggio, attività informatiche malevole, attacchi a infrastrutture critiche, strumentalizzazione dei migranti, sfruttamento di conflitti e istigazione o agevolazione di conflitti armati.
Deroghe autorizzative e eccezioni umanitarie
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 disciplinano una serie di deroghe e autorizzazioni. Sono previste autorizzazioni per bisogni fondamentali, spese legali, costi di gestione o custodia, spese straordinarie, pagamenti connessi a missioni diplomatiche e consolari, funzionamento delle rappresentanze UE e degli Stati membri in Russia e servizi di comunicazione elettronica. Per l’assistenza umanitaria, il regolamento stabilisce una esenzione ampia per ONU, organizzazioni internazionali, determinate ONG e altri soggetti qualificati; in alternativa, l’autorità competente può autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche. Il testo introduce anche un meccanismo di silenzio-assenso: in mancanza di decisione negativa o richiesta di informazioni entro cinque giorni lavorativi, l’autorizzazione si considera rilasciata. Ulteriori deroghe sono previste per l’esecuzione di decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative e per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorte prima dell’inserimento in elenco.
Gestione dei conti congelati, obblighi informativi ed elusione
L’articolo 7 chiarisce che i conti congelati possono ricevere accrediti che restano comunque congelati, compresi interessi, altri profitti e pagamenti dovuti da rapporti preesistenti o da decisioni giudiziarie o arbitrali. L’articolo 8 impone a soggetti, autorità e registri interessati obblighi di segnalazione, collaborazione e scambio di informazioni, con salvaguardia del segreto professionale forense e della riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente nei limiti indicati. L’articolo 9 vieta espressamente l’elusione delle misure restrittive e attribuisce rilievo alla mancata comunicazione dei beni detenuti dai soggetti listati: tale omissione è considerata partecipazione all’elusione.
Responsabilità, richieste contrattuali e tutela delle istituzioni
L’articolo 10 protegge chi applica in buona fede il congelamento o il rifiuto di disponibilità dei fondi, salvo negligenza, e chi non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che il proprio comportamento avrebbe violato il regolamento. L’articolo 11 rende inammissibili le richieste fondate su contratti o operazioni incisi dalle misure restrittive quando sono proposte da soggetti listati o da chi agisce per loro conto, ponendo a carico del richiedente l’onere di provare la liceità della pretesa. Rimane comunque possibile il controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento contrattuale derivante dal regolamento.
Governance, aggiornamento dell’elenco e protezione dei dati
Gli articoli 12, 13, 14, 16, 17 e 18 disciplinano lo scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri, l’aggiornamento dell’allegato I, i dati identificativi da riportare in elenco, il trattamento dei dati personali e le autorità competenti nazionali. Il Consiglio modifica l’allegato I quando decide l’applicazione delle misure a nuovi soggetti e deve comunicare i motivi dell’inserimento, consentendo osservazioni e riesame periodico almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l’allegato II in base alle informazioni degli Stati membri e pubblica i nomi in elenchi e mappe sanzionatorie. Il trattamento dei dati personali è limitato a quanto necessario ed è espressamente ricondotto ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Sanzioni nazionali ed entrata in vigore
L’articolo 15 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, inclusi adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni, e di comunicarne il quadro normativo alla Commissione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o operazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi" e "territorio dell’Unione". Le definizioni di "richiesta" e "contratto o operazione" sono ampie e coprono anche domande riconvenzionali, exequatur e strumenti finanziari e garanzie di varia natura.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato I. Il paragrafo 2 vieta di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti o destinarli a loro vantaggio. Il paragrafo 3 individua le categorie di soggetti inseribili in elenco: responsabili, sostenitori o beneficiari di atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono democrazia, Stato di diritto, stabilità o sicurezza dell’Unione, degli Stati membri o di paesi terzi, inclusi sabotaggio, manipolazione delle informazioni, ingerenze coordinate, violenze, attività ibride, strumentalizzazione dei migranti, sfruttamento di conflitti e istigazione o agevolazione di conflitti armati.
Deroghe per bisogni fondamentali, spese legali e spese straordinarie
L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati per bisogni fondamentali, onorari e spese legali ragionevoli, costi di normale gestione o custodia, spese straordinarie previa notifica almeno due settimane prima, pagamenti connessi a missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali immuni, funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari UE e degli Stati membri in Russia, nonché servizi di comunicazione elettronica forniti da operatori UE. Le autorità devono informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
Esenzione e autorizzazione per aiuti umanitari
L’articolo 4 prevede che il divieto dell’articolo 2 non si applichi alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, attività finanziarie, risorse economiche, beni e servizi necessari per assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, se svolte da ONU, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU, ONG partecipanti a piani coordinati ONU, soggetti certificati dall’Unione o da uno Stato membro, agenzie specializzate degli Stati membri e relativi partner. L’esenzione non si applica ai soggetti contrassegnati da asterisco nell’allegato I. In alternativa, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo per tali finalità; in assenza di decisione sfavorevole o richiesta di informazioni entro cinque giorni lavorativi, l’autorizzazione si considera rilasciata. Le autorizzazioni sono comunicate entro quattro settimane.
Autorizzazione per decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative
L’articolo 5 consente lo svincolo di fondi o risorse congelati quando essi siano oggetto di una decisione arbitrale, giudiziaria o amministrativa antecedente o successiva all’inserimento in elenco, purché i fondi siano destinati esclusivamente a soddisfare crediti garantiti o riconosciuti da tale decisione, la decisione non favorisca soggetti listati e il suo riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane.
Pagamenti dovuti in base a contratti o obbligazioni anteriori all’inserimento
L’articolo 6 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse congelati quando il pagamento sia dovuto da un soggetto elencato in forza di un contratto, accordo o obbligazione sorta prima dell’inserimento in elenco, a condizione che i fondi siano usati per quel pagamento e che il pagamento non violi il divieto di messa a disposizione dell’articolo 2, paragrafo 2. Anche in questo caso è prevista la comunicazione entro due settimane.
Accrediti su conti congelati e flussi consentiti
L’articolo 7 chiarisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, e devono informare senza indugio l’autorità competente. Sono inoltre ammessi gli accrediti di interessi o altri profitti, pagamenti dovuti da contratti o obbligazioni anteriori all’inserimento e pagamenti dovuti in base a decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, sempre se tali somme restano sottoposte a congelamento.
Obblighi informativi e cooperazione
L’articolo 8 impone ai soggetti interessati di fornire immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni utili all’attuazione del regolamento, incluse quelle sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare alle verifiche. Sono espressamente fatti salvi il segreto delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e la riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente, estesa anche a taluni professionisti abilitati dal diritto nazionale. Le informazioni possono circolare tra Commissione e Stati membri solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute, e varie autorità nazionali e registri pubblici devono elaborare e scambiare prontamente i dati rilevanti, anche per individuare violazioni o elusioni.
Divieto di elusione e obblighi specifici dei soggetti listati
L’articolo 9 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività finalizzate all’elusione delle misure restrittive, includendo anche la condotta di chi accetta il rischio che la propria partecipazione produca tale risultato. I soggetti inseriti nell’allegato I devono comunicare entro sei settimane le informazioni sui fondi o risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro e collaborare con l’autorità competente; la mancata comunicazione è qualificata come partecipazione all’elusione. Le informazioni trasmesse sono utilizzabili solo per le finalità previste e il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725.
Responsabilità e buona fede
L’articolo 10 esclude la responsabilità di chi congela fondi o rifiuta di metterli a disposizione in buona fede, purché l’azione sia ritenuta conforme al regolamento, salvo negligenza. È inoltre esclusa la responsabilità quando il soggetto non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare che le proprie azioni avrebbero violato le misure restrittive.
Inopponibilità delle richieste connesse ai contratti colpiti dalle misure
L’articolo 11 prevede che non siano soddisfatte richieste relative a contratti o operazioni incisi dalle misure restrittive, incluse domande di indennizzo, compensazione, garanzie e richieste di proroga o pagamento, se presentate da soggetti listati o da chi agisce per loro conto. L’onere di dimostrare che il soddisfacimento non è vietato grava sul richiedente. Resta salvo il controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali derivante dal regolamento.
Scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri
L’articolo 12 disciplina la cooperazione informativa tra Commissione e Stati membri, con particolare riferimento ai fondi congelati, alle autorizzazioni concesse, ai problemi di violazione o applicazione e alle sentenze nazionali. Gli Stati membri devono comunicare senza indugio ogni altra informazione rilevante che possa pregiudicare l’effettiva attuazione del regolamento.
Procedura di inserimento e riesame dell’allegato I
L’articolo 13 stabilisce che, quando il Consiglio decide di applicare le misure dell’articolo 2 a un soggetto, modifica di conseguenza l’allegato I. La decisione, con i motivi dell’inserimento, deve essere comunicata direttamente o mediante avviso, consentendo osservazioni; in caso di nuove osservazioni o prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Contenuto dell’allegato I
L’articolo 14 prevede che nell’allegato I siano indicati i motivi dell’inserimento in elenco e, ove disponibili, i dati identificativi necessari. Per le persone fisiche possono essere inclusi nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto o carta d’identità, genere, indirizzo e funzione o professione; per persone giuridiche, entità e organismi, denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.
Sanzioni nazionali
L’articolo 15 impone agli Stati membri di stabilire le norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e devono essere previste adeguate misure di confisca dei proventi delle violazioni. Le norme nazionali e le loro successive modifiche vanno comunicate senza indugio alla Commissione.
Trattamento dei dati personali e ruoli istituzionali
L’articolo 16 consente a Consiglio, Commissione e alto rappresentante di trattare dati personali per svolgere i compiti previsti dal regolamento, inclusa la preparazione delle modifiche dell’allegato I e, per la Commissione, la pubblicazione nell’elenco elettronico consolidato e nella mappa interattiva delle sanzioni, nonché il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure. Il trattamento di dati relativi a reati, condanne o misure di sicurezza è limitato a quanto necessario per la preparazione dell’allegato I. Le tre istituzioni sono designate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Autorità competenti e comunicazioni alla Commissione
L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di indicarle sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione eventuali modifiche degli indirizzi dei siti web e comunicare senza indugio i dettagli delle autorità competenti, nonché le loro modifiche successive. L’allegato II fissa anche l’indirizzo e-mail e postale per le notifiche alla Commissione.
Applicazione territoriale e soggettiva
L’articolo 19 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche esercitate, anche solo in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 20 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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